CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32708/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8887-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 31915/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/12/2019; (:),E0i24 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha proposto istanza di correzione dell'ordinanza di questa Corte n. 31915/2019, depositata il 6 dicembre 2019, laddove nel dispositivo è stata erroneamente indicata, quale parte controricorrente in cui favore sono state liquidate le spese di lite, [OSCURATO:SOCIETA]., piuttosto che [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; Considerato che il ricorso è fondato poiché dall'ordinanza sopra indicata e dall'esame del fascicolo si evince l'errore materiale denunziato, posto che nell'intestazione e nella motivazione dell'ordinanza n.31915/2019 viene indicata quale parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e l'errore è emendabile ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ.; Ritenuto che per le ragioni esposte, l'istanza deve essere accolta P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 31915/2019, depositata il 6 dicembre 2019, statuendo che nel dispositivo, ove è stata erroneamente indicata, quale parte controricorrente in cui favore sono state liquidate le spese di lite, «[OSCURATO:SOCIETA].», si legga «[OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». Ric. 2021 n. 08887 sez. M1 - ud. 08-07-2021 -2- A Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza in calce all'ordinanza di questa Corte n. 31915/2019, depositata il 6 dicembre 2019. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio Il P