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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26226/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/01/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Avezzano dell'Il luglio 2019, condannava il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 4, 612, comma secondo, cod.pen. e 4 L. 110/75, cosi qualificata l'originaria imputazione di tentata rapina impropria aggravata.P02- Il ricorrente, secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, aveva dapprima tentato di sottrarre con destrezza il portafoglio alla persona offesa all'interno di un bar, per poi uscire dal locale dove faceva rientro minacciando la stessa vittima con un coltello.

La Corte riteneva che le due condotte illecite fossero sganciate tra loro e per questo qualificava diversamente il fatto nei termini prima indicati, non modificando il trattamento sanzionatorio.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte avrebbe travisato la testimonianza della barista, ritenendo che fosse caduto sotto la sua diretta osservazione il tentativo dell'imputato di impossessarsi del portafoglio della vittima, mentre la donna si sarebbe limitata a prendere visione delle immagini della telecamere presente sul posto, che non avrebbero filmato con interezza tale segmento della condotta attribuita al ricorrente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di aver agito con destrezza (art. 625, comma 1, n. 4 cod.pen.).

Tale aggravante non sarebbe stata contestata e la condotta commessa dall'imputato non era idonea ad integrarne i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo, le deduzioni del ricorrente sono generiche, in quanto non tengono minimamente in conto la circostanza che la prova della sua responsabilità per il tentativo di furto era stata tratta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato all'interno dell'esercizio commerciale ove si erano svolti i fatti.

Le immagini erano state visionate non solo dal personale di polizia intervenuto, in particolare dal teste Giordani del quale il ricorso non fa menzione, ma anche direttamente dal Tribunale, come risulta precisato a fg. 4 della sentenza di primo grado.

Ne consegue l'irrilevanza, ai fini della decisione adottata in punto di responsabilità, della prova testimoniale che si assume essere stata travisata dalla Corte territoriale.

2. In ordine al secondo motivo, è ininfluente che la circostanza aggravante dell'avere agito con destrezza, ex art. 625, comma 1, n. 4 cod.pen., non fosse stata contestata nell'originario capo di imputazione.

La Corte, infatti, ha proceduto ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenendo sussistente un reato meno grave (tentativo di furto aggravato) rispetto a quello risultarne dalla rubrica (tentativo di rapina impropria aggravato dall'uso di un'arma), sicché l'aver ritenuto che il furto tentato fosse aggravato dall'aver agito con destrezza, non ha determinato alcuna violazione di legge nel senso peraltro solo genericamente adombrato in ricorso.

Si ricordi il principio di diritto secondo il quale, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure, purché venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice. (Fattispecie relativa a nuovo e peggiorativo giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti riconosciute "ex novo" ed attenuanti, pur nel contesto di una riqualificazione giuridica più favorevole del reato da rapina a furto aggravato) (Sez. 4, n. 44949 del 30/09/2021, Ibrahim, Rv. 282242).

Quanto alla sussistenza in concreto della aggravante, il ricorrente deduce argomenti che rimangono relegati al merito del giudizio, avendo evidenziato, sia il Tribunale che la Corte, come l'imputato avesse tentato di sottrarre il portafoglio alla vittima (che lo teneva nella tasca dei propri pantaloni) con gesto repentino ed approfittando del fatto che costei gli dava le spalle, come confermato dal teste Giordani e direttamente verificato dal Tribunale attraverso la visione diretta del filmato della quale si è già detto.

Nel che, la piena conformità della decisione al principio di diritto secondo il quale, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez.

U, n. 34090 del 2017, Quarticelli; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.06.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/01/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Avezzano dell'Il luglio 2019, condannava il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 4, 612, comma secondo, cod.pen. e 4 L. 110/75, cosi qualificata l'originaria imputazione di tentata rapina impropria aggravata.P02- Il ricorrente, secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, aveva dapprima tentato di sottrarre con destrezza il portafoglio alla persona offesa all'interno di un bar, per poi uscire dal locale dove faceva rientro minacciando la stessa vittima con un coltello. La Corte riteneva che le due condotte illecite fossero sganciate tra loro e per questo qualificava diversamente il fatto nei termini prima indicati, non modificando il trattamento sanzionatorio. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe travisato la testimonianza della barista, ritenendo che fosse caduto sotto la sua diretta osservazione il tentativo dell'imputato di impossessarsi del portafoglio della vittima, mentre la donna si sarebbe limitata a prendere visione delle immagini della telecamere presente sul posto, che non avrebbero filmato con interezza tale segmento della condotta attribuita al ricorrente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di aver agito con destrezza (art. 625, comma 1, n. 4 cod.pen.). Tale aggravante non sarebbe stata contestata e la condotta commessa dall'imputato non era idonea ad integrarne i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, le deduzioni del ricorrente sono generiche, in quanto non tengono minimamente in conto la circostanza che la prova della sua responsabilità per il tentativo di furto era stata tratta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato all'interno dell'esercizio commerciale ove si erano svolti i fatti. Le immagini erano state visionate non solo dal personale di polizia intervenuto, in particolare dal teste Giordani del quale il ricorso non fa menzione, ma anche direttamente dal Tribunale, come risulta precisato a fg. 4 della sentenza di primo grado. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini della decisione adottata in punto di responsabilità, della prova testimoniale che si assume essere stata travisata dalla Corte territoriale. 2. In ordine al secondo motivo, è ininfluente che la circostanza aggravante dell'avere agito con destrezza, ex art. 625, comma 1, n. 4 cod.pen., non fosse stata contestata nell'originario capo di imputazione. La Corte, infatti, ha proceduto ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenendo sussistente un reato meno grave (tentativo di furto aggravato) rispetto a quello risultarne dalla rubrica (tentativo di rapina impropria aggravato dall'uso di un'arma), sicché l'aver ritenuto che il furto tentato fosse aggravato dall'aver agito con destrezza, non ha determinato alcuna violazione di legge nel senso peraltro solo genericamente adombrato in ricorso. Si ricordi il principio di diritto secondo il quale, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure, purché venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice. (Fattispecie relativa a nuovo e peggiorativo giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti riconosciute "ex novo" ed attenuanti, pur nel contesto di una riqualificazione giuridica più favorevole del reato da rapina a furto aggravato) (Sez. 4, n. 44949 del 30/09/2021, Ibrahim, Rv. 282242). Quanto alla sussistenza in concreto della aggravante, il ricorrente deduce argomenti che rimangono relegati al merito del giudizio, avendo evidenziato, sia il Tribunale che la Corte, come l'imputato avesse tentato di sottrarre il portafoglio alla vittima (che lo teneva nella tasca dei propri pantaloni) con gesto repentino ed approfittando del fatto che costei gli dava le spalle, come confermato dal teste Giordani e direttamente verificato dal Tribunale attraverso la visione diretta del filmato della quale si è già detto. Nel che, la piena conformità della decisione al principio di diritto secondo il quale, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 2017, Quarticelli; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.06.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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