CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 ottobre 2022
Cassazione n. 33370/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31016/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 239/2018depositata il 31/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Sassari con sentenza n. 1670 del 2015 ha condannato la banca al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 132.129,11, oltre accessori, quale restituzione delle somme indebitamente corrisposte in relazione al contratto di conto corrente concluso tra le parti. Con sentenza del 31 maggio 2018, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della decisione impugnata ha ridotto l’importo dell’indebito dovuto ad € 49.669,09, ordinando la restituzione del residuo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) il conto corrente de quoera funzionalmente collegato a tre conti anticipi e finanziamento, come palesato dai plurimi documenti in atti; la comunicazione inviata dalla correntista alla banca nel mese di aprile 2001 non conteneva una richiesta di pagamento, quindi non è valida come costituzione in mora ed interruzione della prescrizione del diritto alla restituzione dell’indebito; del pari, non ha avuto efficacia interruttiva l’atto introduttivo del giudizio n. 85/2002, estinto, in quanto non risulta quali domande fossero state ivi proposte, se cioè la correntista si fosse limitata ad eccezioni idonee a paralizzare le pretese altrui o avesse proposto una domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, né potendo, al riguardo, operare l’istituto della non contestazione ex art. 115 c.p.c., in difetto di una precisa e completa allegazione dei fatti sui cui la mancata contestazione avrebbe dovuto formarsi; b) dovendo operare la regola delle rimesse ripristinatorie o solutorie, a seconda dell’esistenza o no di un’apertura di credito, sulla base della c.t.u. ha calcolato le somme ormai prescritte, provvedendo di conseguenza a rideterminare il credito restitutorio in favore del cliente in una minor somma. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente, sulla base di due motivi, depositando anche la memoria. Si difende l’intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – I motivi del ricorso possono essere come di seguito riassunti: 1)violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1283, 2943 e 2945 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto come i conti accessori fossero tra di loro collegati anche ai fini della prescrizione, senza attribuire efficacia interruttiva alla lettera datata 24 aprile 2001, inviata dalla correntista, in cui essa chiedeva il ricalcolo delle poste di dare ed avere; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., 115 e 167 c.p.c., per non avere la corte territoriale attribuito efficacia interruttiva all’instaurazione della causa n. 85/2002, poi estinta, anche secondo il principio di non contestazione. 2. – I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono inammissibili. Essi, infatti, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge, intendono in verità riproporre, in sede di legittimità, un inammissibile giudizio sul fatto, interamente compiuto dal giudice del merito. Nessuna nuova valutazione, invero, può compiere la Corte circa il contenuto della lettera, né della domanda giudiziale, che si vogliono interruttive della prescrizione. Né la ricorrente censura l’affermazione della corte territoriale, secondo cui non può operare il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., rispetto alla condotta della banca, atteso che neppure la appellata aveva ivi enunciato quali fatti si pretendeva, in modo specifico e non generico, di ritenere oggetto di detto comportamento avverso. 3. –In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie sui compensi nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Dà atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art.