CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14909/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 400-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – avverso la sentenza n. 1245/2/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 15/5/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decre to di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 16/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica 2 [OSCURATO:PERSONA]Arno avverso la pronuncia n. 43/2016 della Commissione tributaria provinciale di Arezzo in accoglimento del ricorso avverso cartella esattoriale relativa ad omesso versamento di contributi consortili, annualità 2011— 20 13, da parte della contribuente [OSCURATO:PERSONA]; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il Consorzio propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; la contribuente è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo il Consorzio denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria in quanto la Commissione tributaria regionale, pur riconoscendo che il Consorzio aveva fornito la prova dell’esistenza del piano di classifica con indicazione delle opere eseguite di manutenzione e di sistemazione idraulica nonché delle relative spese sostenute, aveva poi affermato che il Consorzio non avrebbe fornito prova della sussistenza del beneficio derivante dalle attività di bonifica, in mancanza di un piano generale di bonifica; 1.2. con il secondo motivo il Consorzio denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 10, 47, comma 6, 52, 51, comma 8, 56, comma 3, legge r. Toscana n. 34/1994, degli artt. 1 e 2 della legge r. n. 47/2009, degli artt. 1 e 2 legge r. n. 8/2010, degli artt. 1, 2, 3 e 4 legge r. n. 47/2010 e lamenta che la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente affermato che «la commissione provvisoria di amministrazione, pur non avendo il potere di elaborare la proposta di Piano Generale di Bonifica, avrebbe, però, dovuto procedere nei 180 giorni successivi all'approvazione dello statuto ad indire le elezioni consortili, ponendo così l'organo in grado di adeguatamente operare e procedere, conseguentemente, alla formazione e all'approvazione del Piano Generale di Bonifica, atto questo che l'amministrazione era specificamente obbligata ad emanare», ravvisando quindi «”una ingiustificata inerzia” da parte della [OSCURATO:PERSONA], e poi del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero omesso di indire le elezioni consortili, non consentendo così all'organo consortile che doveva essere eletto (il Consiglio dei Delegati) di provvedere all'elaborazione della proposta del Piano Generale di Bonifica», determinando l'illegittimità dell'imposizione contributiva e conseguentemente il rigetto dell'appello del Consorzio; 1.3. con il terzo motivo il Consorzio denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 3 e 17 R.D. 13/2/1933 n. 215, degli artt. 15, comma 2, e 16 della legge r. Toscana n. 34/1994 e dell’art. 2697 cod. civ. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che la presunzione di esistenza del beneficio non sarebbe applicabile nel caso in cui il perimetro di contribuenza non sia stato determinato in conformità alle norme di legge, come accade nel caso in cui il perimetro di contribuenza coincida con il comprensorio consortile, con conseguente inversione dell'onere della prova, a carico del consorzio, di dimostrare l'esistenza del beneficio; 1.4. con il quarto motivo il Consorzio denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. e lamenta che la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente applicato le norme che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova nella specifica materia della bonifica, ritenendo decisiva la mancanza del piano generale di bonifica e l’illegittima delimitazione del perimetro di contribuenza pur avendo riconosciuto che il Consorzio aveva fornito la prova sia della ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza, sia della valutazione del beneficio nell'ambito di un piano di classifica; 2.1. va disattesa la prima censura; 2.2. nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di illogica e contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 13928 del 06/07/2015; Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014); 3.1. le restanti censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese; 3.2. l'art. 3, comma 2, del r.d. n. 215 del 1933 prevede che «con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto»; 3.3. l'art. 4 del r.d. n. 215 del 1933 dispone che «per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura»; 3.4. l'art. 10 del citato r.d. prevede che «nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza»; 3.5. presupposto per l'applicazione del tributo è, dunque, l'inserimento dell'immobile nel piano di classifica e, trattandosi un fatto costitutivo della pretesa, è a carico del Consorzio la sua dimostrazione; 3.6. al riguardo si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità che riconosce l'esistenza di una presunzione iuris tantum di debenza del contributo, solo laddove, la pretesa faccia riferimento ad un piano di classifica (Cass. Sez. U, n. 26009/2008; Cass. n. 21/07/2010n. 17066); 3.7. è stato quindi precisato che, in materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del «piano di classifica», con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio (cfr. Cass.n.26395 del 17/10/2019); 3.8. di recente è stato, inoltre, ancora più espressamente chiarito che, in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica, mentre, in assenza di tali requisiti, grava sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (cfr. Cass. n. 11431 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); 3.9. questa Corte ha altresì avuto modo di precisare che, dovendo definire il piano generale di bonifica le linee d'intervento della bonifica del territorio e quindi individuare le opere di bonifica da realizzare, stabilendo gli interventi di miglioramento fondiario per i privati, laddove il contribuente adduca l'omessa elaborazione del piano generale di bonifica, come nel caso in esame, contesta proprio il piano di classifica predisposto dal consorzio; 3.10. quest'ultimo, si è detto, potrebbe supplire alla mancata previsione delle medesime opere nel piano generale di bonifica, ma in questo caso, è onere del consorzio di fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consociato (così, testualmente, Cass. 6 febbraio 2015 n. 2241; si vedano ancheCass. 29 novembre 2016, n. 24363, n. 24361, n. 24360, n. 24358, n. 24357; nello stesso senso Cass. 19 ottobre 2018, n. 26482); 3.11. la mancanza del piano generale di bonifica (circostanza incontestata nel caso in esame) assume dunque rilievo unicamente per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari -immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (cfr. Cass. Sez. Un. 30/10/2008 n. 26009, cui adde Cass. 21/7/2010 n. 17066); 3.12. le circostanze addotte dal Consorzio circa le ragioni sottese alla mancata approvazione del suddetto piano per cause non addebitabili a colpevole inerzia o negligenza del Consorzio non assumono, dunque, rilievo in relazione ai principi dianzi illustrati, come correttamente evidenziato dalla Commissione tributaria regionale; 3.13. è opportuno, inoltre, evidenziare, che, secondo quanto parimenti correttamente affermato nella sentenza impugnata, l'imputazione al contribuente dell'onere di allegare e, per quanto qui soprattutto interessa, provare che specifici terreni di sua proprietà non ricevano, dalle opere consortili, quel vantaggio fondiario che costituisce il presupposto dell'imposizione contributiva, presuppone non la mera insistenza dei medesimi fondi nell'area territoriale gestita dal Consorzio, ma il loro inserimento nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica; 3.14. il perimetro di contribuenza non si identifica, infatti, con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area, posta all'interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto (cfr. Cass. 23/07/2012, n. 12860; conforme Cass.15/01/20121, n. 584 in motiv.), «ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere, non potendosi considerare sufficiente un beneficio a favore del complessivo territorio e derivante per mero riflesso dall'inclusione del bene in esso» (cfr. Cass. 10/09/2015, n. 17900); 3.15. la decisione qui impugnata è conforme quindi ai criteri così affermati, poiché la Commissione tributaria regionale ha deciso la lite ponendo l'onere probatorio in questione a carico del Consorzio, avendo la parte contribuente proposto specifica contestazione del piano di classifica in quanto tale ed in mancanza della determinazione del perimetro di contribuenza, ed avendo altresì, la Commissione tributaria regionale, evidenziato che il Consorzio non risultava «aver dato prova di concreti e specifici benefici con riferimento agli immobili in questione, non ritenendosi sufficienti le informazioni fornite in atti dal consorzio»; 3.16. le contrarie argomentazioni del Consorzio circa la dimostrazione che «l’immobile della contribuente rientra nel perimetro di contribuenza» sulla base della Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 25/2015 risultano, inoltre, in ogni caso irrilevanti nel caso in esame, avendo il giudizio ad oggetto contributi relativi ad annualità (2011— 2013) anteriori alla sua approvazione; 3. sulla scort a di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della contribuente, rimasta intimata P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a n