CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 20902/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natg,a KAVAJE( ALBANIA) il 22/07/1978 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] ad espiare in regime di semilibertà per svolgere attività lavorativa, la pena residua in relazione al titolo esecutivo SIEP n. 1037/2020, emesso dalla Procura della Repubblica in sede, in relazione alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, irrevocabile il 24 luglio 2020, per la quale la predetta si trovava in regime di arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. 1.1.Contestualmente il Tribunale ha respinto la richiesta della Procura della Repubblica indicata di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre la condannata, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. M. Landi, denunciando erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e carenza di motivazione, fondando il provvedimento di rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, sulla gravità del delitto e sulla pena residua da espiare, con ragionamento apparente, trascurando, invece, il comportamento post delictum e l'esito degli accertamenti dell'UEPE (assenza di procedimenti pendenti, precedenti penali modesti, condotta regolare durante la custodia cautelare sofferta per lungo periodo), richiamando altresì le argomentazioni di cui alla separata istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. 3. Considerato che il ricorso è fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità posto che non specifica, rispetto al contenuto del provvedimento censurato, le ragioni in fatto e in diritto dei dati che lo sorreggono e che, invece, la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) precetto tanto più stringente per il ricorso per cassazione, in quanto mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.). 3.1.Rilevato, infatti, che il Tribunale ha valorizzato con motivazione congrua e non apparente, non soltanto la gravità del reato, come dedotto, ma lo specifico ruolo assunto dalla Lisi in relazione alla condotta per la quale ha riportato la condanna in esecuzione, posta in essere in collegamento con un contesto di consistente livello, rivestendo il ruolo di organizzatrice — argomento con il quale il ricorso non si confronta specificamente — oltre ad aver valutato i precedenti penali, la sua condotta oggetto di osservazione dall'UEPE, le informazioni di polizia.3.2.Considerato, inoltre, che sia l'affidamento in prova al servizio sociale, sia la semilibertà richiedono che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre l' affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento. 3.3. Rilevato, peraltro, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in sede di legittimità, se sorretti da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno, a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative e la scelta di quella ritenuta più utile nel caso concreto (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caruso, Rv. 189375), pur dovendone dare conto con ragionamento che non si soffermi soltanto sulla vita anteatta o sulla gravità del reato, ma tenga conto — come avvenuto nel caso al vaglio — di tutte le fonti di conoscenza, rappresentate dai precedenti penali, dalle pendenze processuali e dalle informazioni di polizia, dalla condotta nella vigenza della detenzione e dai risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere concreta l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Augilletta, Rv. 258404). 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] V n enzcSizini I''