CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 6aprile 2022 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze pronunciate in data 12 giugno, 17 luglio e 1° agosto 2017 dallo stesso Tribunale. I reati, pur omogenei e commessi in un ristretto arco temporale, risultavano determinati dall'occasionalità. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 81 cod. pen. e il difetto di motivazione, risultando i reati omogenei, finalizzati tutti al procacciamento dei mezzi per soddisfare bisogni primari, commessi in un ristretto arco temporale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha, dapprima, chiesto procedersi con discussione orale e, quindi, ottenuta comunicazione che non si sarebbe proceduto alla discussione nel contraddittorio delle parti, ha chiesto rinvio di udienza al fine di predisporre memoria scritta. La richiesta va respinta, essendo il presente procedimento disciplinato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., che consente alle parti il deposito di memorie nel termine di giorni 15 prima dell'udienza, e non avendo la difesa dedotto alcun impedimento all'osservanza del termine indicato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. A fronte della motivazione dell'ordinanza, che ha evidenziato trattarsi di tre furti, due dei quali in abitazione ed uno di ciclomotore, commessi in un ristretto arco temporale, ritenendo peraltro che ciascun reato sia stato separatamente deliberato in ragione dell'occasione che si era presentata, il ricorso ha proposto una lettura alternativa dei dati disponibili evidenziando come la condizione di assoluta precarietà economica costituisse la condizione che aveva spinto al delitto nei casi in esame.Si tratta di argomentazione attinente al merito, che non tiene conto che la continuazione criminosa, che si differenzia dalla generale propensione al delitto che può caratterizzare il reo, riguarda lo specifico momento deliberativo che deve essere comune a più reati. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ' Così