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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11750/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del riesame di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania in difesa di [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale del Riesame di Catania ha confermato l’ordinanza con la quale ilGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania aveva applicatola misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reatidi cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 13 e 14), commessidal mese di dicembre 2022 al mese di giugno 2023.I giudici hanno dato atto che le indagini, protrattesi dal mese di settembre2022 al mese di ottobre 2023 (attuate attraverso videoregistrazioni,monitoraggio con sistema GPS delle autovetture in uso agli indagati,intercettazioni ed esitate anche in arresti in flagranza), avevano consentito didisvelare l’esistenza nel comune di Vittoria, di due distinti sodalizi, uno deditoal traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina diretto da MassimilianoBuzzone e [OSCURATO:PERSONA], e l’altro dedito al traffico di sostanzastupefacente del tipo marjuana e hashish diretto da [OSCURATO:PERSONA], del qualefacevano parte anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Inparticolare, dalle indagini era emerso che [OSCURATO:PERSONA] organizzava e coordinaval’attività dei partecipi, dava le direttive, contrattava con i fornitori palermitani emanteneva i contatti con il custode delle scorte [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], si occupava del ritiro e delle consegne dello stupefacentee spacciava egli stesso dietro indicazione di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] custodiva lasostanza stupefacente in un casolare nella sua disponibilità e, tramite [OSCURATO:PERSONA],provvedeva a fornire a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le quantità necessarie per lo spaccio o perle consegne; [OSCURATO:PERSONA] custodiva parte dello stupefacente presso la sua abitazione(dove, infatti, era stato arrestato in flagranza il 23 maggio 2023) ed eraincaricato di smerciarlo presso gli acquirenti.2.

Contro l’ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, ha propostoricorso formulando due motivi.2.1.

Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza del reato associativo.Il difensore osserva, in primo luogo, che fra i due sodalizi nominatinell’ordinanza del Tribunale del riesame non vi era alcun collegamento e cheproprio l’esistenza di, due gruppi uno dei quali ben strutturato in un territoriocosì piccolo come quello del comune di Vittoria era indice del fatto che quellofacente capo a [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere le caratteristiche di una associazione eche, pertanto, non era ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90.In tal senso il difensore argomenta: che il periodo di tempo in cui il sodalizioavrebbe operato era di soli sei mesi; che i ruoli attribuiti ai componenti delgruppo erano di mera deduzione investigativa e non era stata dimostrata lacoscienza e volontà dei singoli di fare parte di una struttura associativa; chenon era stata provata la frequentazione fra gli associati, in quanto solo Russoaveva rapporti continuativi con [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] solo in una circostanzasi era rapportato con quest’ultimo, né vi erano notizie di contatti fra [OSCURATO:PERSONA] eBelgacem; che nell’episodio, esitato nell’arresto in flagranza, [OSCURATO:PERSONA] si era recatoin contrada Valsecca e aveva aspettato in macchina e, senza incontrarsi conBelgacem, aveva ricevuto la droga esclusivamente dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fattoin modo di non mostrare il luogo esatto ove veniva occultata e la stessa scena siera ripetuta in occasione dell’episodio del 25 gennaio e in occasione dell’episodiodel 25 febbraio, quando era stato [OSCURATO:PERSONA] a recarsi presso il casolare; che non erastato provato che i viaggi a Palermo di [OSCURATO:PERSONA] fossero legati ai traffici di droga, néera stata provata l’esistenza di una cassa comune.Al massimo – prosegue il difensore – le indagini avevano documentato chesia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], talvolta, avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA] sostanze stupefacenti.In maniera apodittica, sulla base del contenuto di una conversazionecaptata in occasione di un viaggio a Palermo, i giudici avevano desunto cheTasca avesse prelevato circa 8 grammi di cocaina da destinare allo spaccio: inrealtà [OSCURATO:PERSONA] e la compagna [OSCURATO:PERSONA], da anni dipendenti dallacocaina, avevano acquistato la droga per farne uso personale.

Errata sarebbeanche l’interpretazione delle conversazioni del 21 aprile 2023, secondo la qualeTasca, parlando con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe fatto riferimento al trasporto di 10 kg. dihashish: nel viaggio di ritorno i due erano stati controllati e nulla era statorinvenuto, sicché i giudici avevano ipotizzato, con una ricostruzione illogica, cheTasca avesse portato la droga da Vittoria a Palermo.

Nell’unica occasione in cuiTasca si era incontrato presso il casolare con [OSCURATO:PERSONA], il 21 aprile,contrariamente a quanto afferma il Tribunale, non vi era stato alcun passaggio didroga, tanto che nelle immagini in atti sono immortalate due persone cheparlano e non hanno nulla in mano.Il ricorrente afferma, infine, che il 23 aprile i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] si eranointerrotti, come dato evincersi dalla conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] siera lamentato del comportamento di [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.Il difensore osserva che, nell’invocare la presunzione di cui all’art. 275 cod.proc. pen., il Tribunale non avrebbe considerato alcune circostanze rilevanti,ovvero che [OSCURATO:PERSONA] era incensurato e svolgeva regolare attività lavorativa, che irapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano interrotti nel mese di aprile 2023, che lasupposta associazione aveva operato solo per sei mesi e, soprattutto, che dalladata di commissione del reato alla data di applicazione della misura eranopassati anni.3.

Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato.2.

Il primo motivo, con cui si contesta la valutazione sulla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza, è inammissibile per plurime convergenti ragioni.La trattazione del motivo deve muovere dalla premessa che l’ordinamentonon conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi,trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile delgiudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunaledel riesame.

Con la conseguenza che il ricorso per cassazione che deducal’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884).Con riferimento specifico al tema delle intercettazioni, inoltre, questa Corteha stabilito che l’interpretazione del contenuto dei dialoghi costituisce questionedi fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logicain relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae alle possibili censure(Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01): tale valutazione, dunque, èsindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021,Rv. 282337).2.1.

Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità in tema dimisure cautelari personali, deve osservarsi in linea generale che l’elementoaggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispettoalla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione espaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell’accordocriminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamentedeterminata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anchenell’esistenza di un’organizzazione che consenta la realizzazione concreta delprogramma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, Rv. 275550; Sez. 6, n.18055 del 10/01/2018, , Rv. 273008).

Non occorre che tale organizzazione siacomplessa, articolata o dotata di notevoli disponibilità economiche, ma èsufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dallapredisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in mododa concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose,con il contributo dei singoli associati (ex plurimis, Sez. 2, n. 19146 del20/02/2019, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258165;Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Rv. 251011).

Sotto il profilo dell’elementopsicologico è sufficiente l’esistenza tra costoro di un comune e durevole interessead immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nellaconsapevolezza della dimensione collettiva dell’attività e dell’esistenza di una purminima organizzazione.Ciò premesso, il Tribunale, con motivazione coerente con i dati di fattoriportati e logica nelle inferenze tratte da tali dati, ha dato conto dell’esistenza diuna struttura organizzativa capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] dedita allo smercio di hashish emarijuana.

Tale struttura si avvaleva di stabili canali di approvvigionamento didroga in Palermo con rifornimenti ogni tre giorni circa, di luoghi deputati allacustodia (l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, piùspesso, il casolare di [OSCURATO:PERSONA]) e di una rete di spaccio gestitadirettamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il modus operandi prevedeva che la sostanzastupefacente venisse portata, per lo più, nel casolare di [OSCURATO:PERSONA] e, indi,consegnata di volta in volta da [OSCURATO:PERSONA] e più raramente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] aindicazioni del [OSCURATO:PERSONA] al quale era destinato l’incasso (così in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aun acquirente di Casuzze, in data 08/03/2023 a [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a tale Sergio di PuntaSecca).

La stabilità del programma criminoso – ha proseguito il Tribunale – eraresa evidente dai continui contatti fra gli associati, documentati dai filmati deisistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi di incontro, ovvero presso ilrifornimento di carburante in contrada Mangano e presso il casolare di [OSCURATO:PERSONA]:sebbene le indagini fossero durate solo sei mesi, da alcune delle conversazioniintercettate e in particolare dai commenti di [OSCURATO:PERSONA] era emerso chel’associazione era operativa, nei termini descritti, da oltre un anno.2.2.

A fronte di tale percorso argomentativo, il motivo di ricorso, lungi daldedurre veri e propri vizi di legittimità, si risolve in massima parte, in unagenerica critica e in una mera contestazione della efficacia dimostrativa dellerisultanze delle indagini, così sottoponendo a questa Corte valutazioni di meritoche esulano dal perimetro del suo sindacato.In ogni caso, le ragioni indicate dal ricorrente come valevoli a smentirel’esistenza della struttura associativa sono manifestamente infondate.In primo luogo, il richiamo effettuato dal Tribunale all’esistenza nel comunedi Vittoria, nel periodo monitorato dalle indagini, di due distinti contestiassociativi non appare contraddittorio, essendo semmai meramente congetturalel’assunto per cui due associazioni non possano coesistere nello stesso territorio,per quanto di dimensioni non estese.La circostanza per cui l’operatività del gruppo sarebbe durata per soli seimesi, a riprova della inesistenza di un vero e proprio contesto associativo, èsmentita dalla conversazione già richiamata in cui è proprio [OSCURATO:PERSONA] ad affermareche l’attività illecita perdurava da oltre un anno.

Deve, comunque, ribadirsi che,ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, e inparticolare dell’“affectio” ad esso di ciascun aderente, non rileva la durata delperiodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve,purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudatoal quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per unperiodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122-01;Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249 - 01).La circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato in contatto solo con alcuni degliassociati è smentita dalla ricostruzione del Tribunale, in cui si dà atto che egliaveva rapporti continuativi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in almeno una occasione, avevaincontrato anche [OSCURATO:PERSONA].Infine, la circostanza per cui non sarebbe stata provata l’esistenza di unacassa comune, oltre ad essere smentita dal passaggio dell’ordinanza in cui siafferma che i proventi dell’attività di spaccio venivano consegnati a [OSCURATO:PERSONA], ècomunque irrilevante, posto che l’assenza di una c.d.

«cassa comune» non èostativa al riconoscimento dell’associazione.

In tal senso questa Corte ha giàchiarito che è sufficiente, anche nell’ipotesi di una gestione degli utili nonparitaria, né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune edurevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nellaconsapevolezza della dimensione collettiva dell’attività e dell’esistenza di una siapur minima organizzazione (Sez. 6 n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022,Rv. 282677 – 01).4.

Il secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza delle esigenzecautelari, è infondato.4.1.Il Tribunale non si è limitato a richiamare la duplice presunzione, exart. 275, comma 3, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e diidoneità della misura della custodia in carcere, ma ha anche dato conto che gliargomenti dedotti dal ricorrente non valevano a vincere tale presunzione.In particolare, i giudici hanno sottolineato:- la gravità delle condotte associative, perpetrate fino a data relativamenterecente, nell’ambito di un sodalizio che disponeva di stabili canali diapprovvigionamento nella Sicilia occidentale, di diversi luoghi di custodia e diclientela abituale e che non aveva esitato a proseguire nell’attività pur dopol’arresto di [OSCURATO:PERSONA], il 23 maggio del 2023 (l’ultimo prelievo di sostanzastupefacente era stato monitorato, infatti, il 30 giugno 2023);- il ruolo cruciale del ricorrente, uomo di fiducia del capo e promotoreGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], in stabile contatto con i fornitori palermitani, dedito al traffico didroga nel contesto associativo da oltre un anno, impegnato nello smercio, oltreche di droghe c.d. leggere, anche di cocaina;- la spiccata capacità a delinquere del ricorrente che, pur disponendo diperiodo di tempo alla lucrosa attività posta in essere dal sodalizio.Tutti tali elementi – ha proseguito il Tribunale – impedivano di ritenereadeguata la misura degli arresti domiciliari, sia pure con il presidio delbraccialetto elettronico, idoneo a scongiurare la fuga, ma non la reiterazione deireati dal domicilio o la protrazione dei rapporti illeciti con i correi.La motivazione adottata non si presta ai rilievi dedotti, se non conriferimento al passaggio in cui si afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe smerciato anchesostanza stupefacente del tipo cocaina.

Sotto tale profilo, si deve convenire chela contestazione addebitata a [OSCURATO:PERSONA] è la partecipazione ad una associazionededita al traffico di droghe c.d. leggere ed anche il delitto scopo ha ad oggetto,appunto, solo droghe c.d. leggere, sicché l’acquisto di alcune dosi di cocaina,nel periodo delle indagini, documentato dalle intercettazioni, in difetto di ulterioriapprofondimenti, potrebbe essere compatibile anche con la loro destinazione alconsumo personale.

Anche depurata da tale riferimento, tuttavia, la valutazionedel Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla mancataallegazione di elementi tali da vincere la presunzione appare coerente con i datiriportati ed esente da profili di illogicità.Infondata è, infine, la censura per cui il Tribunale, nell’affermare che lacondotta di reato si sarebbe protratta «fino a data relativamente recente»,avrebbe omesso di considerare la rilevanza del c.d. tempo silente, ovvero deltempo trascorso dalla data di commissione dei reati contestati alla data diapplicazione della misura.

In proposito si osserva che come questa Corte ha giàavuto modo di sottolineare, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenzecautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui allalegge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata dellastessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove sitratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagatosintomatiche di perdurante pericolosità: in questo senso si è rilevato che taletempo può rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra letante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del16/01/2019, Rv. 274861).

Si è, infatti, affermato che la presunzione menzionata– in particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura nonpermanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggettodi contestazione “chiusa”, perché corredata dall’indicazione del momento dicessazione della condotta partecipativa - tende ad affievolirsi, quando unconsiderevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato daquello dell’intervento cautelare.

Quanto alla nozione di rilevante arco temporale,da ultimo, la necessità di valutare il c.d. tempo silente è stata considerata conriferimento ad una misura cautelare applicata nei confronti di un soggettoincensurato a distanza di cinque anni rispetto alla data di commissione del reatoa contestazione chiusa (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202 - 02).Si, è in ogni caso, condivisibilmente, sostenuto che, in tema di misurecautelari, in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 la prognosi dipericolosità non si rapporta solo all’operatività della associazione, né alla dataultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti chesiano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado diinserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza(Sez. 4 n. 3966 del 12/01/2021, Rv. 280243).

Tale prognosi postula, pertanto,una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solouno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di persé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delleesigenze cautelari, dovendosi valutare la prova contraria, che dovrà discendereda una valutazione complessiva di diversi elementi – quali il fattore temporale, ilcontesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto –con l’ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile evalida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, se così nonfosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata.

Ciò significa che il fattoretempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo – al pari degli altrielementi – un fattore necessario, ma non sufficiente (Sez. 3 n. 16357 del12/01/2021, Rv. 281293).Nel caso in esame, in maniera non manifestamente illogica, il Tribunale haritenuto, in ragione di una valutazione del contesto in cui i fatti di reato sonomaturati, che il tempo trascorso fra la data di commissione e l’applicazione dellamisura (pari a circa 2 anni e 6 mesi) non potesse rilevare ai fini della cessazionedelle esigenze cautelari.5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

Trattandosi di indagato detenuto la cancelleria deveessere incaricata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11750/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 314/2026DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1258/2026ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del riesame di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania in difesa di [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale del Riesame di Catania ha confermato l’ordinanza con la quale ilGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania aveva applicatola misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reatidi cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 13 e 14), commessidal mese di dicembre 2022 al mese di giugno 2023.I giudici hanno dato atto che le indagini, protrattesi dal mese di settembre2022 al mese di ottobre 2023 (attuate attraverso videoregistrazioni,monitoraggio con sistema GPS delle autovetture in uso agli indagati,intercettazioni ed esitate anche in arresti in flagranza), avevano consentito didisvelare l’esistenza nel comune di Vittoria, di due distinti sodalizi, uno deditoal traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina diretto da MassimilianoBuzzone e [OSCURATO:PERSONA], e l’altro dedito al traffico di sostanzastupefacente del tipo marjuana e hashish diretto da [OSCURATO:PERSONA], del qualefacevano parte anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Inparticolare, dalle indagini era emerso che [OSCURATO:PERSONA] organizzava e coordinaval’attività dei partecipi, dava le direttive, contrattava con i fornitori palermitani emanteneva i contatti con il custode delle scorte [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], si occupava del ritiro e delle consegne dello stupefacentee spacciava egli stesso dietro indicazione di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] custodiva lasostanza stupefacente in un casolare nella sua disponibilità e, tramite [OSCURATO:PERSONA],provvedeva a fornire a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le quantità necessarie per lo spaccio o perle consegne; [OSCURATO:PERSONA] custodiva parte dello stupefacente presso la sua abitazione(dove, infatti, era stato arrestato in flagranza il 23 maggio 2023) ed eraincaricato di smerciarlo presso gli acquirenti.2.

Contro l’ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, ha propostoricorso formulando due motivi.2.1.

Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza del reato associativo.Il difensore osserva, in primo luogo, che fra i due sodalizi nominatinell’ordinanza del Tribunale del riesame non vi era alcun collegamento e cheproprio l’esistenza di, due gruppi uno dei quali ben strutturato in un territoriocosì piccolo come quello del comune di Vittoria era indice del fatto che quellofacente capo a [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere le caratteristiche di una associazione eche, pertanto, non era ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90.In tal senso il difensore argomenta: che il periodo di tempo in cui il sodalizioavrebbe operato era di soli sei mesi; che i ruoli attribuiti ai componenti delgruppo erano di mera deduzione investigativa e non era stata dimostrata lacoscienza e volontà dei singoli di fare parte di una struttura associativa; chenon era stata provata la frequentazione fra gli associati, in quanto solo Russoaveva rapporti continuativi con [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] solo in una circostanzasi era rapportato con quest’ultimo, né vi erano notizie di contatti fra [OSCURATO:PERSONA] eBelgacem; che nell’episodio, esitato nell’arresto in flagranza, [OSCURATO:PERSONA] si era recatoin contrada Valsecca e aveva aspettato in macchina e, senza incontrarsi conBelgacem, aveva ricevuto la droga esclusivamente dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fattoin modo di non mostrare il luogo esatto ove veniva occultata e la stessa scena siera ripetuta in occasione dell’episodio del 25 gennaio e in occasione dell’episodiodel 25 febbraio, quando era stato [OSCURATO:PERSONA] a recarsi presso il casolare; che non erastato provato che i viaggi a Palermo di [OSCURATO:PERSONA] fossero legati ai traffici di droga, néera stata provata l’esistenza di una cassa comune.Al massimo – prosegue il difensore – le indagini avevano documentato chesia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], talvolta, avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA] sostanze stupefacenti.In maniera apodittica, sulla base del contenuto di una conversazionecaptata in occasione di un viaggio a Palermo, i giudici avevano desunto cheTasca avesse prelevato circa 8 grammi di cocaina da destinare allo spaccio: inrealtà [OSCURATO:PERSONA] e la compagna [OSCURATO:PERSONA], da anni dipendenti dallacocaina, avevano acquistato la droga per farne uso personale.

Errata sarebbeanche l’interpretazione delle conversazioni del 21 aprile 2023, secondo la qualeTasca, parlando con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe fatto riferimento al trasporto di 10 kg. dihashish: nel viaggio di ritorno i due erano stati controllati e nulla era statorinvenuto, sicché i giudici avevano ipotizzato, con una ricostruzione illogica, cheTasca avesse portato la droga da Vittoria a Palermo.

Nell’unica occasione in cuiTasca si era incontrato presso il casolare con [OSCURATO:PERSONA], il 21 aprile,contrariamente a quanto afferma il Tribunale, non vi era stato alcun passaggio didroga, tanto che nelle immagini in atti sono immortalate due persone cheparlano e non hanno nulla in mano.Il ricorrente afferma, infine, che il 23 aprile i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] si eranointerrotti, come dato evincersi dalla conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] siera lamentato del comportamento di [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.Il difensore osserva che, nell’invocare la presunzione di cui all’art. 275 cod.proc. pen., il Tribunale non avrebbe considerato alcune circostanze rilevanti,ovvero che [OSCURATO:PERSONA] era incensurato e svolgeva regolare attività lavorativa, che irapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano interrotti nel mese di aprile 2023, che lasupposta associazione aveva operato solo per sei mesi e, soprattutto, che dalladata di commissione del reato alla data di applicazione della misura eranopassati anni.3.

Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato.2.

Il primo motivo, con cui si contesta la valutazione sulla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza, è inammissibile per plurime convergenti ragioni.La trattazione del motivo deve muovere dalla premessa che l’ordinamentonon conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi,trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile delgiudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunaledel riesame.

Con la conseguenza che il ricorso per cassazione che deducal’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884).Con riferimento specifico al tema delle intercettazioni, inoltre, questa Corteha stabilito che l’interpretazione del contenuto dei dialoghi costituisce questionedi fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logicain relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae alle possibili censure(Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01): tale valutazione, dunque, èsindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021,Rv. 282337).2.1.

Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità in tema dimisure cautelari personali, deve osservarsi in linea generale che l’elementoaggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispettoalla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione espaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell’accordocriminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamentedeterminata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anchenell’esistenza di un’organizzazione che consenta la realizzazione concreta delprogramma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, Rv. 275550; Sez. 6, n.18055 del 10/01/2018, , Rv. 273008).

Non occorre che tale organizzazione siacomplessa, articolata o dotata di notevoli disponibilità economiche, ma èsufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dallapredisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in mododa concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose,con il contributo dei singoli associati (ex plurimis, Sez. 2, n. 19146 del20/02/2019, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258165;Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Rv. 251011).

Sotto il profilo dell’elementopsicologico è sufficiente l’esistenza tra costoro di un comune e durevole interessead immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nellaconsapevolezza della dimensione collettiva dell’attività e dell’esistenza di una purminima organizzazione.Ciò premesso, il Tribunale, con motivazione coerente con i dati di fattoriportati e logica nelle inferenze tratte da tali dati, ha dato conto dell’esistenza diuna struttura organizzativa capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] dedita allo smercio di hashish emarijuana.

Tale struttura si avvaleva di stabili canali di approvvigionamento didroga in Palermo con rifornimenti ogni tre giorni circa, di luoghi deputati allacustodia (l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, piùspesso, il casolare di [OSCURATO:PERSONA]) e di una rete di spaccio gestitadirettamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il modus operandi prevedeva che la sostanzastupefacente venisse portata, per lo più, nel casolare di [OSCURATO:PERSONA] e, indi,consegnata di volta in volta da [OSCURATO:PERSONA] e più raramente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] aindicazioni del [OSCURATO:PERSONA] al quale era destinato l’incasso (così in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aun acquirente di Casuzze, in data 08/03/2023 a [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a tale Sergio di PuntaSecca).

La stabilità del programma criminoso – ha proseguito il Tribunale – eraresa evidente dai continui contatti fra gli associati, documentati dai filmati deisistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi di incontro, ovvero presso ilrifornimento di carburante in contrada Mangano e presso il casolare di [OSCURATO:PERSONA]:sebbene le indagini fossero durate solo sei mesi, da alcune delle conversazioniintercettate e in particolare dai commenti di [OSCURATO:PERSONA] era emerso chel’associazione era operativa, nei termini descritti, da oltre un anno.2.2.

A fronte di tale percorso argomentativo, il motivo di ricorso, lungi daldedurre veri e propri vizi di legittimità, si risolve in massima parte, in unagenerica critica e in una mera contestazione della efficacia dimostrativa dellerisultanze delle indagini, così sottoponendo a questa Corte valutazioni di meritoche esulano dal perimetro del suo sindacato.In ogni caso, le ragioni indicate dal ricorrente come valevoli a smentirel’esistenza della struttura associativa sono manifestamente infondate.In primo luogo, il richiamo effettuato dal Tribunale all’esistenza nel comunedi Vittoria, nel periodo monitorato dalle indagini, di due distinti contestiassociativi non appare contraddittorio, essendo semmai meramente congetturalel’assunto per cui due associazioni non possano coesistere nello stesso territorio,per quanto di dimensioni non estese.La circostanza per cui l’operatività del gruppo sarebbe durata per soli seimesi, a riprova della inesistenza di un vero e proprio contesto associativo, èsmentita dalla conversazione già richiamata in cui è proprio [OSCURATO:PERSONA] ad affermareche l’attività illecita perdurava da oltre un anno.

Deve, comunque, ribadirsi che,ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, e inparticolare dell’“affectio” ad esso di ciascun aderente, non rileva la durata delperiodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve,purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudatoal quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per unperiodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122-01;Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249 - 01).La circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato in contatto solo con alcuni degliassociati è smentita dalla ricostruzione del Tribunale, in cui si dà atto che egliaveva rapporti continuativi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in almeno una occasione, avevaincontrato anche [OSCURATO:PERSONA].Infine, la circostanza per cui non sarebbe stata provata l’esistenza di unacassa comune, oltre ad essere smentita dal passaggio dell’ordinanza in cui siafferma che i proventi dell’attività di spaccio venivano consegnati a [OSCURATO:PERSONA], ècomunque irrilevante, posto che l’assenza di una c.d.

«cassa comune» non èostativa al riconoscimento dell’associazione.

In tal senso questa Corte ha giàchiarito che è sufficiente, anche nell’ipotesi di una gestione degli utili nonparitaria, né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune edurevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nellaconsapevolezza della dimensione collettiva dell’attività e dell’esistenza di una siapur minima organizzazione (Sez. 6 n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022,Rv. 282677 – 01).4.

Il secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza delle esigenzecautelari, è infondato.4.1.Il Tribunale non si è limitato a richiamare la duplice presunzione, exart. 275, comma 3, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e diidoneità della misura della custodia in carcere, ma ha anche dato conto che gliargomenti dedotti dal ricorrente non valevano a vincere tale presunzione.In particolare, i giudici hanno sottolineato:- la gravità delle condotte associative, perpetrate fino a data relativamenterecente, nell’ambito di un sodalizio che disponeva di stabili canali diapprovvigionamento nella Sicilia occidentale, di diversi luoghi di custodia e diclientela abituale e che non aveva esitato a proseguire nell’attività pur dopol’arresto di [OSCURATO:PERSONA], il 23 maggio del 2023 (l’ultimo prelievo di sostanzastupefacente era stato monitorato, infatti, il 30 giugno 2023);- il ruolo cruciale del ricorrente, uomo di fiducia del capo e promotoreGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], in stabile contatto con i fornitori palermitani, dedito al traffico didroga nel contesto associativo da oltre un anno, impegnato nello smercio, oltreche di droghe c.d. leggere, anche di cocaina;- la spiccata capacità a delinquere del ricorrente che, pur disponendo diperiodo di tempo alla lucrosa attività posta in essere dal sodalizio.Tutti tali elementi – ha proseguito il Tribunale – impedivano di ritenereadeguata la misura degli arresti domiciliari, sia pure con il presidio delbraccialetto elettronico, idoneo a scongiurare la fuga, ma non la reiterazione deireati dal domicilio o la protrazione dei rapporti illeciti con i correi.La motivazione adottata non si presta ai rilievi dedotti, se non conriferimento al passaggio in cui si afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe smerciato anchesostanza stupefacente del tipo cocaina.

Sotto tale profilo, si deve convenire chela contestazione addebitata a [OSCURATO:PERSONA] è la partecipazione ad una associazionededita al traffico di droghe c.d. leggere ed anche il delitto scopo ha ad oggetto,appunto, solo droghe c.d. leggere, sicché l’acquisto di alcune dosi di cocaina,nel periodo delle indagini, documentato dalle intercettazioni, in difetto di ulterioriapprofondimenti, potrebbe essere compatibile anche con la loro destinazione alconsumo personale.

Anche depurata da tale riferimento, tuttavia, la valutazionedel Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla mancataallegazione di elementi tali da vincere la presunzione appare coerente con i datiriportati ed esente da profili di illogicità.Infondata è, infine, la censura per cui il Tribunale, nell’affermare che lacondotta di reato si sarebbe protratta «fino a data relativamente recente»,avrebbe omesso di considerare la rilevanza del c.d. tempo silente, ovvero deltempo trascorso dalla data di commissione dei reati contestati alla data diapplicazione della misura.

In proposito si osserva che come questa Corte ha giàavuto modo di sottolineare, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenzecautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui allalegge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata dellastessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove sitratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagatosintomatiche di perdurante pericolosità: in questo senso si è rilevato che taletempo può rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra letante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del16/01/2019, Rv. 274861).

Si è, infatti, affermato che la presunzione menzionata– in particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura nonpermanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggettodi contestazione “chiusa”, perché corredata dall’indicazione del momento dicessazione della condotta partecipativa - tende ad affievolirsi, quando unconsiderevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato daquello dell’intervento cautelare.

Quanto alla nozione di rilevante arco temporale,da ultimo, la necessità di valutare il c.d. tempo silente è stata considerata conriferimento ad una misura cautelare applicata nei confronti di un soggettoincensurato a distanza di cinque anni rispetto alla data di commissione del reatoa contestazione chiusa (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202 - 02).Si, è in ogni caso, condivisibilmente, sostenuto che, in tema di misurecautelari, in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 la prognosi dipericolosità non si rapporta solo all’operatività della associazione, né alla dataultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti chesiano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado diinserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza(Sez. 4 n. 3966 del 12/01/2021, Rv. 280243).

Tale prognosi postula, pertanto,una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solouno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di persé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delleesigenze cautelari, dovendosi valutare la prova contraria, che dovrà discendereda una valutazione complessiva di diversi elementi – quali il fattore temporale, ilcontesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto –con l’ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile evalida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, se così nonfosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata.

Ciò significa che il fattoretempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo – al pari degli altrielementi – un fattore necessario, ma non sufficiente (Sez. 3 n. 16357 del12/01/2021, Rv. 281293).Nel caso in esame, in maniera non manifestamente illogica, il Tribunale haritenuto, in ragione di una valutazione del contesto in cui i fatti di reato sonomaturati, che il tempo trascorso fra la data di commissione e l’applicazione dellamisura (pari a circa 2 anni e 6 mesi) non potesse rilevare ai fini della cessazionedelle esigenze cautelari.5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

Trattandosi di indagato detenuto la cancelleria deveessere incaricata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] VignaleP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del riesame  di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania in difesa di [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale  del Riesame di Catania ha confermato l’ordinanza con la quale ilGiudice per le indagini preliminari  presso il Tribunale di Catania  aveva applicatola misura della custodia in carcere nei confronti di  [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reatidi cui agli artt. 74 e 73  d.P.R.  9 ottobre 1990 n. 309 (capi 13 e 14),  commessidal mese di  dicembre 2022 al mese di  giugno 2023.I giudici   hanno  dato atto che le indagini, protrattesi dal mese di settembre2022 al mese di ottobre 2023 (attuate attraverso videoregistrazioni,monitoraggio con sistema GPS delle autovetture in uso agli indagati,intercettazioni ed esitate anche in arresti in flagranza),  avevano consentito didisvelare  l’esistenza  nel  comune di Vittoria, di due distinti sodalizi, uno deditoal traffico  di sostanza stupefacente del tipo cocaina diretto da MassimilianoBuzzone e [OSCURATO:PERSONA], e l’altro  dedito al traffico di  sostanzastupefacente del  tipo marjuana e hashish diretto da [OSCURATO:PERSONA],  del qualefacevano parte anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inparticolare, dalle indagini era emerso che [OSCURATO:PERSONA] organizzava e coordinaval’attività dei partecipi, dava le direttive, contrattava con i fornitori palermitani emanteneva i contatti con il custode delle scorte [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], si occupava del ritiro e delle consegne dello stupefacentee spacciava egli stesso dietro indicazione di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] custodiva lasostanza stupefacente in un casolare nella sua disponibilità e, tramite [OSCURATO:PERSONA],provvedeva a fornire a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le quantità necessarie per lo spaccio o perle consegne; [OSCURATO:PERSONA] custodiva parte dello stupefacente presso la  sua  abitazione(dove, infatti, era stato arrestato in flagranza il 23 maggio 2023) ed eraincaricato di smerciarlo presso gli acquirenti.2. Contro l’ordinanza, l’indagato, a mezzo del   difensore, ha propostoricorso formulando   due motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza del reato associativo.Il difensore osserva, in primo luogo, che fra i due sodalizi nominatinell’ordinanza del Tribunale del riesame non vi era alcun collegamento e cheproprio l’esistenza di, due gruppi uno dei quali ben strutturato in un territoriocosì piccolo come  quello del comune di Vittoria  era indice del fatto che quellofacente capo a [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere le caratteristiche di una associazione eche, pertanto, non era ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90.In tal senso il difensore argomenta: che il periodo di tempo  in cui il sodalizioavrebbe operato era di soli sei mesi;  che  i ruoli attribuiti ai componenti delgruppo  erano di mera deduzione investigativa e non era stata dimostrata lacoscienza e volontà  dei singoli  di fare parte di una struttura associativa;  chenon era stata provata la frequentazione fra gli associati, in quanto solo Russoaveva rapporti continuativi con [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] solo in una circostanzasi era rapportato  con quest’ultimo, né vi erano notizie di contatti fra [OSCURATO:PERSONA] eBelgacem; che nell’episodio, esitato nell’arresto in flagranza, [OSCURATO:PERSONA] si era recatoin contrada Valsecca e aveva aspettato in macchina e, senza incontrarsi conBelgacem, aveva ricevuto la droga esclusivamente dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fattoin modo di non mostrare il luogo esatto ove veniva occultata e la stessa scena siera ripetuta  in occasione dell’episodio del 25 gennaio e in occasione dell’episodiodel 25 febbraio, quando era stato [OSCURATO:PERSONA] a recarsi presso il casolare; che non erastato provato che i viaggi a Palermo di [OSCURATO:PERSONA] fossero legati ai traffici di droga, néera stata provata l’esistenza di una cassa comune.Al massimo – prosegue il difensore – le indagini avevano documentato  chesia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], talvolta, avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA] sostanze stupefacenti.In  maniera  apodittica, sulla base del contenuto di una  conversazionecaptata in occasione di un viaggio a Palermo, i giudici avevano desunto cheTasca avesse  prelevato circa 8 grammi di cocaina da destinare allo spaccio: inrealtà [OSCURATO:PERSONA] e la compagna [OSCURATO:PERSONA], da anni dipendenti dallacocaina, avevano acquistato la droga per farne uso personale. Errata sarebbeanche l’interpretazione delle conversazioni del 21 aprile 2023, secondo la qualeTasca, parlando con [OSCURATO:PERSONA],  avrebbe fatto riferimento al trasporto di 10 kg. dihashish: nel viaggio di ritorno i due erano stati controllati e nulla era statorinvenuto, sicché i giudici avevano ipotizzato, con una ricostruzione illogica, cheTasca avesse portato la droga da Vittoria a Palermo. Nell’unica occasione in cuiTasca si era incontrato presso il casolare con [OSCURATO:PERSONA], il 21 aprile,contrariamente a quanto afferma il Tribunale, non vi era stato alcun passaggio didroga, tanto che nelle immagini in atti sono immortalate due persone cheparlano e non hanno nulla  in mano.Il ricorrente  afferma, infine, che il 23 aprile i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] si eranointerrotti, come dato evincersi dalla conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] siera  lamentato  del comportamento di [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla  sussistenza delle esigenze cautelari.Il difensore osserva che,  nell’invocare la presunzione di cui all’art. 275 cod.proc. pen., il Tribunale non avrebbe considerato alcune circostanze rilevanti,ovvero che [OSCURATO:PERSONA] era incensurato e svolgeva regolare attività lavorativa, che  irapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano interrotti nel mese di  aprile 2023, che lasupposta associazione aveva operato solo per sei mesi e, soprattutto, che dalladata di commissione del reato alla data di applicazione della misura eranopassati anni.3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato.2. Il primo motivo, con cui si contesta la valutazione sulla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza, è inammissibile per plurime convergenti ragioni.La trattazione del motivo deve muovere dalla premessa che l’ordinamentonon conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi,trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile delgiudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunaledel riesame. Con la conseguenza che il ricorso per cassazione che deducal’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884).Con riferimento specifico al tema delle intercettazioni, inoltre, questa Corteha stabilito che l’interpretazione del contenuto dei dialoghi costituisce questionedi fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logicain relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae alle possibili censure(Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01): tale valutazione, dunque, èsindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021,Rv. 282337).2.1.  Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità in tema dimisure cautelari personali, deve osservarsi in linea generale che l’elementoaggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispettoalla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione espaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell’accordocriminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamentedeterminata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anchenell’esistenza di un’organizzazione che consenta la realizzazione concreta delprogramma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018,  Rv. 275550; Sez. 6, n.18055 del 10/01/2018, , Rv. 273008). Non occorre che tale organizzazione siacomplessa, articolata o dotata di notevoli disponibilità economiche, ma èsufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dallapredisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in mododa concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose,con il contributo dei singoli associati (ex plurimis, Sez. 2, n. 19146 del20/02/2019,  Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258165;Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Rv. 251011). Sotto il profilo dell’elementopsicologico è sufficiente l’esistenza tra costoro di un comune e durevole interessead immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nellaconsapevolezza della dimensione collettiva dell’attività e dell’esistenza di una purminima organizzazione.Ciò premesso, il Tribunale, con motivazione coerente con i dati di fattoriportati e logica nelle inferenze tratte da tali dati, ha  dato conto dell’esistenza diuna struttura organizzativa capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] dedita allo smercio di hashish emarijuana. Tale struttura si avvaleva di stabili canali di approvvigionamento didroga in Palermo con rifornimenti ogni tre giorni circa, di luoghi deputati allacustodia (l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, piùspesso, il casolare di [OSCURATO:PERSONA]) e di una rete di spaccio gestitadirettamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il modus operandi prevedeva che la sostanzastupefacente venisse portata, per lo più, nel casolare di [OSCURATO:PERSONA] e, indi,consegnata di volta in volta da [OSCURATO:PERSONA] e più raramente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] aindicazioni del [OSCURATO:PERSONA] al quale era destinato l’incasso (così  in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aun acquirente di Casuzze, in data  08/03/2023 a [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a tale Sergio di PuntaSecca).  La stabilità del programma criminoso – ha proseguito il Tribunale – eraresa evidente dai continui contatti fra gli associati, documentati dai filmati deisistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi di incontro, ovvero presso ilrifornimento di carburante in contrada Mangano e presso il casolare di [OSCURATO:PERSONA]:sebbene le indagini fossero durate solo sei mesi, da alcune delle conversazioniintercettate e in particolare dai commenti di [OSCURATO:PERSONA] era emerso chel’associazione era operativa, nei termini descritti, da oltre un anno.2.2. A fronte di tale percorso argomentativo, il motivo di ricorso, lungi daldedurre veri e propri vizi di legittimità, si risolve in massima parte, in unagenerica critica e in una mera contestazione della efficacia dimostrativa dellerisultanze delle indagini, così sottoponendo a questa Corte valutazioni di meritoche esulano dal perimetro del suo sindacato.In ogni caso, le ragioni indicate dal ricorrente come valevoli a smentirel’esistenza della struttura associativa sono manifestamente infondate.In primo luogo, il richiamo effettuato dal Tribunale all’esistenza nel comunedi Vittoria, nel periodo monitorato dalle indagini, di due distinti contestiassociativi non appare contraddittorio, essendo semmai meramente congetturalel’assunto per cui due associazioni non possano coesistere nello stesso territorio,per quanto di dimensioni non estese.La circostanza per cui l’operatività del gruppo sarebbe durata per soli seimesi, a riprova della inesistenza di un vero e proprio contesto associativo, èsmentita dalla conversazione già richiamata in cui è proprio [OSCURATO:PERSONA] ad affermareche l’attività illecita perdurava da oltre un anno. Deve, comunque, ribadirsi che,ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, e inparticolare dell’“affectio” ad esso di ciascun aderente, non rileva la durata delperiodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve,purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudatoal quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per unperiodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021,  Rv. 282122-01;Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249 - 01).La circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe  stato in  contatto solo con alcuni degliassociati è smentita dalla ricostruzione del Tribunale, in cui si dà atto che egliaveva rapporti continuativi con [OSCURATO:PERSONA] e  [OSCURATO:PERSONA] e, in almeno una occasione, avevaincontrato anche [OSCURATO:PERSONA].Infine, la circostanza per cui non sarebbe stata provata l’esistenza di unacassa comune, oltre ad essere smentita dal passaggio dell’ordinanza in cui siafferma che i proventi dell’attività di spaccio venivano consegnati a [OSCURATO:PERSONA], ècomunque irrilevante, posto che l’assenza di una c.d. «cassa comune» non èostativa al riconoscimento dell’associazione. In tal senso questa Corte ha giàchiarito che è sufficiente, anche nell’ipotesi di una gestione degli utili nonparitaria,  né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune edurevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nellaconsapevolezza della dimensione collettiva dell’attività e dell’esistenza di una siapur minima organizzazione (Sez. 6 n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022,Rv. 282677 – 01).4. Il secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza delle esigenzecautelari, è infondato.4.1.Il Tribunale non si è limitato a richiamare la duplice presunzione, exart. 275, comma 3, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e diidoneità della misura della custodia in carcere, ma ha anche dato conto che gliargomenti dedotti dal ricorrente non valevano a vincere tale  presunzione.In particolare, i giudici hanno sottolineato:- la gravità delle condotte associative, perpetrate fino a data relativamenterecente, nell’ambito di un sodalizio che disponeva di stabili canali diapprovvigionamento nella Sicilia occidentale, di diversi luoghi di custodia e diclientela abituale e che non aveva esitato a proseguire nell’attività pur dopol’arresto di [OSCURATO:PERSONA], il 23 maggio del 2023 (l’ultimo prelievo di sostanzastupefacente era stato monitorato, infatti,  il  30 giugno 2023);- il ruolo cruciale del ricorrente, uomo di fiducia del capo e promotoreGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], in stabile contatto con i fornitori palermitani, dedito al traffico didroga nel contesto associativo da oltre un anno, impegnato nello smercio, oltreche di droghe  c.d. leggere, anche di cocaina;- la spiccata capacità a delinquere del ricorrente che, pur disponendo diperiodo di tempo  alla lucrosa  attività  posta in essere dal sodalizio.Tutti tali elementi – ha proseguito il  Tribunale – impedivano  di ritenereadeguata la misura degli arresti domiciliari, sia pure con il presidio delbraccialetto elettronico, idoneo a scongiurare la fuga, ma non la reiterazione deireati dal domicilio o la protrazione dei rapporti illeciti con i  correi.La motivazione adottata non si presta ai rilievi dedotti, se non conriferimento al passaggio in cui si afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe smerciato anchesostanza stupefacente del tipo cocaina. Sotto tale profilo, si deve convenire chela contestazione addebitata a [OSCURATO:PERSONA] è la partecipazione ad una associazionededita al traffico di droghe c.d. leggere ed anche il delitto scopo ha ad oggetto,appunto,  solo  droghe c.d. leggere, sicché    l’acquisto di alcune dosi di cocaina,nel periodo delle indagini, documentato dalle intercettazioni, in difetto di ulterioriapprofondimenti, potrebbe essere compatibile anche con la  loro destinazione alconsumo personale. Anche depurata da tale riferimento, tuttavia, la valutazionedel Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla mancataallegazione di elementi tali da vincere la presunzione appare  coerente con i datiriportati ed esente da profili di illogicità.Infondata è, infine, la censura per cui il Tribunale, nell’affermare che lacondotta  di reato si sarebbe protratta «fino a data relativamente recente»,avrebbe omesso di considerare  la rilevanza del c.d. tempo silente, ovvero deltempo trascorso dalla data di commissione dei reati contestati alla data diapplicazione della misura. In proposito si osserva che come questa Corte ha giàavuto modo di sottolineare, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenzecautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui allalegge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata dellastessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove sitratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagatosintomatiche di perdurante pericolosità: in questo senso si è rilevato che taletempo può rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra letante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del16/01/2019, Rv. 274861). Si è, infatti, affermato che la presunzione menzionata– in particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura nonpermanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggettodi contestazione “chiusa”, perché corredata dall’indicazione del momento dicessazione della condotta partecipativa - tende ad affievolirsi, quando unconsiderevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato daquello dell’intervento cautelare. Quanto alla nozione di rilevante arco temporale,da ultimo, la necessità di valutare il c.d. tempo silente è stata considerata conriferimento ad una misura cautelare applicata nei confronti di un soggettoincensurato a distanza di cinque anni rispetto alla data di commissione del reatoa contestazione chiusa (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024,  Rv. 286202 - 02).Si, è in ogni caso, condivisibilmente, sostenuto che, in tema di misurecautelari, in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 la prognosi dipericolosità non si rapporta solo all’operatività della associazione, né alla dataultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti chesiano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado diinserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza(Sez. 4 n. 3966 del 12/01/2021,  Rv. 280243). Tale prognosi postula, pertanto,una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solouno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di persé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delleesigenze cautelari, dovendosi valutare la prova contraria, che dovrà discendereda una valutazione complessiva di diversi elementi – quali il fattore temporale, ilcontesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto –con l’ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile evalida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, se così nonfosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata. Ciò significa che il fattoretempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo – al pari degli altrielementi – un fattore necessario, ma non sufficiente (Sez. 3 n. 16357 del12/01/2021, Rv. 281293).Nel caso in esame, in maniera non manifestamente illogica,  il Tribunale haritenuto, in ragione di una valutazione del contesto in cui i fatti di reato sonomaturati, che il tempo trascorso fra la data di commissione e l’applicazione dellamisura (pari a circa 2 anni e 6 mesi) non  potesse rilevare ai fini della cessazionedelle esigenze cautelari.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. Trattandosi di indagato detenuto la cancelleria deveessere incaricata degli adempimenti  di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11750/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 314/2026DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]  R.G.N. 1258/2026ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del riesame  di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania in difesa di [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale  del Riesame di Catania ha confermato l’ordinanza con la quale ilGiudice per le indagini preliminari  presso il Tribunale di Catania  aveva applicatola misura della custodia in carcere nei confronti di  [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reatidi cui agli artt. 74 e 73  d.P.R.  9 ottobre 1990 n. 309 (capi 13 e 14),  commessidal mese di  dicembre 2022 al mese di  giugno 2023.I giudici   hanno  dato atto che le indagini, protrattesi dal mese di settembre2022 al mese di ottobre 2023 (attuate attraverso videoregistrazioni,monitoraggio con sistema GPS delle autovetture in uso agli indagati,intercettazioni ed esitate anche in arresti in flagranza),  avevano consentito didisvelare  l’esistenza  nel  comune di Vittoria, di due distinti sodalizi, uno deditoal traffico  di sostanza stupefacente del tipo cocaina diretto da MassimilianoBuzzone e [OSCURATO:PERSONA], e l’altro  dedito al traffico di  sostanzastupefacente del  tipo marjuana e hashish diretto da [OSCURATO:PERSONA],  del qualefacevano parte anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inparticolare, dalle indagini era emerso che [OSCURATO:PERSONA] organizzava e coordinaval’attività dei partecipi, dava le direttive, contrattava con i fornitori palermitani emanteneva i contatti con il custode delle scorte [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], si occupava del ritiro e delle consegne dello stupefacentee spacciava egli stesso dietro indicazione di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] custodiva lasostanza stupefacente in un casolare nella sua disponibilità e, tramite [OSCURATO:PERSONA],provvedeva a fornire a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le quantità necessarie per lo spaccio o perle consegne; [OSCURATO:PERSONA] custodiva parte dello stupefacente presso la  sua  abitazione(dove, infatti, era stato arrestato in flagranza il 23 maggio 2023) ed eraincaricato di smerciarlo presso gli acquirenti.2. Contro l’ordinanza, l’indagato, a mezzo del   difensore, ha propostoricorso formulando   due motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza del reato associativo.Il difensore osserva, in primo luogo, che fra i due sodalizi nominatinell’ordinanza del Tribunale del riesame non vi era alcun collegamento e cheproprio l’esistenza di, due gruppi uno dei quali ben strutturato in un territoriocosì piccolo come  quello del comune di Vittoria  era indice del fatto che quellofacente capo a [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere le caratteristiche di una associazione eche, pertanto, non era ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90.In tal senso il difensore argomenta: che il periodo di tempo  in cui il sodalizioavrebbe operato era di soli sei mesi;  che  i ruoli attribuiti ai componenti delgruppo  erano di mera deduzione investigativa e non era stata dimostrata lacoscienza e volontà  dei singoli  di fare parte di una struttura associativa;  chenon era stata provata la frequentazione fra gli associati, in quanto solo Russoaveva rapporti continuativi con [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] solo in una circostanzasi era rapportato  con quest’ultimo, né vi erano notizie di contatti fra [OSCURATO:PERSONA] eBelgacem; che nell’episodio, esitato nell’arresto in flagranza, [OSCURATO:PERSONA] si era recatoin contrada Valsecca e aveva aspettato in macchina e, senza incontrarsi conBelgacem, aveva ricevuto la droga esclusivamente dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fattoin modo di non mostrare il luogo esatto ove veniva occultata e la stessa scena siera ripetuta  in occasione dell’episodio del 25 gennaio e in occasione dell’episodiodel 25 febbraio, quando era stato [OSCURATO:PERSONA] a recarsi presso il casolare; che non erastato provato che i viaggi a Palermo di [OSCURATO:PERSONA] fossero legati ai traffici di droga, néera stata provata l’esistenza di una cassa comune.Al massimo – prosegue il difensore – le indagini avevano documentato  chesia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], talvolta, avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA] sostanze stupefacenti.In  maniera  apodittica, sulla base del contenuto di una  conversazionecaptata in occasione di un viaggio a Palermo, i giudici avevano desunto cheTasca avesse  prelevato circa 8 grammi di cocaina da destinare allo spaccio: inrealtà [OSCURATO:PERSONA] e la compagna [OSCURATO:PERSONA], da anni dipendenti dallacocaina, avevano acquistato la droga per farne uso personale. Errata sarebbeanche l’interpretazione delle conversazioni del 21 aprile 2023, secondo la qualeTasca, parlando con [OSCURATO:PERSONA],  avrebbe fatto riferimento al trasporto di 10 kg. dihashish: nel viaggio di ritorno i due erano stati controllati e nulla era statorinvenuto, sicché i giudici avevano ipotizzato, con una ricostruzione illogica, cheTasca avesse portato la droga da Vittoria a Palermo. Nell’unica occasione in cuiTasca si era incontrato presso il casolare con [OSCURATO:PERSONA], il 21 aprile,contrariamente a quanto afferma il Tribunale, non vi era stato alcun passaggio didroga, tanto che nelle immagini in atti sono immortalate due persone cheparlano e non hanno nulla  in mano.Il ricorrente  afferma, infine, che il 23 aprile i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] si eranointerrotti, come dato evincersi dalla conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] siera  lamentato  del comportamento di [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla  sussistenza delle esigenze cautelari.Il difensore osserva che,  nell’invocare la presunzione di cui all’art. 275 cod.proc. pen., il Tribunale non avrebbe considerato alcune circostanze rilevanti,ovvero che [OSCURATO:PERSONA] era incensurato e svolgeva regolare attività lavorativa, che  irapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano interrotti nel mese di  aprile 2023, che lasupposta associazione aveva operato solo per sei mesi e, soprattutto, che dalladata di commissione del reato alla data di applicazione della misura eranopassati anni.3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato.2. Il primo motivo, con cui si contesta la valutazione sulla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza, è inammissibile per plurime convergenti ragioni.La trattazione del motivo deve muovere dalla premessa che l’ordinamentonon conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi,trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile delgiudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunaledel riesame. Con la conseguenza che il ricorso per cassazione che deducal’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884).Con riferimento specifico al tema delle intercettazioni, inoltre, questa Corteha stabilito che l’interpretazione del contenuto dei dialoghi costituisce questionedi fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logicain relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae alle possibili censure(Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01): tale valutazione, dunque, èsindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021,Rv. 282337).2.1.  Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità in tema dimisure cautelari personali, deve osservarsi in linea generale che l’elementoaggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispettoalla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione espaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell’accordocriminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamentedeterminata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anchenell’esistenza di un’organizzazione che consenta la realizzazione concreta delprogramma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018,  Rv. 275550; Sez. 6, n.18055 del 10/01/2018, , Rv. 273008). Non occorre che tale organizzazione siacomplessa, articolata o dotata di notevoli disponibilità economiche, ma èsufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dallapredisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in mododa concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose,con il contributo dei singoli associati (ex plurimis, Sez. 2, n. 19146 del20/02/2019,  Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258165;Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Rv. 251011). Sotto il profilo dell’elementopsicologico è sufficiente l’esistenza tra costoro di un comune e durevole interessead immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nellaconsapevolezza della dimensione collettiva dell’attività e dell’esistenza di una purminima organizzazione.Ciò premesso, il Tribunale, con motivazione coerente con i dati di fattoriportati e logica nelle inferenze tratte da tali dati, ha  dato conto dell’esistenza diuna struttura organizzativa capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] dedita allo smercio di hashish emarijuana. Tale struttura si avvaleva di stabili canali di approvvigionamento didroga in Palermo con rifornimenti ogni tre giorni circa, di luoghi deputati allacustodia (l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, piùspesso, il casolare di [OSCURATO:PERSONA]) e di una rete di spaccio gestitadirettamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il modus operandi prevedeva che la sostanzastupefacente venisse portata, per lo più, nel casolare di [OSCURATO:PERSONA] e, indi,consegnata di volta in volta da [OSCURATO:PERSONA] e più raramente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] aindicazioni del [OSCURATO:PERSONA] al quale era destinato l’incasso (così  in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aun acquirente di Casuzze, in data  08/03/2023 a [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a tale Sergio di PuntaSecca).  La stabilità del programma criminoso – ha proseguito il Tribunale – eraresa evidente dai continui contatti fra gli associati, documentati dai filmati deisistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi di incontro, ovvero presso ilrifornimento di carburante in contrada Mangano e presso il casolare di [OSCURATO:PERSONA]:sebbene le indagini fossero durate solo sei mesi, da alcune delle conversazioniintercettate e in particolare dai commenti di [OSCURATO:PERSONA] era emerso chel’associazione era operativa, nei termini descritti, da oltre un anno.2.2. A fronte di tale percorso argomentativo, il motivo di ricorso, lungi daldedurre veri e propri vizi di legittimità, si risolve in massima parte, in unagenerica critica e in una mera contestazione della efficacia dimostrativa dellerisultanze delle indagini, così sottoponendo a questa Corte valutazioni di meritoche esulano dal perimetro del suo sindacato.In ogni caso, le ragioni indicate dal ricorrente come valevoli a smentirel’esistenza della struttura associativa sono manifestamente infondate.In primo luogo, il richiamo effettuato dal Tribunale all’esistenza nel comunedi Vittoria, nel periodo monitorato dalle indagini, di due distinti contestiassociativi non appare contraddittorio, essendo semmai meramente congetturalel’assunto per cui due associazioni non possano coesistere nello stesso territorio,per quanto di dimensioni non estese.La circostanza per cui l’operatività del gruppo sarebbe durata per soli seimesi, a riprova della inesistenza di un vero e proprio contesto associativo, èsmentita dalla conversazione già richiamata in cui è proprio [OSCURATO:PERSONA] ad affermareche l’attività illecita perdurava da oltre un anno. Deve, comunque, ribadirsi che,ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, e inparticolare dell’“affectio” ad esso di ciascun aderente, non rileva la durata delperiodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve,purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudatoal quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per unperiodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021,  Rv. 282122-01;Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249 - 01).La circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe  stato in  contatto solo con alcuni degliassociati è smentita dalla ricostruzione del Tribunale, in cui si dà atto che egliaveva rapporti continuativi con [OSCURATO:PERSONA] e  [OSCURATO:PERSONA] e, in almeno una occasione, avevaincontrato anche [OSCURATO:PERSONA].Infine, la circostanza per cui non sarebbe stata provata l’esistenza di unacassa comune, oltre ad essere smentita dal passaggio dell’ordinanza in cui siafferma che i proventi dell’attività di spaccio venivano consegnati a [OSCURATO:PERSONA], ècomunque irrilevante, posto che l’assenza di una c.d. «cassa comune» non èostativa al riconoscimento dell’associazione. In tal senso questa Corte ha giàchiarito che è sufficiente, anche nell’ipotesi di una gestione degli utili nonparitaria,  né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune edurevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nellaconsapevolezza della dimensione collettiva dell’attività e dell’esistenza di una siapur minima organizzazione (Sez. 6 n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022,Rv. 282677 – 01).4. Il secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza delle esigenzecautelari, è infondato.4.1.Il Tribunale non si è limitato a richiamare la duplice presunzione, exart. 275, comma 3, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e diidoneità della misura della custodia in carcere, ma ha anche dato conto che gliargomenti dedotti dal ricorrente non valevano a vincere tale  presunzione.In particolare, i giudici hanno sottolineato:- la gravità delle condotte associative, perpetrate fino a data relativamenterecente, nell’ambito di un sodalizio che disponeva di stabili canali diapprovvigionamento nella Sicilia occidentale, di diversi luoghi di custodia e diclientela abituale e che non aveva esitato a proseguire nell’attività pur dopol’arresto di [OSCURATO:PERSONA], il 23 maggio del 2023 (l’ultimo prelievo di sostanzastupefacente era stato monitorato, infatti,  il  30 giugno 2023);- il ruolo cruciale del ricorrente, uomo di fiducia del capo e promotoreGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], in stabile contatto con i fornitori palermitani, dedito al traffico didroga nel contesto associativo da oltre un anno, impegnato nello smercio, oltreche di droghe  c.d. leggere, anche di cocaina;- la spiccata capacità a delinquere del ricorrente che, pur disponendo diperiodo di tempo  alla lucrosa  attività  posta in essere dal sodalizio.Tutti tali elementi – ha proseguito il  Tribunale – impedivano  di ritenereadeguata la misura degli arresti domiciliari, sia pure con il presidio delbraccialetto elettronico, idoneo a scongiurare la fuga, ma non la reiterazione deireati dal domicilio o la protrazione dei rapporti illeciti con i  correi.La motivazione adottata non si presta ai rilievi dedotti, se non conriferimento al passaggio in cui si afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe smerciato anchesostanza stupefacente del tipo cocaina. Sotto tale profilo, si deve convenire chela contestazione addebitata a [OSCURATO:PERSONA] è la partecipazione ad una associazionededita al traffico di droghe c.d. leggere ed anche il delitto scopo ha ad oggetto,appunto,  solo  droghe c.d. leggere, sicché    l’acquisto di alcune dosi di cocaina,nel periodo delle indagini, documentato dalle intercettazioni, in difetto di ulterioriapprofondimenti, potrebbe essere compatibile anche con la  loro destinazione alconsumo personale. Anche depurata da tale riferimento, tuttavia, la valutazionedel Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla mancataallegazione di elementi tali da vincere la presunzione appare  coerente con i datiriportati ed esente da profili di illogicità.Infondata è, infine, la censura per cui il Tribunale, nell’affermare che lacondotta  di reato si sarebbe protratta «fino a data relativamente recente»,avrebbe omesso di considerare  la rilevanza del c.d. tempo silente, ovvero deltempo trascorso dalla data di commissione dei reati contestati alla data diapplicazione della misura. In proposito si osserva che come questa Corte ha giàavuto modo di sottolineare, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenzecautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui allalegge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata dellastessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove sitratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagatosintomatiche di perdurante pericolosità: in questo senso si è rilevato che taletempo può rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra letante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del16/01/2019, Rv. 274861). Si è, infatti, affermato che la presunzione menzionata– in particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura nonpermanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggettodi contestazione “chiusa”, perché corredata dall’indicazione del momento dicessazione della condotta partecipativa - tende ad affievolirsi, quando unconsiderevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato daquello dell’intervento cautelare. Quanto alla nozione di rilevante arco temporale,da ultimo, la necessità di valutare il c.d. tempo silente è stata considerata conriferimento ad una misura cautelare applicata nei confronti di un soggettoincensurato a distanza di cinque anni rispetto alla data di commissione del reatoa contestazione chiusa (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024,  Rv. 286202 - 02).Si, è in ogni caso, condivisibilmente, sostenuto che, in tema di misurecautelari, in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 la prognosi dipericolosità non si rapporta solo all’operatività della associazione, né alla dataultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti chesiano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado diinserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza(Sez. 4 n. 3966 del 12/01/2021,  Rv. 280243). Tale prognosi postula, pertanto,una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solouno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di persé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delleesigenze cautelari, dovendosi valutare la prova contraria, che dovrà discendereda una valutazione complessiva di diversi elementi – quali il fattore temporale, ilcontesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto –con l’ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile evalida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, se così nonfosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata. Ciò significa che il fattoretempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo – al pari degli altrielementi – un fattore necessario, ma non sufficiente (Sez. 3 n. 16357 del12/01/2021, Rv. 281293).Nel caso in esame, in maniera non manifestamente illogica,  il Tribunale haritenuto, in ragione di una valutazione del contesto in cui i fatti di reato sonomaturati, che il tempo trascorso fra la data di commissione e l’applicazione dellamisura (pari a circa 2 anni e 6 mesi) non  potesse rilevare ai fini della cessazionedelle esigenze cautelari.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. Trattandosi di indagato detenuto la cancelleria deveessere incaricata degli adempimenti  di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 10 marzo  2026Il Consigliere estensore                         Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] VignaleP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 10 marzo  2026Il Consigliere estensore                         Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11750/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris