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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 01146/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIdato avyso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Absi AhMmed e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini per i reati loro rispettivamente ascritti.

Ritenuto che i motivi sollevati (Vizio di motivazione in relazione agii aumenti disposti per le rispettive continuazioni) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientrano all'evidenza i vizi denunciati; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIdato avyso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Absi AhMmed e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini per i reati loro rispettivamente ascritti. Ritenuto che i motivi sollevati (Vizio di motivazione in relazione agii aumenti disposti per le rispettive continuazioni) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientrano all'evidenza i vizi denunciati; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01146/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris