CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 2089/2017, depositata il 30/6/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n. THL013103437/2010, con cui l’Agenzia delle Entrateaveva recuperato a tassazione un reddito non dichiarato pari ad €3.520.058,00, riveniente da incrementi patrimoniali conseguenti adaccrediti su diversi conti correnti.Numero registro generale 21035/2017Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 10719/2026Data pubblicazione 22/04/20262. La CTP di Parma accolse il ricorso, con sentenza che vennesuccessivamente parzialmente riformata dalla CTR dell’Emilia-Romagna, laquale “dichiar[ò] legittimo l’avviso di accertamento limitatamente al minorimponibile di € 1.741.406,00, salvo il diritto del contribuente alladefinizione agevolata delle sanzioni”.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base dicinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTResaminato il merito della pretesa tributaria invece di limitarsi alladeclaratoria di nullità dell’avviso di accertamento per violazione delcontraddittorio endoprocedimentale.2. Il secondo motivo di ricorso deduce l’“omesso e contraddittorioesame circa fatti decisivi del giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.”, per avere la sentenza impugnata da un lato riconosciutol’insanabile nullità dell’atto impositivo (per violazione del contraddittorio),e dall’altro ritenuto legittimo l’accertamento per una parte rilevantedell’imponibile, motivare adeguatamente sui presupposti di fattodell’evasione.3. Con il terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 10 e 12,comma 7, della l. n. 212/2000; 3, 53, 97 e 117 Cost.; 6 CEDU, per avere igiudici di secondo grado escluso la nullità dell’atto impugnato, pur alcospetto dell’accertata lesione del contraddittorio endoprocedimentale edella mancata osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni ex art.12, comma 7, dello Statuto del contribuente.4. Il quarto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 32, comma 2, d.p.r. n. 600/1973, per avere l’Agenziadelle Entrate fondato la ripresa fiscale sulle sole risultanze bancarie, lequali, invece, integrano una mera presunzione semplice, priva diNumero registro generale 21035/2017Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 10719/2026Data pubblicazione 22/04/2026automatismo probatorio e bisognosa, dunque, di ulteriori riscontri gravi,precisi e concordanti.5. Con il quinto motivo è dedotta la violazione dell’art. 10 della l. n.212/2000 e degli artt. 24 e 97 Cost., per avere l’Amministrazionefinanziaria dapprima impostato la verifica sul redditometro, per poiprocedere all’indagine bancaria a fronte delle efficaci giustificazioni fornitedal contribuente, in violazione dei principi di buona fede, lealecollaborazione e affidamento del contribuente.6. In data 23/1/2026 il ricorrente ha avanzato istanza di rinviodell’adunanza camerale fissata per il 3/2/2026, manifestando l’intenzionedi aderire alla definizione agevolata ex l. n. 199/2025 (cd. rottamazionequinquies) e procedere conseguentemente al pagamento della prima rata.L’art. 1, comma 82, della l. n. 199/2025 prevede che “i debiti risultanti daisingoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultantidalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-terdel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, eagli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributiprevidenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essereestinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione atitolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o lesanzioni e le somme aggiuntive di cui al l'articolo 27, comma 1, deldecreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolodi aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate atitolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazionedella cartella di pagamento”. Il successivo comma 86 dispone che “ilNumero registro generale 21035/2017Numero sezionale 1011/2026Numero di raccolta generale 10719/2026Data pubblicazione 22/04/2026debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procederealla definizione di cui al comma 82 rendendo, entro il 30 aprile 2026,apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, chelo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione ildebitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare ilpagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 83”.Non essendo ancora intervenuta la scadenza del 30/4/2026, appareopportuno disporre un rinvio a nuovo ruolo del procedimento, in datasuccessiva alla scadenza medesima, anche per dar modo al contribuentedi comprovare essere risultato destinatario di un atto impositivo rientrantenell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 1, comma 82, sopra citato(che fa riferimento ai soli “carichi affidati agli agenti della riscossione” enon, dunque, agli avvisi di accertamento, alla cui categoria appartienequello impugnato nel presente giudizio). P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/2/2026.La PresidenteRoberta Crucitti