CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47722/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettei-sefrt-it-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo(-impugnazione) presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano in relazione a reclamo del suddetto ai sensi dell'art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.). 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 666 e 127 cod. proc. pen., in relazione alla disciplina emergenziale. Lamenta la mancata valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore per l'udienza conclusasi con il provvedimento impugnato in ragione di concomitante impegno professionale, nonché della richiesta subordinata di trattazione da remoto. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si duole la difesa che l'ordinanza impugnata abbia fatto riferimento al solo atto di nomina difensiva in data 15.10.21, omettendo di considerare non solo il reclamo di cinque pagine presentato da Antonov, ma l'autonomo reclamo presentato dal difensore. Alla luce di tali motivi il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibile in quanto manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione. L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen, sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep.2015, Rv. 262912). L'istanza di rinvio allegata al ricorso fa riferimento solo al concomitante impegno professionale precedentemente comunicato e alla necessità di una partecipazione personale all'udienza del difensore per esplicita richiesta del suo assistito. E, quindi, non rispondendo ai requisiti sopra indicati e risultando, pertanto, inidonea a dedurre l'impedimento difensivo, deve ritenersi che il Tribunale di sorveglianza abbia implicitamente, ma legittimamente, rigettato l'istanza di differimento dell'udienza ovvero di svolgimento della stessa con collegamento da remoto. 1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale di sorveglianza di Milano rileva che il reclamo del condannato si sostanzia nell'indicazione della nomina come difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] "con specifica delega di appellare ordinanza del 1.10.21 notificata il 14.10.21 per nullità assoluta"; e, pertanto, lo dichiara inammissibile, in assenza di indicazione di ulteriori motivi di doglianza, non ravvisandosi infatti «nullità nel procedimento che ha portato all'emissione del provvedimento oggetto di reclamo, all'esito di udienza trattata nel contraddittorio delle parti e alla presenza del detenuto (in videocollegamento) e del suo difensore». Il ricorso, di contro, insiste genericamente su un dettagliato reclamo personale di Antonov di ben cinque pagine senza documentarlo, in violazione del principio di autosufficienza, e aspecificamente su un reclamo che, proposto dal difensore, non sarebbe stato esaminato (allegandolo al ricorso). Il reclamo difensivo, però, risulta recare un numero di SIUS diverso e avere un oggetto differente rispetto a quello del provvedimento reclamato riportato peraltro integralmente dall'ordinanza impugnata (vertendo il primo, che è reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis Ord. pen., sul diritto della persona autistica ad essere coadiuvata in ambito penitenziario da ausiliario esterno - oltre che sull'omessa notifica al tutore di Antonov del provvedimento impugnato -, e il secondo sulla violazione dell'art. 3 Cedu e, quindi, sul risarcimento ex art. 35-ter per trattamento detentivo inumano e degradante). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C