CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21910/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato dì cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'esclusione dell'aggravante ex art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3) che hanno evidenziato la corretta contestazione della aggravante in corrispondenza dei criteri interpretativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità e l'insussistenza del rilievo difensivo circa l'esteso ambito territoriale cui la droga sarebbe stata destinata; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il