CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31937/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito per l’accoglimento del ricorso.Udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 9 aprile 2026 il Tribunale del riesame di Napoli, qualegiudice di cui all’art. 310 cod. proc. pen., sull’appello presentato dal pubblicoministero contro l’ordinanza del 5 febbraio 2026 del giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Nola - che aveva accolto solo parzialmente l’istanza dimisura caute lare presentata contro [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXX, derubricando il reato contestato in quello di lesionivolontarie ed applicando misure non custodiali – ha riqualificato il reato in quellodi cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., come da imputazione formulata nei loroconfronti, e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.L’episodio per cui i due ricorrenti sono sottoposti a misura è avvenuto il 16novembre 2025 nel condominio in cui vive [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto unalite con un altro condomino, e che aveva deciso di affrontare questo condominopresentandosi alla porta della sua abitazione accompagnato dall’amicoXXXXXXXX.Nel corso della lite che ne era derivata, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanocolpito con un coltello il condomino ed il padre di questi, pure presente alladiscussione, cagionando loro ferite nella regione addominale ed all’emitorace.2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli indagati,per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi.2.1. Ricorso XXXXXXXXCon il primo motivo deduce vizio di motivazione per la contraddittorietà dellamotivazione, che ha affermato che le ferite non erano superficiali, però all'internodello stesso provvedimento erano state riportate le dichiarazioni dei sanitariescussi da cui si ricavava che le ferite erano, invece, superficiali.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto il Tribunale hacontestato al giudice per le indagini preliminari di aver adottato una valutazioneex post nel momento in cui ha escluso il tentato omicidio, ma anche lamotivazione del riesame è fondata su circostanza accertate ex post come laprofondità effettiva delle ferite, che è stata accertata dopo l'evento, come l'esitodegli interventi chirurgici, come la constatazione che lo pneumotorace riscontratoa uno delle vittime fosse lieve-moderato; anche la circostanza che una dellevittime abbia raggiunto autonomamente il primo ospedale è un dato conoscibilesolo ex post, così come il fatto che l'altra vittima sia stata dimessa soltanto il 21novembre è dato che appartiene alla fase successiva della condotta; inoltre sullavalutazione del dolo di omicidio non può revocarsi in dubbio quanto emersone l l ' i n te rce t taz ione de l 22 novembre f ra XXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXX da cui emerge con evidenza che imputati hannosemplicemente reagito ad un'aggressione.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in punto di esigenze cautelari,in quanto al tentato omicidio non si applica la presunzione di adeguatezza dellacustodia in carcere, per cui l'ordinanza avrebbe dovuto spiegare perché nonsiano stati ritenuti sufficienti gli arresti domiciliari anche nella forma delbraccialetto elettronico.2.2. Ricorso XXXXXXXXXXCon il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione suigravi indizi di colpevolezza, evidenziando che gli imputati sono stati aggrediti eche essi si sono limitati a reagire, che il coltello lo aveva soltanto [OSCURATO:PERSONA], cheXXXXXXXXXX ha chiesto di farsi accompagnare da [OSCURATO:PERSONA] per avere unospalla in quanto XXXXX era soggetto pluripregiudicato e di corporatura possente,e che l'uso dell'arma è stata una decisione improvvisa di [OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sullaqualificazione giuridica del fatto, perché [OSCURATO:PERSONA] non ha mai sferrato unacoltellata, e perché la stessa tipologia delle ferite inferte dà evidenza dell'assenzadi volontà omicida, perché sono state sferrate non per uccidere, ma soltanto pergenerare un dolore che ha consentito a [OSCURATO:PERSONA] di liberarsi dalla presa deicontendenti; il coltello è descritto in un'intercettazione da XXXXXXcome “grossocome un dito” e quindi di così modeste dimensioni da essere strutturalmenteinidoneo a penetrare in profondità; la reazione è stata scomposta e non erasorretta da volontà omicida.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in puntodi esigenze cautelari, si evidenzia che il ricorrente svolge l'attività lavorativaininterrottamente presso la stessa ditta da dodici anni, il che è indice di uno stiledi vita regolare e smentisce la prognosi di recidivanza; l'episodio è del tuttoisolato; il Tribunale ha effettuato una prognosi unica per [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXX marginalizzando la posizione di questi che è privo di legami con lacriminalità organizzata e che non ha mai riportato condanna per reati di allarmesociale.3. La difesa degli indagati ha chiesto la discussione orale.Le parti hanno concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, infondato nel resto. Ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.In esso si deduce la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanzaimpugnata, che in un passaggio scrive che le ferite non sono superficiali, ma inun altro riporta le dichiarazioni di un sanitario che le definisce, per l’appunto,“superficiali”.Il motivo è inammissibile, perché si risolve non nell’enunciazione di unafrattura logica della decisione, ma in una richiesta di rivalutazione delle evidenzeda cui sono stati tratti i gravi indizi, costituite dalle dichiarazioni dei tre mediciche si sono occupati di visitare i feriti, che hanno dichiarato che le ferite “eranodi media profondità” (il primo), erano “superficiali, ma potenzialmente letali” (laseconda), ed erano “penetranti” (il terzo).Nel suo potere di valutazione della prova, il Tribunale ha ricavato da questetre dichiarazioni, ivi compresa quella del medico che ha riferito che le feriteerano “superficiali, ma potenzialmente letali”, la conclusione che le ferite fosserotali da essere astrattamente idonee a determinare la morte, per cui il ricorso,lungi dal disvelare una contraddittorietà della motivazione, si risolve, in realtà, inuna richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie che non è ammessa insede di legittimità (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504; Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747).2. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo ed il secondomotivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che possono essere affrontati congiuntamentein quanto dedicati ai gravi indizi del reato di tentato omicidio, sono infondati.Il Tribunale ha tratto il giudizio di univocità degli atti di cui all’art. 56 cod.pen. dalla micidialità delle armi usate, dalle zone del corpo delle vittime che sonostate attinte dalle coltellate, dalla ripetizione dei colpi inferti con i coltelli, dalladistanza ravvicinata da cui sono state sferrate le coltellate, dal mancato soccorsodelle vittime una volta neutralizzate, in modo coerente con la giurisprudenza dilegittimità che ritiene che “la sussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidiopuò desumersi, in mancanza di attendibile confessione, dalle peculiaritàintrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuniregole di esperienza, quali, a titolo esemplificativo, il comportamentoantecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpodella vittima attinte, la reiterazione dei colpi” (Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011,Miletta, Rv. 251014).Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce che si tratta di elementi accertati ex post,mentre il giudizio sulla idoneità ed inequivocità degli atti deve essere condotto exante, ma l’argomento è manifestamente infondato, perché confonde l’esistenzadegli elementi di cui all’art. 56 cod. pen. con l’accertamento giudiziario, che èinevitabilmente successivo al fatto.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce che soltanto [OSCURATO:PERSONA] aveva il coltello eche il comportamento di questi non può essere imputato al ricorrente che èrimasto sorpreso dall’azione dell’amico, ma l’argomento è inammissibile permancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico delladecisione che, in mancanza di deduzioni su un travisamento della prova, haevidenziato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano armati con due coltelli e che laprima coltellata l’ha tirata “XXXXXXXXXXX”, ovvero [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che dalle intercettazioni emerge che ilcoltello era “grosso come un dito” e quindi di così modeste dimensioni da esserestrutturalmente inidoneo a penetrare in profondità, ma l’argomento è infondato,in quanto affidato ad un elemento di prova dalla limitata capacità dimostrativa(cfr. per tutte, Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414 –01; conforme Sez. 1, n. 1598 del 05/12/2025, dep. 2026, Miglioranza, n.m.)come una descrizione vaga, nelle forme della figura retorica della similitudine,delle caratteristiche del coltello utilizzato.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce che l’episodio contestato fu una reazione aduna aggressione, come emergerebbe dalla conversazione intercettata del 22novembre fra XXXXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXX in cui XXXXX ammetteche li stavano “scassando di mazzate” e che “questo da terra ha tirato fuori uncoltello”, ma l’argomento è infondato, perché la circostanza della reazioneall’aggressione è stata valutata nell’ordinanza impugnata, che la riporta nelproprio percorso motivazionale, ma in modo non illogico essa la ritiene nondecisiva ad escludere la sussistenza del dolo di omicidio, in quanto, in ogni caso,il contatto con le controparti è stato cercato dai ricorrenti, che, per di più, si sonopresentati alla porta della loro abitazione armati di coltelli, e pronti, quindi, afarsi valere in caso di degenerazione della discussione.In definitiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata ha ricavato l’elementosoggettivo del reato da elementi del fatto concreto (la particolare violenza nelcolpire la vittima; le parti del corpo attinte; la durata del comportamentoviolento e la reiterazione delle coltellate; il comportamento tenuto dopo l’azione)da cui, in modo non manifestamente illogico, è stato desunto negli agenti il dolodell’evento-morte dei contendenti, e nessuna delle deduzioni proposte nei ricorsiè stata in grado di scalfire l’apparato motivazionale dell’ordinanza.3. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dedicato alle esigenze cautelari,è infondato.Il ricorso deduce che per il tentato omicidio non si applica la presunzione diadeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275 cod. pen., per cuimancherebbe nell'ordinanza una motivazione sul perché non possano essereritenuti sufficienti gli arresti domiciliari anche nella forma del braccialettoelettronico, atteso che l'imputato risiede a XXXXXX, comune diverso da quello incui vivevano il coimputato e le vittime.Il motivo è infondato perché non si confronta con il percorso logico delladecisione che, oltre ad aver evidenziato l’incapacità di autocontrollo dimostratadagli imputati nel caso in esame, ha motivato nel caso specifico di [OSCURATO:PERSONA] ladecisione di disporre la misura cautelare più afflittiva con i consistenti precedentipenali da cui è gravato l’imputato, da cui, in modo non manifestamente illogico,è stata desunta una tendenza da parte dello stesso all’utilizzo della violenza fisicanelle situazioni della vita quotidiana, motivazione che costituisce una base idoneaa reggere la valutazione di inidoneità di misure cautelari minori.4. È, invece, fondato il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo allamisura cautelare applicata.Come nota correttamente il ricorso, infatti, nell’ordinanza impugnata lamotivazione sulle esigenze cautelari e sulla individuazione della tipologia dimisura da applicare è unica per entrambi gli indagati, ma riferisce di pregiudizipenali che sono soltanto di [OSCURATO:PERSONA].Mentre è, infatti, corretto aver attribuito ad entrambi gli imputati l’incapacitàdi autocontrollo dimostrata in occasione del reato, non è, invece, logico avercondotto un discorso giustificativo unico sui precedenti penali degli indagati,finendo con l’attribuire in questo modo a [OSCURATO:PERSONA] dei pregiudizi che sonosoltanto di [OSCURATO:PERSONA] e che danno evidenza della pericolosità soltanto diquest’ultimo.Ne consegue che, soltanto con riferimento all’individuazione della misuracautelare applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza impugnata nonresiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio sul punto.Per il resto i ricorsi sono infondati.5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese delprocedimento.6. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MA n n u l l a l ' o r d i n a n z a i m p u g n a t a n e i c o n f r o n t i d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlimitatamente alle esigenze cautelari e rinvia pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309,co. 7, c.p.p. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso diXXXXXXXXXXXXXXX che condanna al pagamento delle spese processuali. Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.