CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 19453/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA][NARE di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Motivi della decisione E' d'uopo evidenziare come la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. C) cod. strada sia appellabile e non ricorribile per cassazione. Come osservato correttamente dalla difesa nella tempestiva memoria depositata innanzi a questa Corte, secondo consolidato orientamento di legittimità, è appellabile la sentenza di condanna per contravvenzione con la quale sia stata inflitta la pena dell'ammenda, in tutto o in parte, come sanzione sostitutiva dell'arresto, atteso che il limite previsto dall'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen. si riferisce alle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda (cfr., ex multis Sez. 3, n. 14738 del 11/02/2016, P.G./Lupo, Rv. 266833). Nel caso in esame l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato dal primo giudice alla pena di mesi 4 e giorni 13 di arresto ed euro 667,00 di ammenda; la pena detentiva era stata convertita nella corrispondente pena pecuniaria, quantificata in euro 9.975,00. Sulla base del consolidato orientamento citato, ha errato la Corte d'appello nel ritenere inappellabile la sentenza impugnata, trasmettendo gli atti alla Corte di Cassazione. Deve quindi procedersi alla diversa qualificazione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna quale giudice competente. P. Q. M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per ulteriore corso. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il