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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15233/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, parzialmente accogliendo l'appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato i soli punti della decisione di primo grado inerenti la punibilità ed il trattamento sanzionatorio (senza contestare dunque il giudizio di responsabilità), ha riconosciuto in suo favore le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena per il contestato delitto di furto tentato aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione a pubblica fede (all'epoca procedibile d'ufficio e per il quale tuttavia è stata tempestivamente proposta querela).

2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo violazione di legge con riguardo agli artt.132 e 133 cod. pen. 3.

A seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (v. per tutte Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).

4. Il ricorso presentato personalmente dall'imputato è dunque inammissibile.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, parzialmente accogliendo l'appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato i soli punti della decisione di primo grado inerenti la punibilità ed il trattamento sanzionatorio (senza contestare dunque il giudizio di responsabilità), ha riconosciuto in suo favore le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena per il contestato delitto di furto tentato aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione a pubblica fede (all'epoca procedibile d'ufficio e per il quale tuttavia è stata tempestivamente proposta querela). 2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo violazione di legge con riguardo agli artt.132 e 133 cod. pen. 3. A seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (v. per tutte Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475). 4. Il ricorso presentato personalmente dall'imputato è dunque inammissibile. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 15233/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris