CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 18160/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di cassazionevisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 30566 del 25/06/2025 la Sesta Sezione della Corte dicassazione sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] riteneva il fatto contestato ununico reato di cui all’art. 319 cod. pen, annullando limitatamente al trattamentosanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Napoli sul punto, e dichiarandodefinitivo l’accertamento di responsabilità a carico dello stesso.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del propriodifensore, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. proponendo motivi di ricorso che siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.2.1. Errore di fatto rappresentato dalla omessa considerazione dellerisolutive dichiarazioni rese durante il giudizio dal teste Memoli (alla udienza del18/04/2024), così come il verbale dell’esame testimoniale dallo stesso reso in altrogiudizio; tali dati, oggettivamente decisivi, sono stati del tutto pretermessi dallavalutazione della Corte di cassazione, determinando una alterazione decisiva delragionamento logico giuridico posta alla base della sentenza oggetto di ricorsostraordinario; la Corte di cassazione ha ritenuto insussistente una dichiarazioneinvece presente agli atti.2.2. Errore di fatto derivante dalla inesatta percezione del contenutodei motivi di legittimità afferenti al tema delle intercettazioni, con omesso esame delsecondo motivo di ricorso.2.3. In relazione al primo motivo di ricorso la difesa ha articolato ancheistanza di sospensione ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.,separatamente trattata dinnanzi ad altro collegio.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile.4. La difesa ha depositato in data 15/04/2026 memoria di replica allarequisitoria del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con argomentazioni manifestamenteinfondate. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con principio esattamentepertinente per il caso in esame, che qui si intende ribadire, che, è inammissibileil ricorso straordinario, proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che abbia inmaniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentitaimpugnazione ordinaria, non essendo in tal caso la Corte di cassazione tenuta averificare se siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili conl'impugnazione straordinaria, in quanto l'atto deve ritenersi radicalmente irricevibile.(Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], 273779-01).2. Il ricorrente si è, di fatto, limitato a ripercorrere progressivamente lamotivazione della sentenza della Corte di cassazione sostanzialmente lamentandosi,tra l’altro in modo del tutto generico e aspecifico, del mancato accoglimento dei motividi ricorso e conseguentemente delle proprie argomentazioni difensive quanto all’esitodi un esame di un teste ed al contenuto (proposto in senso diverso da quello accolto),senza mai realmente evidenziare la ricorrenza di un errore percettivo di fatto qualepresupposto del ricorso straordinario proposto.3. In tal senso, occorre considerare che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.ha carattere di straordinarietàed e strettamente finalizzato a consentire la solacorrezione di errori percettivi,ed essenziali, sui presupposti sui quali e fondata ladecisione di legittimità. È, invece, escluso che il ricorso straordinario possa, anche sesfruttando la chiave di effettivi errori che non siano di per se determinanti, introdurre,in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quartogrado del giudizio e secondo grado di legittimità. Per questa ragione, primadell'approfondimento del contenuto di un ricorso formalmente presentato ai sensidell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'atto va interpretato per verificare che si trattieffettivamente di una impugnazione mirata alla data tipologia di errori e non, appunto,di un ricorso pieno contro la prima decisione di cassazione.Se, come nel caso in esame, all'esito di tale delibazione, il ricorso in quanto talerisulta avere il contenuto di una piena impugnazione della originaria decisione dilegittimità dovrà essere dichiarato del tutto inammissibile quale impugnazione nonammessa dall'ordinamento. A fronte di tale radicale irricevibilità dell'atto, non rilevaneanche che in esso possano esservi anche delle segnalazioni di errori che, di per sé,avrebbero potuto fondare un regolare ricorso straordinario, non venendo meno lacaratterizzazione dell'atto quale nuova impugnazione. Una tale previa delibazione, dinorma, non ha un momento separato, ma finisce per corrispondere alla attività diverifica del contenuto. Invece, in un caso come quello di specie, la diversità dei duemomenti, la qualificazione del ricorso e, poi, il suo esame in concreto, non può cheessere del tutto evidente. In tal senso assolutamente univoca la modalità diarticolazione del ricorso, in mancanza di un reale motivo di critica teso ad evidenziarela ricorrenza di un errore di fatto, ma invece in presenza di un piano richiamo delladecisione, degli argomenti ivi spesi, invero in modo logico, argomentato, approfonditoe completo, ritenuti nell’insieme non convincenti e decisivi dal ricorrente, con laproposta anche in questa sede di una diversa lettura del compendio istruttorio, percome emerso nei giudizi di merito, con decisione ritenuta incensurabile in sede dilegittimità (pag. 4 e seg.).L’impugnazione, infatti, si caratterizza per avere semplicemente richiamato inesordio la ricorrenza di un errore di fatto, senza individuarne contenuto, conseguenzee portata, limitandosi a ripercorrere pagina per pagina la parte della motivazionerelativa al ricorrente, sostanzialmente contestandone il contenuto e ritenendolaerronea per non aver accolto le prospettazioni difensive (pag. 4 e segg. quanto allaposizione del Memoli, alla sua testimonianza, alla acquisizione di documentazioneproveniente da altro procedimento nel complesso delle contestazioni elevate). Nelproporre tali considerazioni la parte ricorrente si concentra, anche in questa sede, sulconcetto di utilità ricavabile, ritiene omessa la motivazione ed oggettiva percezionedelle dichiarazioni rese ed acquisite, senza effettivamente evidenziare la ricorrenzadei presupposti legittimanti l’odierno ricorso, in assenza di effettiva considerazionedella specifica ed argomentata decisione dalla Sesta sezione di questa Corte (pag. 10e segg.).Considerazioni analoghe devono essere spese quanto al secondo motivo diricorso; la stessa articolazione del motivo evidenzia che pur avendo la Corte dicassazione preso in immediata e diretta considerazione la censura difensiva quantoalle intercettazioni evocate, loro regime di piena utilizzabilità o meno, sulla base dellaprogressione procedimentale e processuale evocata dalla difesa (pag. 7 e segg.) ilmotivo si limita più che ad evidenziare un errore percettivo un eventuale errore digiudizio nella applicazione della relativa disciplina, circostanza che non vale adintegrare i presupposti del rimedio azionato in questa sede. 4. L’esito della delibazione dimostra all’evidenza che si tratta di un nuovo ricorso"ordinario", peraltro ampiamente caratterizzato da deduzioni di mero fatto, prefigurantiuna non consentita rivalutazione delle fonti di prova (documentali e dichiarative), chedi per se non rientrerebbero neanche nei motivi ammessi dall'art. 606 cod. proc. pen.per il "primo" ricorso. La non riconoscibilità dell'impugnazione quale ricorsostraordinario la rende intrinsecamente inammissibile ed esime da una pedissequaparcellare valutazione dei suoi contenuti alla ricerca di eventuali deduzioni chepossano ricadere nel concetto di errore denunciabile ex art. 625-bis cod. proc. pen.Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alpagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]