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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 14942/2026

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vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Maceratavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la “[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione”, che haconcluso chiedendo di rigettare o di dichiarare inammissibili i ricorsi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo di accogliere i ricorsi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha contestato lalegittimazione della “[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione” a partecipare al giudizio eche ha concluso chiedendo di accogliere i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto del 6 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Macerata aveva disposto il sequestro preventivo di tutte le quote dipartecipazione nelle società “L.M. dei F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e “[OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l.”,cedute dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." alle società “[OSCURATO:SOCIETA].” e “[OSCURATO:SOCIETA].”.Il decreto era stato emesso nell’ambito del procedimento a carico degliindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali era stata contestata lacommissione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del reato di cuiall’art. 2634 cod. civ., per avere – la [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di presidente eamministratrice delegata del Consiglio di amministrazione della "[OSCURATO:SOCIETA]."),[OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di vice-presidente del consiglio di amministrazionee amministratrice delegata della "[OSCURATO:SOCIETA]."), [OSCURATO:PERSONA] e GianlucaSalvini (nella qualità di consiglieri di amministrazione della "[OSCURATO:SOCIETA].") –, «alfine di procurare a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], versanti in conflitto diinteressi, un ingiusto profitto, deliberato, con n. 24 atti pubblici a rogito notaioGiuseppe Belogi del 20 dicembre 2024, la cessione delle quote sociali detenutedalla "[OSCURATO:SOCIETA]." nella "L.M. dei F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e nella "[OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l.",in favore della "[OSCURATO:SOCIETA].", corrente in Filottrano, di cui [OSCURATO:PERSONA] eraamministratore e socio unico, e della "[OSCURATO:SOCIETA].", corrente in Osimo, di cuiSonia [OSCURATO:PERSONA] era amministratrice e socia unica, cagionando intenzionalmentealla "[OSCURATO:SOCIETA]." un danno patrimoniale quantificabile complessivamente in unacifra compresa fra 5,5 milioni di euro circa e 13,5 milioni di euro circa, derivantedalle clausole contrattuali approvate, in virtù delle quali: 1) a fronte dell'immediatotrasferimento della proprietà delle quote con annessa partecipazione agli utili coneffetto fin dall'esercizio 2024, le due società cessionarie avrebbero potutocorrispondere il prezzo di acquisto, per metà, entro il 31 dicembre 2025 – prezzonon differito – e, per altra metà, entro sessanta giorni dall'approvazione delbilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2025 – prezzo differito –, senza laprevisione di alcuna garanzia mobiliare o immobiliare a corredo e subordinandol'obbligazione di pagamento del prezzo differito, di quello non differito edell'eventuale aggiustamento alla condizione sospensiva della preventiva adozionedi delibera irrevocabile dell'assemblea di "[OSCURATO:SOCIETA]." di distribuire ai soci idividendi fino a concorrenza di euro 82.000.000,00; 2) gli oneri fiscalidell'operazione permanevano in carico alla "[OSCURATO:SOCIETA]." anche in caso dirisoluzione del contratto di compravendita; 3) quanto al pagamento della secondametà del prezzo c.d. differito, a fronte del riconoscimento di un interesse del 6%in caso di dilazione della prestazione, si conveniva che tale interesse sarebbedegradato fino allo 0,1% nel caso in cui, alla prima assemblea utile, la "Montifins.r.l." non avesse deliberato la distribuzione dei dividendi come al punto 1; 4)veniva previsto un meccanismo di aggiustamento del prezzo in virtù del quale lesocietà acquirenti avrebbero beneficiato della cassa generata da "[OSCURATO:SOCIETA]."dal giorno del passaggio di proprietà delle partecipazioni in "L.M." e "Monticellis.a.r.l.", fino al momento dell'effettivo pagamento integrale del prezzo».2.

Avverso il provvedimento di sequestro, [OSCURATO:PERSONA] e VladimiroMonticelli avevano presentato riesame.3.

Il Tribunale di Macerata – Sezione riesame – con ordinanza del 3 novembre2025 ha rigettato l’istanza di riesame.4.

Avverso l’ordinanza del Tribunale, ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di legali rappresentanti, rispettivamente,delle società “[OSCURATO:SOCIETA].” e “[OSCURATO:SOCIETA].”, destinatarie del provvedimento disequestro, a mezzo del loro difensore di fiducia.

I ricorsi sono redatti con un unico4.1.

Con un primo motivo, deducono i vizi di erronea applicazione della leggepenale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 2634 cod.civ., 125 e 325 cod. proc. pen.Contestano la sussistenza di un conflitto di interessi e di un dannopatrimoniale arrecato alla società cedente.Osservano che il Tribunale ha individuato un conflitto di interessi fondatoesclusivamente sulla duplice qualità degli indagati, contemporaneamenteacquirenti delle quote e amministratori della società venditrice.

Una simileimpostazione, però, a parere dei ricorrenti, sarebbe basata su una «nozioneastratta e statica di conflitto» che la riforma dell’art. 2634 cod. civ. avrebbesuperato.

Nella disciplina vigente, il conflitto rilevante ai fini della fattispecie penaledovrebbe essere verificato in concreto e rileverebbe soltanto nella misura in cui sitraduca, o possa tradursi, in un effettivo pregiudizio patrimoniale per la societàamministrata.

L’ordinanza, limitandosi a valorizzare la “doppia veste” degliindagati, avrebbe trascurato l’esigenza di un accertamento sostanziale e nonavrebbe considerato che la decisione di vendere le partecipazioni costituiva unascelta condivisa e già da tempo maturata, sorretta da un interesse oggettivo dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] a superare una condizione di paralisi gestionale e di seriacompromissione della sua stabilità.Parimenti carente risulterebbe la motivazione in ordine al presunto dannopatrimoniale, che dovrebbe essere non solo certo e attuale, ma anche causalmentericollegabile all’atto dispositivo contestato.Il Tribunale, invece, avrebbe accolto acriticamente le conclusioni delconsulente tecnico dei querelanti, fondate su un metodo valutativointrinsecamente ipotetico, basato sulla ricostruzione di un prezzo “più favorevole”,ricavato da scenari contrattuali diversi da quello effettivo.

Il provvedimentoimpugnato avrebbe omesso di confrontarsi con “la consulenza di parte [OSCURATO:PERSONA]”,che avrebbe operato la sola comparazione metodologicamente corretta: quella trail valore di mercato desumibile dall’offerta Entangled – unica offerta concorrenteeffettivamente esistente – e il prezzo pattuito con gli indagati.Ulteriori criticità risiederebbero nella confusione tra il concetto di dannoeffettivo alla società e il semplice rischio nonché nella sovrapposizione tra dannoal patrimonio sociale e pregiudizi che riguardavano soltanto le aspettative o gliequilibri interni tra i soci.4.2.

Con un secondo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della leggepenale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 1354, 1419,1458 e 2634 cod. civ., 125 e 325 cod. proc. pen.Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata avrebbe attribuito rilievo penalea una serie di condotte che, per struttura e contenuto, risulterebbero del tuttoestranee al perimetro tipico dell’infedeltà patrimoniale.

Il provvedimento, infatti,considererebbe elementi costitutivi del reato circostanze che attengono non già alcompimento di un atto dispositivo dannoso per la società, bensì alla fisiologicadinamica interna di un gruppo familiare in conflitto.

L’ordinanza avrebbevalorizzato alcune clausole contrattuali – in particolare la condizione sospensivarelativa alla distribuzione dei dividendi e il meccanismo di riduzione del tassod’interesse – come se esse fossero indicative di un pregiudizio attuale per laMontifin.

Tale impostazione trascurerebbe la disciplina codicistica della condizionee in particolare l’art. 1354, comma 3, cod. civ.

L’ordinanza avrebbe attribuitorilevanza penale a condotte che non inciderebbero sul patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA],ma riguarderebbero interessi e dinamiche dei soci, del tutto estranee al benegiuridico tutelato dalla norma.Il Tribunale, dando rilievo all’asserita assenza di garanzie patrimoniali a favoredella cedente, avrebbe confuso il piano del danno con quello del semplice rischio,della società a potenziali inadempimenti.4.3.

Con un terzo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della leggepenale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 2634 cod.civ., 125 e 325 cod. proc. pen.l ricorrenti censurano l’ordinanza anche sotto il profilo dell’elementosoggettivo, sostenendo che il Tribunale avrebbe desunto il dolo specifico e quellointenzionale da circostanze prive di effettiva significatività e non collegate al nucleodella condotta contestata.

Il provvedimento attribuirebbe valenza sintomatica almancato accoglimento dell’offerta presentata dai fratelli Oliviero e Guerrino, senzaconsiderare che il consiglio di amministrazione avrebbe espressamente valutatotale proposta e l’avrebbe ritenuta economicamente meno vantaggiosa rispetto aquella degli indagati.Inconferente sarebbe il riferimento alla convocazione dell’assemblea per ladistribuzione dei dividendi.

Così come privo di rilievo sarebbe il richiamoall’aumento di capitale della “[OSCURATO:SOCIETA].”, operazione che riguarderebbeesclusivamente gli assetti interni della società operativa e che non potrebbeassumere alcun valore dimostrativo dell’intenzione di arrecare danno alla [OSCURATO:SOCIETA].4.4.

Con un quarto motivo, deducono i vizi di erronea applicazione della leggepenale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 321 e325 cod. proc. pen.l ricorrenti contestano l’ordinanza impugnata anche nella parte relativa allasussistenza del periculum in mora, sostenendo che il Tribunale si sarebbe limitatoa richiamare le considerazioni del Giudice per le indagini preliminari, senzaconfrontarsi con gli elementi sopravvenuti e con le articolate deduzioni difensive.Il Tribunale non avrebbe valutato la documentazione – ampia e dettagliata –che attesterebbe l’esistenza di numerosi procedimenti civili e giudizi arbitrali giàin corso, idonei a impedire qualsiasi rischio di dispersione o di alterazione dellepartecipazioni oggetto di vincolo.

Né avrebbe considerato che le quotesequestrate, per loro natura non fungibili e perfettamente tracciabili neitrasferimenti, non presenterebbero i profili di vulnerabilità tipici di altri beni.5.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, hapresentato memoria, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o dirigettare il ricorso.6.

L’ avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hapresentato motivi nuovi.6.1.

Con un primo motivo, deducono i vizi di erronea applicazione della leggepenale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 325cod. proc. pen.I ricorrenti sostengono che il Tribunale del Riesame avrebbe fondato la propriadecisione quasi esclusivamente sulla “consulenza [OSCURATO:PERSONA]”, senza confrontarsicon la “consulenza [OSCURATO:PERSONA]”, che confuterebbe punto per punto le tesi accusatorie.Il provvedimento impugnato non la analizzerebbe, limitandosi a «un genericoe indiretto riferimento a essa».La consulenza [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe, tramite comparazione attualizzata deiprezzi, che l’offerta degli indagati sarebbe stata economicamente più favorevoleper [OSCURATO:SOCIETA] rispetto a quella dei querelanti.

La «totale obliterazione – in partemotiva – di questo elemento fornito dagli indagati richiede quanto meno, ad avvisodella scrivente difesa, che venga demandato al merito, ad un diverso Collegio,l’esame comparativo delle due consulenze al fine di accertare se, all’esito, resistaancora una qualche verosimiglianza di danno e, dunque, un qualche fumus deldelitto contestato».6.2.

Con un secondo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della leggepenale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 325cod. proc. pen.I ricorrenti richiamano un elemento nuovo, ritenuto di rilievo decisivo: nelsettembre 2025, i querelanti avrebbero presentato ai liquidatori un’offerta diacquisto delle stesse partecipazioni per 73 milioni di euro, circa 10 milioni in menorispetto al prezzo previsto nei contratti del dicembre 2024.Tale circostanza dimostrerebbe: l’infondatezza dell’accusa di dannopatrimoniale; la consapevolezza dei querelanti dell’impossibilità di ottenere sulmercato valori superiori a quelli già pattuiti con gli indagati.6.3.

Con un terzo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 2634 cod. civ.I ricorrenti sostengono che l’ordinanza impugnata non avrebbe correttamentevalutato la portata delle condotte attribuite agli indagati, qualificandole comeespressione di infedeltà patrimoniale, pur in assenza di qualsiasi pregiudizio per ilpatrimonio della società.

Il provvedimento, infatti, avrebbe riconosciuto che l’aspraconflittualità tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] permeava l’intera vicenda e che ciascuna delleparti perseguiva anche interessi propri, ma avrebbe ritenuto che la vendita deldicembre 2024 avrebbe rotto quella simmetria, traducendosi in un danno perMontifin.

La sequenza degli avvenimenti, tuttavia, dimostrerebbe che l’offertapresentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata economicamente più elevatarispetto a quella dei fratelli Oliviero e Guerrino.

Le condotte dei ricorrenti – anchequelle più aspramente contestate – rientrerebbero pienamente nella dialettica diun conflitto familiare, ma non avrebbero inciso negativamente sul patrimonio dellasocietà holding; anzi, l’avrebbero valorizzato attraverso un’offerta migliorativa.7.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con la quale ha contestato lalegittimità della partecipazione della parte offesa al giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dairicorrenti, la persona offesa risulta legittimata a partecipare al giudizio.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, la persona offesa èlegittimata a partecipare al procedimento di riesame del sequestro e,conseguentemente, al giudizio di cassazione sull'ordinanza di riesame, quando siatitolare del diritto all'eventuale restituzione delle cose sequestrate (cfr. Sez.

U, n.23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227728; Sez. 2, n. 23696 del 22/03/2012,Bergamin, Rv. 253188).

Ebbene, nel caso in esame, risulta evidente che la"[OSCURATO:SOCIETA]." potrebbe avere diritto alla restituzione delle quote sociali detenutedalla "[OSCURATO:SOCIETA]." nella "L.M. dei F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e nella "[OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l.",cedute alla "[OSCURATO:SOCIETA]." e alla "[OSCURATO:SOCIETA].".2.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.2.1.

I primi tre motivi dei ricorsi originari e i motivi nuovi – che possono esseretrattati congiuntamente, essendo correlati – sono inammissibili.Va, invero, ricordato che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, ilricorso per cassazione, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., puòessere proposto solo per violazione di legge.

La giurisprudenza di legittimità hachiarito, poi, che, «nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto puòessere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza dimotivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza diprecise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsinel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo diricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez.

U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza,Rv. 270543).Ebbene, delle numerose censure mosse dai ricorrenti, le uniche che,effettivamente, possono essere ritenute come attinenti a profili di diritto sonoquelle relative alla presunta erronea interpretazione dell’art. 2634 cod. civ., cheavrebbe indotto il Tribunale a dare rilievo esclusivamente all’astratto conflitto diinteressi fondato sulla “duplice qualità” degli indagati, ritenuticontemporaneamente acquirenti delle quote e amministratori della societàvenditrice.

Le restanti censure, nella sostanza, attengono alla motivazione delprovvedimento impugnato e se quella relativa all’omessa valutazione dellaconsulenza di parte può essere ricondotta al vizio di violazione di legge, sotto ilprofilo della mancanza assoluta di motivazione, le altre si risolvono nelladeduzione di “meri” vizi della motivazione, spesso sfocianti addirittura nel meritodelle valutazioni del Tribunale.Anche le due censure con le quali i ricorrenti deducono vizi di violazione dilegge, tuttavia, risultano inammissibili, per manifesta infondatezza.Quanto al primo, va rilevato che, dalla lettura del provvedimento impugnato,non emerge affatto la presunta erronea interpretazione dell’art. 2634 cod. civ.,tesa a dare rilievo esclusivamente all’astratto conflitto di interessi.

Va, in ognicaso, rilevato che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, il Tribunalenon ha ritenuto sussistente il fumus sulla base di un astratto conflitto di interessi,fondato esclusivamente sulla duplice qualità degli indagati, contemporaneamenteacquirenti delle quote e amministratori della società venditrice.

Il Tribunale,invero, ha ricostruito in maniera rigorosa la sussistenza del danno patrimonialea carico della società cedente, evidenziando i seguenti elementi: il danno damancata previsione di maturazione degli interessi su oltre la metà della sommadovuta a titolo di corrispettivo (che viene stimato, in caso di pagamento delprezzo al 31 dicembre 2025, in 2,53 milioni euro, ovvero, nell’ipotesi di ulterioredifferimento al 31 dicembre 2026 – per l'eventualità in cui la delibera didistribuzione dei dividendi non venga immediatamente adottata dall'assembleadei soci di [OSCURATO:SOCIETA] oppure sopraggiungano dei ritardi nella concessione delfinanziamento bancario –, addirittura in 5 milioni di euro); il danno connesso almeccanismo "anomalo" di aggiustamento del prezzo, da cui dipende il mancatoriconoscimento alla [OSCURATO:SOCIETA] della cassa maturata nel periodo dal 31 ottobre 2024alla data di effettivo pagamento.

Tale «danno, calcolato tenendo conto del datomedio storico di cassa prodotta dalla società operativa L.M. nel periodo 2022-2023-2024, è stimato dal consulente in 2,9 milioni di euro al 31 marzo 2025ovvero in 8,12 milioni di euro al 31 dicembre 2025, a seconda del momento incui avverrà il pagamento del prezzo».

Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato chenon era stata prevista nessuna garanzia patrimoniale (mobiliare o immobiliare)a sostegno del credito vantato dalla cedente.Quanto alla mancata analisi della consulenza tecnica di parte, va rilevato cheil Tribunale ha ritenuto che «al di là della contestazione difensiva in ordineall'errore metodologico sulla quantificazione in cui sarebbe incorso il c.t. dott.[OSCURATO:PERSONA]» il fumus in ogni caso sussisterebbe: «infatti, a fronte di una cessioneda parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del suo patrimonio sociale (quote di partecipazione nellesocietà operativa) senza versamento del prezzo di parte degli acquirenti, in cuigli acquirenti non pagano gli interessi e si attribuiscono gli utili prima delpagamento del prezzo, è verosimile l'esistenza di un danno arrecato al patrimoniodella holding cedente».

Il Tribunale ha evidenziato che: «la [OSCURATO:SOCIETA].,peraltro, è una holding di partecipazione e, come tale, non esercita attivitàoperative; sicché, la cessione delle quote detenute nel capitale sociale delle dueprincipali società operative del gruppo, “L.M. dei F.lli [OSCURATO:PERSONA]” e “Monticellis.a.r.l.”, in grado di garantire annualmente cospicui dividendi, non poteva cheavere l'effetto certo (concretamente realizzatosi) di svuotare il patrimonio socialedai suoi principali assets»; «la perdita di patrimonio, sicurezza finanziaria egaranzie per la [OSCURATO:SOCIETA], e l'esclusivo unilaterale vantaggio in capo agli odierniindagati, impedisce, peraltro, di applicare la regola sui vantaggi compensativi(art. 2634 comma 3 c.c.), secondo cui si esclude l'ingiustizia del profitto dellasocietà collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti ofondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza algruppo».In sostanza, il Tribunale ha rilevato che, a prescindere dalla fondatezza omeno delle censure mosse dal consulente tecnico di parte in ordine «all'erroremetodologico sulla quantificazione in cui sarebbe incorso il c.t. dott. [OSCURATO:PERSONA]»,vi erano elementi tali da ritenere, almeno in termini di fumus, la sussistenza deldanno.

Anche con riferimento al profilo in esame, dunque, non è possibile ritenereintegrato un vizio di mancanza assoluta di motivazione.2.2.

Il quarto motivo è inammissibile.Il Tribunale, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha resouna motivazione adeguata in ordine al periculum in mora, evidenziando lanecessità di impedire che la libera disponibilità delle quote delle società “L.M.

F.lliMonticelli” e “[OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l.” in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aggravare o protrarre le conseguenze del reato, consentendo agli indagatidi continuare a fruire delle stesse e di godere dei vantaggi correlati, in perduranteassenza di ogni guadagno per la “[OSCURATO:SOCIETA].” (cfr. pagina 11 dell’ordinanzaimpugnata).Il motivo si presenta anche privo di specificità estrinseca, atteso che deducel’esistenza di numerosi procedimenti civili e giudizi arbitrali già in corso, idonei aimpedire qualsiasi rischio di dispersione o di alterazione delle partecipazionioggetto di vincolo, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimentoimpugnato, che ha posto in rilievo non il pericolo di dispersione dellepartecipazioni, ma l’aggravamento e il protarsi delle conseguenze del reato, incorrelazione alla possibilità per gli indagati di continuare a fruire delle quote e digodere dei vantaggi correlati, in perdurante assenza di ogni guadagno per la“[OSCURATO:SOCIETA].”.3.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, chedeve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 22 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Maceratavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la “[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione”, che haconcluso chiedendo di rigettare o di dichiarare inammissibili i ricorsi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo di accogliere i ricorsi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha contestato lalegittimazione della “[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione” a partecipare al giudizio eche ha concluso chiedendo di accogliere i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 6 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Macerata aveva disposto il sequestro preventivo di tutte le quote dipartecipazione nelle società “L.M. dei F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e “[OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l.”,cedute dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." alle società “[OSCURATO:SOCIETA].” e “[OSCURATO:SOCIETA].”.Il decreto era stato emesso nell’ambito del procedimento a carico degliindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali era stata contestata lacommissione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del reato di cuiall’art. 2634 cod. civ., per avere – la [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di presidente eamministratrice delegata del Consiglio di amministrazione della "[OSCURATO:SOCIETA]."),[OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di vice-presidente del consiglio di amministrazionee amministratrice delegata della "[OSCURATO:SOCIETA]."), [OSCURATO:PERSONA] e GianlucaSalvini (nella qualità di consiglieri di amministrazione della "[OSCURATO:SOCIETA].") –, «alfine di procurare a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], versanti in conflitto diinteressi, un ingiusto profitto, deliberato, con n. 24 atti pubblici a rogito notaioGiuseppe Belogi del 20 dicembre 2024, la cessione delle quote sociali detenutedalla "[OSCURATO:SOCIETA]." nella "L.M. dei F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e nella "[OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l.",in favore della "[OSCURATO:SOCIETA].", corrente in Filottrano, di cui [OSCURATO:PERSONA] eraamministratore e socio unico, e della "[OSCURATO:SOCIETA].", corrente in Osimo, di cuiSonia [OSCURATO:PERSONA] era amministratrice e socia unica, cagionando intenzionalmentealla "[OSCURATO:SOCIETA]." un danno patrimoniale quantificabile complessivamente in unacifra compresa fra 5,5 milioni di euro circa e 13,5 milioni di euro circa, derivantedalle clausole contrattuali approvate, in virtù delle quali: 1) a fronte dell'immediatotrasferimento della proprietà delle quote con annessa partecipazione agli utili coneffetto fin dall'esercizio 2024, le due società cessionarie avrebbero potutocorrispondere il prezzo di acquisto, per metà, entro il 31 dicembre 2025 – prezzonon differito – e, per altra metà, entro sessanta giorni dall'approvazione delbilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2025 – prezzo differito –, senza laprevisione di alcuna garanzia mobiliare o immobiliare a corredo e subordinandol'obbligazione di pagamento del prezzo differito, di quello non differito edell'eventuale aggiustamento alla condizione sospensiva della preventiva adozionedi delibera irrevocabile dell'assemblea di "[OSCURATO:SOCIETA]." di distribuire ai soci idividendi fino a concorrenza di euro 82.000.000,00; 2) gli oneri fiscalidell'operazione permanevano in carico alla "[OSCURATO:SOCIETA]." anche in caso dirisoluzione del contratto di compravendita; 3) quanto al pagamento della secondametà del prezzo c.d. differito, a fronte del riconoscimento di un interesse del 6%in caso di dilazione della prestazione, si conveniva che tale interesse sarebbedegradato fino allo 0,1% nel caso in cui, alla prima assemblea utile, la "Montifins.r.l." non avesse deliberato la distribuzione dei dividendi come al punto 1; 4)veniva previsto un meccanismo di aggiustamento del prezzo in virtù del quale lesocietà acquirenti avrebbero beneficiato della cassa generata da "[OSCURATO:SOCIETA]."dal giorno del passaggio di proprietà delle partecipazioni in "L.M." e "Monticellis.a.r.l.", fino al momento dell'effettivo pagamento integrale del prezzo».2. Avverso il provvedimento di sequestro, [OSCURATO:PERSONA] e VladimiroMonticelli avevano presentato riesame.3. Il Tribunale di Macerata – Sezione riesame – con ordinanza del 3 novembre2025 ha rigettato l’istanza di riesame.4. Avverso l’ordinanza del Tribunale, ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di legali rappresentanti, rispettivamente,delle società “[OSCURATO:SOCIETA].” e “[OSCURATO:SOCIETA].”, destinatarie del provvedimento disequestro, a mezzo del loro difensore di fiducia. I ricorsi sono redatti con un unico4.1. Con un primo motivo, deducono i vizi di erronea applicazione della leggepenale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 2634 cod.civ., 125 e 325 cod. proc. pen.Contestano la sussistenza di un conflitto di interessi e di un dannopatrimoniale arrecato alla società cedente.Osservano che il Tribunale ha individuato un conflitto di interessi fondatoesclusivamente sulla duplice qualità degli indagati, contemporaneamenteacquirenti delle quote e amministratori della società venditrice. Una simileimpostazione, però, a parere dei ricorrenti, sarebbe basata su una «nozioneastratta e statica di conflitto» che la riforma dell’art. 2634 cod. civ. avrebbesuperato. Nella disciplina vigente, il conflitto rilevante ai fini della fattispecie penaledovrebbe essere verificato in concreto e rileverebbe soltanto nella misura in cui sitraduca, o possa tradursi, in un effettivo pregiudizio patrimoniale per la societàamministrata. L’ordinanza, limitandosi a valorizzare la “doppia veste” degliindagati, avrebbe trascurato l’esigenza di un accertamento sostanziale e nonavrebbe considerato che la decisione di vendere le partecipazioni costituiva unascelta condivisa e già da tempo maturata, sorretta da un interesse oggettivo dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] a superare una condizione di paralisi gestionale e di seriacompromissione della sua stabilità.Parimenti carente risulterebbe la motivazione in ordine al presunto dannopatrimoniale, che dovrebbe essere non solo certo e attuale, ma anche causalmentericollegabile all’atto dispositivo contestato.Il Tribunale, invece, avrebbe accolto acriticamente le conclusioni delconsulente tecnico dei querelanti, fondate su un metodo valutativointrinsecamente ipotetico, basato sulla ricostruzione di un prezzo “più favorevole”,ricavato da scenari contrattuali diversi da quello effettivo. Il provvedimentoimpugnato avrebbe omesso di confrontarsi con “la consulenza di parte [OSCURATO:PERSONA]”,che avrebbe operato la sola comparazione metodologicamente corretta: quella trail valore di mercato desumibile dall’offerta Entangled – unica offerta concorrenteeffettivamente esistente – e il prezzo pattuito con gli indagati.Ulteriori criticità risiederebbero nella confusione tra il concetto di dannoeffettivo alla società e il semplice rischio nonché nella sovrapposizione tra dannoal patrimonio sociale e pregiudizi che riguardavano soltanto le aspettative o gliequilibri interni tra i soci.4.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della leggepenale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 1354, 1419,1458 e 2634 cod. civ., 125 e 325 cod. proc. pen.Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata avrebbe attribuito rilievo penalea una serie di condotte che, per struttura e contenuto, risulterebbero del tuttoestranee al perimetro tipico dell’infedeltà patrimoniale. Il provvedimento, infatti,considererebbe elementi costitutivi del reato circostanze che attengono non già alcompimento di un atto dispositivo dannoso per la società, bensì alla fisiologicadinamica interna di un gruppo familiare in conflitto. L’ordinanza avrebbevalorizzato alcune clausole contrattuali – in particolare la condizione sospensivarelativa alla distribuzione dei dividendi e il meccanismo di riduzione del tassod’interesse – come se esse fossero indicative di un pregiudizio attuale per laMontifin. Tale impostazione trascurerebbe la disciplina codicistica della condizionee in particolare l’art. 1354, comma 3, cod. civ. L’ordinanza avrebbe attribuitorilevanza penale a condotte che non inciderebbero sul patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA],ma riguarderebbero interessi e dinamiche dei soci, del tutto estranee al benegiuridico tutelato dalla norma.Il Tribunale, dando rilievo all’asserita assenza di garanzie patrimoniali a favoredella cedente, avrebbe confuso il piano del danno con quello del semplice rischio,della società a potenziali inadempimenti.4.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della leggepenale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 2634 cod.civ., 125 e 325 cod. proc. pen.l ricorrenti censurano l’ordinanza anche sotto il profilo dell’elementosoggettivo, sostenendo che il Tribunale avrebbe desunto il dolo specifico e quellointenzionale da circostanze prive di effettiva significatività e non collegate al nucleodella condotta contestata. Il provvedimento attribuirebbe valenza sintomatica almancato accoglimento dell’offerta presentata dai fratelli Oliviero e Guerrino, senzaconsiderare che il consiglio di amministrazione avrebbe espressamente valutatotale proposta e l’avrebbe ritenuta economicamente meno vantaggiosa rispetto aquella degli indagati.Inconferente sarebbe il riferimento alla convocazione dell’assemblea per ladistribuzione dei dividendi. Così come privo di rilievo sarebbe il richiamoall’aumento di capitale della “[OSCURATO:SOCIETA].”, operazione che riguarderebbeesclusivamente gli assetti interni della società operativa e che non potrebbeassumere alcun valore dimostrativo dell’intenzione di arrecare danno alla [OSCURATO:SOCIETA].4.4. Con un quarto motivo, deducono i vizi di erronea applicazione della leggepenale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 321 e325 cod. proc. pen.l ricorrenti contestano l’ordinanza impugnata anche nella parte relativa allasussistenza del periculum in mora, sostenendo che il Tribunale si sarebbe limitatoa richiamare le considerazioni del Giudice per le indagini preliminari, senzaconfrontarsi con gli elementi sopravvenuti e con le articolate deduzioni difensive.Il Tribunale non avrebbe valutato la documentazione – ampia e dettagliata –che attesterebbe l’esistenza di numerosi procedimenti civili e giudizi arbitrali giàin corso, idonei a impedire qualsiasi rischio di dispersione o di alterazione dellepartecipazioni oggetto di vincolo. Né avrebbe considerato che le quotesequestrate, per loro natura non fungibili e perfettamente tracciabili neitrasferimenti, non presenterebbero i profili di vulnerabilità tipici di altri beni.5. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, hapresentato memoria, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o dirigettare il ricorso.6. L’ avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hapresentato motivi nuovi.6.1. Con un primo motivo, deducono i vizi di erronea applicazione della leggepenale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 325cod. proc. pen.I ricorrenti sostengono che il Tribunale del Riesame avrebbe fondato la propriadecisione quasi esclusivamente sulla “consulenza [OSCURATO:PERSONA]”, senza confrontarsicon la “consulenza [OSCURATO:PERSONA]”, che confuterebbe punto per punto le tesi accusatorie.Il provvedimento impugnato non la analizzerebbe, limitandosi a «un genericoe indiretto riferimento a essa».La consulenza [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe, tramite comparazione attualizzata deiprezzi, che l’offerta degli indagati sarebbe stata economicamente più favorevoleper [OSCURATO:SOCIETA] rispetto a quella dei querelanti. La «totale obliterazione – in partemotiva – di questo elemento fornito dagli indagati richiede quanto meno, ad avvisodella scrivente difesa, che venga demandato al merito, ad un diverso Collegio,l’esame comparativo delle due consulenze al fine di accertare se, all’esito, resistaancora una qualche verosimiglianza di danno e, dunque, un qualche fumus deldelitto contestato».6.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della leggepenale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 325cod. proc. pen.I ricorrenti richiamano un elemento nuovo, ritenuto di rilievo decisivo: nelsettembre 2025, i querelanti avrebbero presentato ai liquidatori un’offerta diacquisto delle stesse partecipazioni per 73 milioni di euro, circa 10 milioni in menorispetto al prezzo previsto nei contratti del dicembre 2024.Tale circostanza dimostrerebbe: l’infondatezza dell’accusa di dannopatrimoniale; la consapevolezza dei querelanti dell’impossibilità di ottenere sulmercato valori superiori a quelli già pattuiti con gli indagati.6.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 2634 cod. civ.I ricorrenti sostengono che l’ordinanza impugnata non avrebbe correttamentevalutato la portata delle condotte attribuite agli indagati, qualificandole comeespressione di infedeltà patrimoniale, pur in assenza di qualsiasi pregiudizio per ilpatrimonio della società. Il provvedimento, infatti, avrebbe riconosciuto che l’aspraconflittualità tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] permeava l’intera vicenda e che ciascuna delleparti perseguiva anche interessi propri, ma avrebbe ritenuto che la vendita deldicembre 2024 avrebbe rotto quella simmetria, traducendosi in un danno perMontifin. La sequenza degli avvenimenti, tuttavia, dimostrerebbe che l’offertapresentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata economicamente più elevatarispetto a quella dei fratelli Oliviero e Guerrino. Le condotte dei ricorrenti – anchequelle più aspramente contestate – rientrerebbero pienamente nella dialettica diun conflitto familiare, ma non avrebbero inciso negativamente sul patrimonio dellasocietà holding; anzi, l’avrebbero valorizzato attraverso un’offerta migliorativa.7. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con la quale ha contestato lalegittimità della partecipazione della parte offesa al giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dairicorrenti, la persona offesa risulta legittimata a partecipare al giudizio.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, la persona offesa èlegittimata a partecipare al procedimento di riesame del sequestro e,conseguentemente, al giudizio di cassazione sull'ordinanza di riesame, quando siatitolare del diritto all'eventuale restituzione delle cose sequestrate (cfr. Sez. U, n.23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227728; Sez. 2, n. 23696 del 22/03/2012,Bergamin, Rv. 253188). Ebbene, nel caso in esame, risulta evidente che la"[OSCURATO:SOCIETA]." potrebbe avere diritto alla restituzione delle quote sociali detenutedalla "[OSCURATO:SOCIETA]." nella "L.M. dei F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e nella "[OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l.",cedute alla "[OSCURATO:SOCIETA]." e alla "[OSCURATO:SOCIETA].".2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.2.1. I primi tre motivi dei ricorsi originari e i motivi nuovi – che possono esseretrattati congiuntamente, essendo correlati – sono inammissibili.Va, invero, ricordato che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, ilricorso per cassazione, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., puòessere proposto solo per violazione di legge. La giurisprudenza di legittimità hachiarito, poi, che, «nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto puòessere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza dimotivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza diprecise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsinel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo diricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza,Rv. 270543).Ebbene, delle numerose censure mosse dai ricorrenti, le uniche che,effettivamente, possono essere ritenute come attinenti a profili di diritto sonoquelle relative alla presunta erronea interpretazione dell’art. 2634 cod. civ., cheavrebbe indotto il Tribunale a dare rilievo esclusivamente all’astratto conflitto diinteressi fondato sulla “duplice qualità” degli indagati, ritenuticontemporaneamente acquirenti delle quote e amministratori della societàvenditrice. Le restanti censure, nella sostanza, attengono alla motivazione delprovvedimento impugnato e se quella relativa all’omessa valutazione dellaconsulenza di parte può essere ricondotta al vizio di violazione di legge, sotto ilprofilo della mancanza assoluta di motivazione, le altre si risolvono nelladeduzione di “meri” vizi della motivazione, spesso sfocianti addirittura nel meritodelle valutazioni del Tribunale.Anche le due censure con le quali i ricorrenti deducono vizi di violazione dilegge, tuttavia, risultano inammissibili, per manifesta infondatezza.Quanto al primo, va rilevato che, dalla lettura del provvedimento impugnato,non emerge affatto la presunta erronea interpretazione dell’art. 2634 cod. civ.,tesa a dare rilievo esclusivamente all’astratto conflitto di interessi. Va, in ognicaso, rilevato che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, il Tribunalenon ha ritenuto sussistente il fumus sulla base di un astratto conflitto di interessi,fondato esclusivamente sulla duplice qualità degli indagati, contemporaneamenteacquirenti delle quote e amministratori della società venditrice. Il Tribunale,invero, ha ricostruito in maniera rigorosa la sussistenza del danno patrimonialea carico della società cedente, evidenziando i seguenti elementi: il danno damancata previsione di maturazione degli interessi su oltre la metà della sommadovuta a titolo di corrispettivo (che viene stimato, in caso di pagamento delprezzo al 31 dicembre 2025, in 2,53 milioni euro, ovvero, nell’ipotesi di ulterioredifferimento al 31 dicembre 2026 – per l'eventualità in cui la delibera didistribuzione dei dividendi non venga immediatamente adottata dall'assembleadei soci di [OSCURATO:SOCIETA] oppure sopraggiungano dei ritardi nella concessione delfinanziamento bancario –, addirittura in 5 milioni di euro); il danno connesso almeccanismo "anomalo" di aggiustamento del prezzo, da cui dipende il mancatoriconoscimento alla [OSCURATO:SOCIETA] della cassa maturata nel periodo dal 31 ottobre 2024alla data di effettivo pagamento. Tale «danno, calcolato tenendo conto del datomedio storico di cassa prodotta dalla società operativa L.M. nel periodo 2022-2023-2024, è stimato dal consulente in 2,9 milioni di euro al 31 marzo 2025ovvero in 8,12 milioni di euro al 31 dicembre 2025, a seconda del momento incui avverrà il pagamento del prezzo». Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato chenon era stata prevista nessuna garanzia patrimoniale (mobiliare o immobiliare)a sostegno del credito vantato dalla cedente.Quanto alla mancata analisi della consulenza tecnica di parte, va rilevato cheil Tribunale ha ritenuto che «al di là della contestazione difensiva in ordineall'errore metodologico sulla quantificazione in cui sarebbe incorso il c.t. dott.[OSCURATO:PERSONA]» il fumus in ogni caso sussisterebbe: «infatti, a fronte di una cessioneda parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del suo patrimonio sociale (quote di partecipazione nellesocietà operativa) senza versamento del prezzo di parte degli acquirenti, in cuigli acquirenti non pagano gli interessi e si attribuiscono gli utili prima delpagamento del prezzo, è verosimile l'esistenza di un danno arrecato al patrimoniodella holding cedente». Il Tribunale ha evidenziato che: «la [OSCURATO:SOCIETA].,peraltro, è una holding di partecipazione e, come tale, non esercita attivitàoperative; sicché, la cessione delle quote detenute nel capitale sociale delle dueprincipali società operative del gruppo, “L.M. dei F.lli [OSCURATO:PERSONA]” e “Monticellis.a.r.l.”, in grado di garantire annualmente cospicui dividendi, non poteva cheavere l'effetto certo (concretamente realizzatosi) di svuotare il patrimonio socialedai suoi principali assets»; «la perdita di patrimonio, sicurezza finanziaria egaranzie per la [OSCURATO:SOCIETA], e l'esclusivo unilaterale vantaggio in capo agli odierniindagati, impedisce, peraltro, di applicare la regola sui vantaggi compensativi(art. 2634 comma 3 c.c.), secondo cui si esclude l'ingiustizia del profitto dellasocietà collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti ofondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza algruppo».In sostanza, il Tribunale ha rilevato che, a prescindere dalla fondatezza omeno delle censure mosse dal consulente tecnico di parte in ordine «all'erroremetodologico sulla quantificazione in cui sarebbe incorso il c.t. dott. [OSCURATO:PERSONA]»,vi erano elementi tali da ritenere, almeno in termini di fumus, la sussistenza deldanno. Anche con riferimento al profilo in esame, dunque, non è possibile ritenereintegrato un vizio di mancanza assoluta di motivazione.2.2. Il quarto motivo è inammissibile.Il Tribunale, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha resouna motivazione adeguata in ordine al periculum in mora, evidenziando lanecessità di impedire che la libera disponibilità delle quote delle società “L.M. F.lliMonticelli” e “[OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l.” in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aggravare o protrarre le conseguenze del reato, consentendo agli indagatidi continuare a fruire delle stesse e di godere dei vantaggi correlati, in perduranteassenza di ogni guadagno per la “[OSCURATO:SOCIETA].” (cfr. pagina 11 dell’ordinanzaimpugnata).Il motivo si presenta anche privo di specificità estrinseca, atteso che deducel’esistenza di numerosi procedimenti civili e giudizi arbitrali già in corso, idonei aimpedire qualsiasi rischio di dispersione o di alterazione delle partecipazionioggetto di vincolo, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimentoimpugnato, che ha posto in rilievo non il pericolo di dispersione dellepartecipazioni, ma l’aggravamento e il protarsi delle conseguenze del reato, incorrelazione alla possibilità per gli indagati di continuare a fruire delle quote e digodere dei vantaggi correlati, in perdurante assenza di ogni guadagno per la“[OSCURATO:SOCIETA].”.3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, chedeve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 22 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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