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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22739/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 162 - R.G. n. 1545/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti, da doglianze volte ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio su punti comunque adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, quanto alla offensività del fatto e al dolo, e alla irrilevanza dei "motivi"; pag. 5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. quanto alle "modalità" concrete della condotta che escludevano una minima offensività del fatto) e comunque manifestamente infondate (quanto allo stato di necessità, anche in forma putativa, cfr. Sez. 6, n. 45068 del 24/09/2014, Rv. 260664) e aspecifiche e generiche (a fronte della affermazione della Corte di appello che nessun elemento utile in ordine alle ragioni dell'allontanamento era stato allegato dalla difesa o era emerso dagli atti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 162 - R.G. n. 1545/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti, da doglianze volte ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio su punti comunque adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, quanto alla offensività del fatto e al dolo, e alla irrilevanza dei "motivi"; pag. 5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. quanto alle "modalità" concrete della condotta che escludevano una minima offensività del fatto) e comunque manifestamente infondate (quanto allo stato di necessità, anche in forma putativa, cfr. Sez. 6, n. 45068 del 24/09/2014, Rv. 260664) e aspecifiche e generiche (a fronte della affermazione della Corte di appello che nessun elemento utile in ordine alle ragioni dell'allontanamento era stato allegato dalla difesa o era emerso dagli atti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 22739/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris