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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 08262/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8512/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende - Controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -Controricorrenti e Ricorrenti incidentali - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 550/2021 depositata il 22/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

1. Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 15/18.3.2021 [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., ha chiesto la parziale cassazione della sentenza n. 550/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma in data 22/01/2021 all’esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 2300/2016.

2. Il ricorso, rubricato con n. 8512/2021 R.G. , è stato fissato per la Camera di Consiglio in data 8/01/2024.

3. A mezzo PEC in data 04/10/2022, con regolare attestazione di conformità, il difensore di DOVALUEs.p.a., in proprio e nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., ha comunicato ai difensori delle controparti (avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di rinunciare al ricorso per cassazione sopra indicato, con compensazione delle spese di giudizio.

4. A tale rinuncia hanno aderito le controparti costituite con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5. I documenti menzionati nei punti che precedono sono stati depositati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Suprema Corte in data 08/11/2023.

6. La rinuncia di cui al punto 3 che precede non è stata invece accettata dalle parti assistite dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

7. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese fra la parte ricorrente e i controricorrenti assistiti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre vanno liquidate le spese di lite in favore dei controricorrenti assistiti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].

8. Il ricorso incidentale condizionato proposto dai resistenti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], stante la rinuncia al ricorso principale, risulta carente di interesse, sicché va dichiarato assorbito.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Compensate le spese fra le altre parti, condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Fabrizia e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 2.800,00, oltre adeuro 200,00per esborsi ed oltre al rimbo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8512/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende - Controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -Controricorrenti e Ricorrenti incidentali - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 550/2021 depositata il 22/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 15/18.3.2021 [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., ha chiesto la parziale cassazione della sentenza n. 550/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma in data 22/01/2021 all’esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 2300/2016. 2. Il ricorso, rubricato con n. 8512/2021 R.G. , è stato fissato per la Camera di Consiglio in data 8/01/2024. 3. A mezzo PEC in data 04/10/2022, con regolare attestazione di conformità, il difensore di DOVALUEs.p.a., in proprio e nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., ha comunicato ai difensori delle controparti (avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di rinunciare al ricorso per cassazione sopra indicato, con compensazione delle spese di giudizio. 4. A tale rinuncia hanno aderito le controparti costituite con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. I documenti menzionati nei punti che precedono sono stati depositati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Suprema Corte in data 08/11/2023. 6. La rinuncia di cui al punto 3 che precede non è stata invece accettata dalle parti assistite dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 7. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese fra la parte ricorrente e i controricorrenti assistiti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre vanno liquidate le spese di lite in favore dei controricorrenti assistiti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 8. Il ricorso incidentale condizionato proposto dai resistenti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], stante la rinuncia al ricorso principale, risulta carente di interesse, sicché va dichiarato assorbito. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Compensate le spese fra le altre parti, condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Fabrizia e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 2.800,00, oltre adeuro 200,00per esborsi ed oltre al rimbo
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