CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 00495/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSA Ldato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi riguardano la carenza di motivazione in relazione al disposto aumento della pena per la continuazione tra i reati e l'eccessività della misura della pena applicata a titolo di continuazione; ritenuto che il motivo proposto non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione, poiché non si verte in una ipotesi di pena illegale. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D:chiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 9 te