CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32740/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (To) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/7/2022 del Tribunale di Asti; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullare la sentenza con rinvio; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cha ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Asti assolveva [OSCURATO:PERSONA] dalle contestazioni di cui all'art. 29-quattuordecies, commi 3, lett. b) e 5, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, per non aver commesso il fatto. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo — con unico motivo — il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione. Il Tribunale sarebbe giunto ad attribuire ogni responsabilità a [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente) in forza di elementi insufficienti e, soprattutto, non valutando alcuni atti dai quali emergerebbe pacifico il coinvolgimento anche dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, si richiamano la pagina 9 della comunicazione notizia di reato del 19 ottobre 2017 (con le dichiarazioni rese dal dipendente [OSCURATO:PERSONA]) ed il verbale fotografico del 29 agosto 2017, dai quali emergerebbe che anche il «ricorrente avrebbe dato ordini e direttive quanto ai profili poi contestati ai capi A) e B) della rubrica. Qualora il Tribunale avesse esaminato anche questi elementi, unitamente agli altri richiamati nella sentenza, sarebbe stato possibile giungere ad una conclusione diversa, anche favorevole all'accusa. Si contesta alla pronuncia, dunque, di non aver spiegato - con percorso logico basato sulla conoscenza completa degli elementi di prova - se l'imputato fosse effettivamente responsabile dei reati a lui contestati. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta infondato. 5. Il Tribunale, accertate entrambe le violazioni imputate, ha assolto il Riva, per non aver commesso il fatto, sul presupposto che questi, nonostante la carica di amministratore delegato della "[OSCURATO:SOCIETA].", non si fosse mai occupato della gestione ambientale della società, che aveva sempre fatto capo a [OSCURATO:PERSONA], titolare di uguale carica e giudicato separatamente. Al riguardo, la sentenza ha richiamato la visura camerale della società, dalla quale risultava che soltanto a quest'ultimo soggetto faceva capo il potere di sovrintendere all'applicazione delle norme di legge e dei regolamenti in materia ambientale ed alimentare; ancora, ha richiamato documentazione, prodotta dalla difesa, dalla quale emergeva che soltanto [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto alcuni atti inerenti alla gestione ambientale dell'ente. In forza di questi elementi, il Tribunale ha quindi concluso che l'elevata tecnicità delle contestazioni imponeva che dovesse esserne chiamato a rispondere soltanto il soggetto in possesso dei pieni poteri di gestione ambientale, ossia il solo [OSCURATO:PERSONA].6. Così richiamato il contenuto della sentenza assolutoria, il Collegio osserva che il ricorso del Pubblico Ministero deduce una illogicità di motivazione invero non ravvisabile, alla luce del tessuto argomentativo appena richiamato, del tutto congruo e fondato su una lettura degli atti processuali non manifestamente illogica. Non si riscontra, poi, neppure il denunciato travisamento della prova, con il quale, in realtà, si lamenta l'omessa considerazione di alcuni atti processuali (richiamati in premessa ed allegati all'impugnazione) che, tuttavia, questa Corte non può valutare, perché attività propria della sola fase di merito. Il ricorso, peraltro, non afferma che questi documenti, qualora esaminati, avrebbero certamente condotto ad un differente esito dì giudizio, ma sì limita a sostenere che le circostanze in essi contenute "astrattamente sono idonee a dimostrare" che il ricorrente non solo si occupava dell'amministrazione dell'impresa," ma entrava anche nel dettaglio tecnico gestionale degli impianti". Analogamente, solo qualche riga più avanti, l'impugnazione sostiene che se il Tribunale avesse valutato tali circostanze "avrebbe potuto giungere ad una conclusione diversa, anche favorevole all'accusa"; così introducendo, dunque, una censura a carattere solo potenziale. 7. In altri termini, dunque, il ricorso contesta l'omessa valutazione di elementi dei quali non ravvisa alcun carattere di decisività, né alcuna sicura forza probatoria tale da contrastare le conclusioni raggiunte dal Tribunale. 8. L'impugnazione, pertanto, deve essere rigettata. P.Q.M. Rigetta il ricors