CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 41830/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa al dispositivo letto in udienza del procedimento n. 45572/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 24579/21 del 31 marzo 2021 emessa nel procedimento iscritto al n. 45572/2019 R.G. questa Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha annullato agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, rigettando il ricorso quanto agli effetti civili. Veniva, tuttavia, rilevata la presenza di un errore materiale nel dispositivo letto in udienza, in quanto dopo le parole «per essere il reato estinto per prescrizione», venivano omesse le parole «rigetta nel resto il ricorso agli effetti civili e». All'errore deve porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., disponendosi conseguentemente la correzione del dispositivo relativo al suddetto ricorso aggiungendo dopo le parole «per essere il reato estinto per prescrizione» la locuzione sopra già riportata. • P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo letto all'udienza del 31 marzo 2021 nel procedimento n. 45572/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, dopo le parole "per essere il reato estinto per prescrizione", si leggano le parole "rigetta nel resto il ricorso agli effetti civili e". Così deciso il 15/09/2021.