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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 41074/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Q. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione di legge in riferimento al rigetto dell'eccezione di decadenza della parte civile al deposito della lista testi, è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 3776 del 24/11/2020, dep. 2021, G., Rv. 280416, secondo cui nel rito che si istaura con decreto di giudizio immediato, la persona offesa non ancora costituitasi parte civile può validamente assolvere l'onere di presentazione della lista testimoniale anche mediante il deposito di una memoria ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen., essendo tenuta solo al rispetto del termine di cui all'art. 468 cod. proc. pen.); considerato che il secondo motivo, proposto nell'interesse del Rossini e, in parte, nell'unico motivo del Klaivert, che contesta l'omessa assunzione di prova decisiva in riferimento all'acquisizione di una video-registrazione - della quale lo stesso ricorrente rappresenta l'indisponibilità agli atti del pubblico ministero - non specifica quale portata risolutiva il predetto documento avrebbe dispiegato sul punto dell'identificazione ed è, pertanto, generico; ritenuto che il terzo motivo proposto nell'interesse del Rossini e, nel resto, nell'unico motivo del Klaivert, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 10-13 sulla ritenuta responsabilità per il contestato); Rilevato, pertanto, che i ricorsi - come ulteriormente presidiati dalla memoria trasmessa per l'odierna udienza - debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute nel grado.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, altresì, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 2200,00, oltre accessori d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Q. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione di legge in riferimento al rigetto dell'eccezione di decadenza della parte civile al deposito della lista testi, è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 3776 del 24/11/2020, dep. 2021, G., Rv. 280416, secondo cui nel rito che si istaura con decreto di giudizio immediato, la persona offesa non ancora costituitasi parte civile può validamente assolvere l'onere di presentazione della lista testimoniale anche mediante il deposito di una memoria ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen., essendo tenuta solo al rispetto del termine di cui all'art. 468 cod. proc. pen.); considerato che il secondo motivo, proposto nell'interesse del Rossini e, in parte, nell'unico motivo del Klaivert, che contesta l'omessa assunzione di prova decisiva in riferimento all'acquisizione di una video-registrazione - della quale lo stesso ricorrente rappresenta l'indisponibilità agli atti del pubblico ministero - non specifica quale portata risolutiva il predetto documento avrebbe dispiegato sul punto dell'identificazione ed è, pertanto, generico; ritenuto che il terzo motivo proposto nell'interesse del Rossini e, nel resto, nell'unico motivo del Klaivert, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 10-13 sulla ritenuta responsabilità per il contestato); Rilevato, pertanto, che i ricorsi - come ulteriormente presidiati dalla memoria trasmessa per l'odierna udienza - debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute nel grado. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, altresì, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 2200,00, oltre accessori d
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