CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16326/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG (LIZ_ Cz>4.4. CL() >0 ptyt ‘,€ f [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 19 maggio 2023 la Corte di Appello di Milano - quale giudice della esecuzione - ha disposto la restituzione dei beni di cui al procedimento numero 12953 del 2011 alla procedura fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] srl, in luogo della restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] (disposta in precedenza), socio unico della Heaven e terzo estraneo al procedimento penale. 1.1 La decisione evidenzia che : a) con ordinanza del 10 febbraio 2021 è stata disposta la revoca della confisca dei beni di [OSCURATO:PERSONA] srl con restituzione dei medesimi beni a [OSCURATO:PERSONA]; b) si è aperto, posteriormente, un complesso procedimento esecutivo, relativo alle vicende societarie che hanno interessato la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] effetti era stata dichiarata chiusa la procedura concorsuale nel maggio del 2018 per impossibilità di soddisfare i creditori, ma con sentenza del 12 gennaio 2023 è stato riaperto il fallimento dal Tribunale di Milano; c) la decisione del Tribunale è stata confermata dalla Corte di Appello con sentenza del 20 aprile 2023. 1.2 Ciò posto, il giudice della esecuzione rileva, con il provvedimento qui impugnato, che l'avvenuta riapertura - medio tempore - del fallimento comporta la identificazione dell'avente diritto alla restituzione nella procedura fallimentare, atteso che solo dopo l'accertamento dello stato passivo potrà essere chiarito se a [OSCURATO:PERSONA] spetti un residuo, all'esito della soddisfazione delle legittime pretese dei creditori. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a sei motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge. Il ricorrente evidenzia che non poteva trovare applicazione il disposto dell'art.63 comma 7 del d.lgs. n.159 del 2011, né quello dell'art.121 della legge fallimentare. Inoltre si rappresenta che essendo stata disposta la cancellazione della società dal Registro delle imprese non poteva essere dichiarata la riapertura del fallimento. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge.Sarebbe stato violato il disposto degli articoli 10 e 15 della legge fallimentare. Le doglianze si dirigono, essenzialmente, alle decisioni di avvenuta riapertura del fallimento, reputate illegittime dal ricorrente. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge. Sarebbe stato violato il disposto dell'art.1 legge fallimentare. La illegittima riapertura del fallimento avrebbe dovuto essere rilevata anche dal giudice della esecuzione penale. 2.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge. Sarebbero stati violati tanto l'art. 2191 che l'art.2495 del codice civile. La cancellazione della società disposta nel 2018 ha determinato il trasferimento dei beni residui al socio Curinga, unico avente diritto alla restituzione. 2.5 Al quinto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo e violazione del ne bis in idem. Si sostiene che l'intera procedura di sequestro e confisca, poi revocata, era illegittima ab initio, sicchè non poteva essere dichiarato nemmeno la prima volta il fallimento (su domanda dell'amministratore giudiziario). La prima decisione esecutiva aveva peraltro individuato l'avente diritto alla restituzione nel Curinga. 2.6 Al sesto motivo si deduce la nullità della decisione. Trattandosi di soggetto giuridico estinto, la società non può essere destinataria di attribuzioni patrimoniali. 3. Ha depositato memoria nell'interesse del fallimento [OSCURATO:PERSONA] il curatore, a mezzo del difensore. 3.1 Nell'atto si rappresenta che le doglianze difensive muovono da una inammissibile contestazione dei contenuti delle decisioni (Trib. Milano e C.App. Milano) con cui è stata riaperta la procedura fallimentare della società. 4. Il ricorso è infondato. 4.1 Come osservato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, la decisione oggetto di ricorso - ferma restando la revoca della confisca - si incentra esclusivamente sulla identificazione dell'avente diritto alla restituzione. 4.2 Non sono pertinenti, dunque, le doglianze introdotte - nei vari motivi di ricorso - dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e relative alla pregressa procedura di sequestro e confisca, conclusasi con la revoca del provvedimento ablativo, nel senso che è del tutto pacifica la estraneità del Curinga al reato commesso, ma da ciò non può certo dedursi la 'inesistenza' o 'invalidità' delle attività che sono state poste in essere in costanza del sequestro della società. 4.3 Quanto alla identificazione dell'avente diritto alla restituzione, il giudice della esecuzione penale ha preso atto della avvenuta riapertura del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] da parte della giurisdizione civile, aspetto che determina la naturale destinazione dei beni, salvo lo sviluppo della procedura fallimentare in atto, al soddisfacimento delle pretese creditorie. 4.4 I motivi di ricorso, sul punto, ipotizzano la possibilità di realizzare, da parte del giudice della esecuzione penale, un sindacato sui contenuti delle decisioni emesse in sede civile (con riproposizione di doglianze inerenti la validità o fondatezza delle decisioni emesse in tal sede), ma si tratta di una prospettiva erronea e non tutelabile. La attribuzione al giudice penale della possibilità di risolvere - in via incidentale - questioni civili o amministrative, di cui all'art.2 cod.pen., sussiste se ed in quanto la decisione sulla «questione incidentale» si vada ad inserire nella dinamica cognitiva tesa a stabilire la responsabilità penale del soggetto citato a giudizio. Ma nel caso in esame non si verte in detta ipotesi, essendo il giudizio penale pacificamente già definito e dovendosi provvedere sulla restituzione dei beni. Riemerge, pertanto, il dovere del giudice penale di non invadere le altrui attribuzioni giurisdizionali, aspetto non a caso posto a base della disposizione di legge di cui all'art. 263 comma 3 cod.proc.pen., proprio in tema di esistenza di una controversia civile in tema di proprietà di res già in sequestro. L'esistenza delle decisioni in tema di riapertura del fallimento hanno, dunque, rappresentato un novum del tutto idoneo a determinare la identificazione dell'avente diritto alla restituzione nella procedura fallimentare. 4.5 Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C