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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 28803/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 24434 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] DEL RICORSO r.g. n. 24434/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede legale in Genova in Piazza della Vittoria 8/20; –intimanda – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] LIGURIAn. 390/2016, depositata in data 2 0 / 3 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 18 settembre 2024 ; Rilevato che: La C.T.R. della Liguria, adìta in appello, confermò la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento in rettifica del redditod’impresa conseguito nell’anno 2006 dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proposto ricorso con atto consegnato per la notifica in data 18/10/2017.

Con memoria depositat a telematicamente in data 3/9/2024 , l’Avvocatura erariale ha chiestola fissazione di un nuovo termine per la notificazione del ricorso con il consequenziale differimento dell’adunanza, non essendosi perfezionata la notificazione del ricorso per irreperibilitàdei domiciliatari.

Considerato che: Larichiesta di concessione di un nuovo termine per la notificazione del ricorsonon può essere accolta.

Deve ribadirsi, infatti, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, appreso l'esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l'onere e r.g. n. 24434/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica(Cass., sez. 5, Sentenza n. 5974 del 08/03/2017, Rv. 643303 -01).

Il ricorso, pertanto, è inammissibile.

Non avendo l’intimanda svolto attività difensiva, non bisogna provvedere sulle spese del giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 24434 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] DEL RICORSO r.g. n. 24434/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede legale in Genova in Piazza della Vittoria 8/20; –intimanda – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] LIGURIAn. 390/2016, depositata in data 2 0 / 3 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 18 settembre 2024 ; Rilevato che: La C.T.R. della Liguria, adìta in appello, confermò la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento in rettifica del redditod’impresa conseguito nell’anno 2006 dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proposto ricorso con atto consegnato per la notifica in data 18/10/2017. Con memoria depositat a telematicamente in data 3/9/2024 , l’Avvocatura erariale ha chiestola fissazione di un nuovo termine per la notificazione del ricorso con il consequenziale differimento dell’adunanza, non essendosi perfezionata la notificazione del ricorso per irreperibilitàdei domiciliatari. Considerato che: Larichiesta di concessione di un nuovo termine per la notificazione del ricorsonon può essere accolta. Deve ribadirsi, infatti, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, appreso l'esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l'onere e r.g. n. 24434/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica(Cass., sez. 5, Sentenza n. 5974 del 08/03/2017, Rv. 643303 -01). Il ricorso, pertanto, è inammissibile. Non avendo l’intimanda svolto attività difensiva, non bisogna provvedere sulle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, ne
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