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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46693/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità.

Il primo motivo, lungi dal denunziare specifiche criticità dell'apparato giustificativo, sollecita, nella sostanza, apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del Tribunale di sorveglianza, che, valorizzando le informazioni fornite dall'amministrazione penitenziaria, nemmeno contestate dal ricorrente, ha escluso la sussistenza di una situazione di degrado della vita detentiva con riferimento alle carcerazioni patite da [OSCURATO:PERSONA] presso gli istituti di Sassari e Novara.

Con riferimento alla detenzione patita presso il carcere di Cuneo, ha, invece, ritenuto accertato il diritto del detenuto alla riduzione della pena ex art. 35- ter Ord. pen. in considerazione dell'omesso funzionamento dell'impianto di riscaldamento, limitandone però giustificatamente la portata quale "supplemento di pena" al periodo convenzionale di accensione di tale impianto (dal 15 ottobre al 15 aprile).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione alla detenzione presso il carcere di Sassari, l'assenza di motivazione che, invece, è presente e plausibilmente fondata sulla natura transitoria e limitata dei disagi patiti, mai assunti a livello di degrado.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 27 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità. Il primo motivo, lungi dal denunziare specifiche criticità dell'apparato giustificativo, sollecita, nella sostanza, apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del Tribunale di sorveglianza, che, valorizzando le informazioni fornite dall'amministrazione penitenziaria, nemmeno contestate dal ricorrente, ha escluso la sussistenza di una situazione di degrado della vita detentiva con riferimento alle carcerazioni patite da [OSCURATO:PERSONA] presso gli istituti di Sassari e Novara. Con riferimento alla detenzione patita presso il carcere di Cuneo, ha, invece, ritenuto accertato il diritto del detenuto alla riduzione della pena ex art. 35- ter Ord. pen. in considerazione dell'omesso funzionamento dell'impianto di riscaldamento, limitandone però giustificatamente la portata quale "supplemento di pena" al periodo convenzionale di accensione di tale impianto (dal 15 ottobre al 15 aprile). Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione alla detenzione presso il carcere di Sassari, l'assenza di motivazione che, invece, è presente e plausibilmente fondata sulla natura transitoria e limitata dei disagi patiti, mai assunti a livello di degrado. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobr
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