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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38263/2024

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria SENTENZA ogg i OTT. 2024 sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della Corte di appello di Brescia IL .

IDIZIARIO - Luci, ,U , visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; \.0 udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietr.

Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza ir pugnata limitatamente alla statuizione relativa alla domanda di sospensione col messa alla prova, con rinvio sul punto alla Corte di appello di Brescia, l'inamn issibilità nel resto; udito il difensdk, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sosituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che insiste nell'acc glirr ?.nto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha onfermato la decisione emessa dal Tribunale di Brescia, la quale aveva condann to [OSCURATO:PERSONA]Attilio alla pena di mesi quattro di reclusione - a titolo di con inuazione su quella già inflitta con sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunal di Brescia il 17 gennaio 2022 - in relazione al delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 4 del 2000, commesso il 29 dicembre 2014.

2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA]Attilo, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato due motivi, c e deducono: - il vizio di motivazione e la violazione di legge la violazion di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in quanto l'imputato, come emerge dagli atti, era un mero prestanome ed ra afflitto da una problematica legata alla dipendenza da sostanze stupefacenti; - l'erroneo rigetto della richiesta di messa alla prova, per ave e la Corte di merito escluso che alla fattispecie in esame si applicasse l'art. 168-0/s cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è inammissibile perché di contenuto fattual Invero, incontestata la sussistenza dell'elemento materiale el reato e la circostanza che, per il periodo in esame, il D'Attilio ha rivestito la c rica di legale rappresentante della società, la Corte di merito, per un verso, h escluso che l'imputato fosse un mero prestanome, non avendo egli mai sosten to tale tesi, e considerando sia la sua qualifica professionale di commercialista, on uno studio di servizi contabili e fiscali, sia la circostanza che egli fu an he nominato liquidatore della società.

Su queste basi fattuali, la Corte di merito ha ribadito la sussis enza del dolo, posto che, proprio per le specifiche e accertate competenze in ateria fiscale, l'imputato era ben al corrente dell'obbligo contributivo grava te sul legale rappresentante della società e dello stato della società di cui, a punto, si era assunto la rappresentanza, ravvisando altresì la sussistenza del d lo di evasione dal rilevante importo dell'imposta non versata, ben superiore alla soglia di punibilità, nonché dal contegno assunto dal D'Attilio durante le v rifiche fiscale, non avendo egli mai prestato collaborazione alle richieste dell'am inistrazione di produzione documentale e contabile, che consentisse la ricostruzi ne del volume di affari dalla società: contegno ritenuto, in maniera non certament implausibile sul piano logico, indicativo della volontà dell'imputato sottrarsi all'accertamento fiscale e agli obblighi contributivi.

A fronte di tale motivazione, immune da errori di diritto e da a orie logiche, il ricorrente oppone una diversa lettura dei dati probatori, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. La Corte ha rigettato la richiesta, avanzata in via subordinata, di poter accedere alla messa alla prova osservando che, all'epoca del fatto, la cornice editale comminata per l'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 consentiva I applicazione dell'istituto di cui all'art. 168-bis cod. pen., sicché la richiesta, non e sendo stata proposta entro il termine di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., er da ritenersi tardiva.

Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta.

3.2. La prospettazione difensiva, secondo cui l'accesso alla mes a alla prova è stato reso possibile solo per effetto delle modifiche apportate dall c.d. riforma Cartabia, attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022, non coglie nel seg o, in quanto non tiene conto delle comminatorie edittali previste per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 succedutesi nel corso del tempo.

3.3. Nella formulazione vigente, a seguito delle modifiche appo ate dall'art. 39, comma 1, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modifica ioni, dalla

I. 19 dicembre 2019, n. 157, il delitto in esame è punito con la reclusione da due a cinque anni; è perciò evidente che, in relazione alla fattispecie in same, come modificata nel 2019, non era possibile l'accesso alla messa alla prova, ammissibile solo per i reati puniti, nel massimo, fino a quattro nni di pena detentiva.

Il delitto in esame è (tornato, come si dirà) tra quelli p r i quali è ammissibile la messa alla prova per effetto delle modifiche apportate dall'indicato d.lgs. n. 150 del 2022.

Invero, in attuazione del criterio indicato dalla legge delega - i particolare, dell'art. 1, comma 22,

I. n. 134 del 2021, che, fermo restando, il li ite generale della pena detentiva edittale massima, stabilito in quattro a ni, prevede l'estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto della messa alla prova "oltre ai casi previsti dall'art. 550, comma 2 del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel assimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da part dell'autore, compatibili con l'istituto" -, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha, appunt , esteso la portata dell'istituto in esame mediante il rinvio mobile all'art. 55 , comma, 2 3 cod. proc. pen., che, a sua volta, è stato arricchito di nuove figura d cui, per quanto qui di interesse, quella di cui all'art. 5, commi 1 e 1- 74 del 2000.

3.4. Tuttavia, come si è anticipato, il ricorrente trascura un da dirimente, correttamente valorizzato dalla Corte di merito, ossia che, al mome to del fatto contestato all'imputato, ossia il 29 dicembre 2014, il delitto in q estione era punito con la reclusione da uno a tre anni, pena così modificat dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. f) d.l. n. 138 del 2011, come modificat dalla

I. 148 del 2001.

Venendo in rilievo una questione, quale la determinazione dell pena, che, avendo natura certamente sostanziale, è soggetta alla disciplina pre ista dall'art.2 cod. pen. - tanto più che essa è rilevante per l'access all'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., il qual ha natura sostanziale, oltre che processuale, e "sanzionatoria", come evid nziato dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, p. . in c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284273-02; Sez.

U, n. 36272 del 31/03/2016, S rcinelli, Rv. 267238) e dalla Corte costituzionale (cfr. le sentenze n. 174 e n. 1 6 del 2002, n. 68 del 2019, n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015) -, le successive odificazioni, che hanno inasprito la pena comminata per il delitto in esame, in quanto più sfavorevoli, non possono retroagire al momento del fatto.

Di conseguenza, del tutto corretta è l'affermazione della Cort di appello secondo cui il delitto in questione, all'epoca del fatto, era punito c n una pena che consentiva l'accesso alla sospensione del processo con la mess alla prova, con la conseguenza che, non essendo la richiesta stata proposta ent o il termine previsto dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., la parte era ecaduta da tale facoltà, e, quindi, non poteva essere dedotta, per la prima volta con i motivi di appello, come è avvenuto nella vicenda in esame.

4. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria SENTENZA ogg i OTT. 2024 sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della Corte di appello di Brescia IL . IDIZIARIO - Luci, ,U , visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; \.0 udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietr. Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza ir pugnata limitatamente alla statuizione relativa alla domanda di sospensione col messa alla prova, con rinvio sul punto alla Corte di appello di Brescia, l'inamn issibilità nel resto; udito il difensdk, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sosituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che insiste nell'acc glirr ?.nto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha onfermato la decisione emessa dal Tribunale di Brescia, la quale aveva condann to [OSCURATO:PERSONA]Attilio alla pena di mesi quattro di reclusione - a titolo di con inuazione su quella già inflitta con sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunal di Brescia il 17 gennaio 2022 - in relazione al delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 4 del 2000, commesso il 29 dicembre 2014. 2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA]Attilo, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato due motivi, c e deducono: - il vizio di motivazione e la violazione di legge la violazion di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in quanto l'imputato, come emerge dagli atti, era un mero prestanome ed ra afflitto da una problematica legata alla dipendenza da sostanze stupefacenti; - l'erroneo rigetto della richiesta di messa alla prova, per ave e la Corte di merito escluso che alla fattispecie in esame si applicasse l'art. 168-0/s cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile perché di contenuto fattual Invero, incontestata la sussistenza dell'elemento materiale el reato e la circostanza che, per il periodo in esame, il D'Attilio ha rivestito la c rica di legale rappresentante della società, la Corte di merito, per un verso, h escluso che l'imputato fosse un mero prestanome, non avendo egli mai sosten to tale tesi, e considerando sia la sua qualifica professionale di commercialista, on uno studio di servizi contabili e fiscali, sia la circostanza che egli fu an he nominato liquidatore della società. Su queste basi fattuali, la Corte di merito ha ribadito la sussis enza del dolo, posto che, proprio per le specifiche e accertate competenze in ateria fiscale, l'imputato era ben al corrente dell'obbligo contributivo grava te sul legale rappresentante della società e dello stato della società di cui, a punto, si era assunto la rappresentanza, ravvisando altresì la sussistenza del d lo di evasione dal rilevante importo dell'imposta non versata, ben superiore alla soglia di punibilità, nonché dal contegno assunto dal D'Attilio durante le v rifiche fiscale, non avendo egli mai prestato collaborazione alle richieste dell'am inistrazione di produzione documentale e contabile, che consentisse la ricostruzi ne del volume di affari dalla società: contegno ritenuto, in maniera non certament implausibile sul piano logico, indicativo della volontà dell'imputato sottrarsi all'accertamento fiscale e agli obblighi contributivi. A fronte di tale motivazione, immune da errori di diritto e da a orie logiche, il ricorrente oppone una diversa lettura dei dati probatori, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. La Corte ha rigettato la richiesta, avanzata in via subordinata, di poter accedere alla messa alla prova osservando che, all'epoca del fatto, la cornice editale comminata per l'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 consentiva I applicazione dell'istituto di cui all'art. 168-bis cod. pen., sicché la richiesta, non e sendo stata proposta entro il termine di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., er da ritenersi tardiva. Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta. 3.2. La prospettazione difensiva, secondo cui l'accesso alla mes a alla prova è stato reso possibile solo per effetto delle modifiche apportate dall c.d. riforma Cartabia, attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022, non coglie nel seg o, in quanto non tiene conto delle comminatorie edittali previste per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 succedutesi nel corso del tempo. 3.3. Nella formulazione vigente, a seguito delle modifiche appo ate dall'art. 39, comma 1, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modifica ioni, dalla I. 19 dicembre 2019, n. 157, il delitto in esame è punito con la reclusione da due a cinque anni; è perciò evidente che, in relazione alla fattispecie in same, come modificata nel 2019, non era possibile l'accesso alla messa alla prova, ammissibile solo per i reati puniti, nel massimo, fino a quattro nni di pena detentiva. Il delitto in esame è (tornato, come si dirà) tra quelli p r i quali è ammissibile la messa alla prova per effetto delle modifiche apportate dall'indicato d.lgs. n. 150 del 2022. Invero, in attuazione del criterio indicato dalla legge delega - i particolare, dell'art. 1, comma 22, I. n. 134 del 2021, che, fermo restando, il li ite generale della pena detentiva edittale massima, stabilito in quattro a ni, prevede l'estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto della messa alla prova "oltre ai casi previsti dall'art. 550, comma 2 del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel assimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da part dell'autore, compatibili con l'istituto" -, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha, appunt , esteso la portata dell'istituto in esame mediante il rinvio mobile all'art. 55 , comma, 2 3 cod. proc. pen., che, a sua volta, è stato arricchito di nuove figura d cui, per quanto qui di interesse, quella di cui all'art. 5, commi 1 e 1- 74 del 2000. 3.4. Tuttavia, come si è anticipato, il ricorrente trascura un da dirimente, correttamente valorizzato dalla Corte di merito, ossia che, al mome to del fatto contestato all'imputato, ossia il 29 dicembre 2014, il delitto in q estione era punito con la reclusione da uno a tre anni, pena così modificat dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. f) d.l. n. 138 del 2011, come modificat dalla I. 148 del 2001. Venendo in rilievo una questione, quale la determinazione dell pena, che, avendo natura certamente sostanziale, è soggetta alla disciplina pre ista dall'art.2 cod. pen. - tanto più che essa è rilevante per l'access all'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., il qual ha natura sostanziale, oltre che processuale, e "sanzionatoria", come evid nziato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, p. . in c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284273-02; Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, S rcinelli, Rv. 267238) e dalla Corte costituzionale (cfr. le sentenze n. 174 e n. 1 6 del 2002, n. 68 del 2019, n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015) -, le successive odificazioni, che hanno inasprito la pena comminata per il delitto in esame, in quanto più sfavorevoli, non possono retroagire al momento del fatto. Di conseguenza, del tutto corretta è l'affermazione della Cort di appello secondo cui il delitto in questione, all'epoca del fatto, era punito c n una pena che consentiva l'accesso alla sospensione del processo con la mess alla prova, con la conseguenza che, non essendo la richiesta stata proposta ent o il termine previsto dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., la parte era ecaduta da tale facoltà, e, quindi, non poteva essere dedotta, per la prima volta con i motivi di appello, come è avvenuto nella vicenda in esame. 4. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Ri
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