CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 gennaio 2024
Cassazione n. 04963/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22857 /201 8 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale notarile dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 122 presso lo studiolegale Pirola, Pennuto, Zei associati; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (PEC ags.rm@mailcert - avvocaturastato.it ) in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via DeiPortoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; Oggetto: art 26 quater d.P.R.n. 600/73 – ritenuta – convenzione ITA/IR – sanzioni Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Lombardian. 328 / 24 / 1 8 depositata il 26 / 0 1 / 201 8 ; Udita la relazione della causa svolt a all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi estintoil giudizio; Uditigli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente, che hanno chiesto entrambi dichiararsi l’estinzionedel giudizio; [OSCURATO:PERSONA] Aseguito di verifica fiscale da parte della DRE Lombardia, riferita agli annid’imposta 2007, 2008, 2009, la società contribuente riceveva la notificadi un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2008 per IRES e ritenute sui redditi da capitale; in esso si rideterminava l’IRESdovuta in maggiori euro 6.769.866,00, si contestava il mancato versamentodi ritenute per euro 36.452,00 e venivano irrogate sanzioni per euro 6.813,609,00 e richiesti interessi ex lege per euro 1.097.868,57. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’atto impositivo di fronte alla CTP di Milano contestando in particolare, per quanto qui interessa, la violazione dell’art. 10 c. 3 della l . n. 212 del 2000 e l’applicabilità dell’art.8 d. l gs. n. 546 del 1992 in quanto riteneva sussistere obiettive condizionidi incertezza alla cui stregua non avrebbero dovuto irrogarsi sanzioni, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 2 ter deld.lgs. n. 471 del 1997 in quanto la circostanza che la società avesse Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 trasmesso la comunicazione prevista dalla seconda parte dell’art. citato,seppure dopo aver avuto comunicazione dell’inizio della verifica perl’anno 2008, comprovava che la società aveva già predisposto la documentazione prima di conoscere l’inizio dell’attività di controllo. Inoltre, con riguardo alla contestata violazione dell’art. 26 c. 5 del d.P.R.n. 600 del 1973, circa la mancata applicazione di ritenute sugli interessicorrisposti alla consociata irlandese, a fronte di finanziamento inessere, la società sosteneva che doveva applicarsi la più favorevole ritenuta convenzionale del 10% in luogo di quella prevista dal diritto interno del 15%, come invece sosteneva l’Agenzia delle Entrate nell’atto impugnato, poiché la certificazione relativa all’esistenza dei presuppostiper l’applicazione della disposizione di cui all’art. 10 della convenzione tra Italia e Irlanda comprovava la sussistenza delle condizioni di legge previste, circostanza che non poteva ritenersi inesistente in forza del mero invio tardivo (per un solo giorno) della documentazionenecessaria. La CTP di Milano – per quanto in questa sede rileva - rigettava l’impugnazionequanto alla debenza delle ritenute e delle conseguenti sanzioni. Appellava la società quanto ai profili in ordine ai quali era risultatasoccombente; la CTR lombarda rigettava il gravame – sempre peri profili che qui interessano - confermando la pretesa per ritenute, interessie sanzioni di cui all’avviso di accertamento impugnato. Ricorreva a questa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con atto affidato a cinquemotivi; l’Agenzia delle Entrate resiste va con controricorso. All’udienzadell’11 gennaio 2022 la causa era rinviata a nuovo ruolo in attesa della definizione della cd. procedura amichevole (“Mutual agreementprocedure”) prevista dal diritto convenzionale . Con memoria depositata il 4 ottobre 2023, corredata della documentazioneattestante il pagamento delle somme dovute in forza dellaprocedura di ex art. 1, commi da 186 a 202, della l egge 197 del Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 2022,la società ha chiesto la sospensione del giudizio in relazione alla presentazionedi istanza di definizione agevolata. Lasocietà ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con cui ha dedotto l’intervenutadefinizione agevolata dell’intera controversia. RAGIONIDELLA D ECISIONE Preliminarmente,la Corte osserva che è in atti istanza ex L. 197/2022, depositatail 4 ottobre 2023, poi reiterata con memoria del 4 gennaio 2024, corredata della documentazione attestante il pagamento delle sommedovute in forza della procedura di ex art. 1, commi da 186 a 202,della ridetta Legge. Si evince che la società contribuente ha definito sia quanto dovuto a titolodi sanzioni irrogate per dichiarazione infedele per indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato , avendo già provveduto alla definizione agevolata dei relativi carichi ai sensi dell’art. 1, commi 231 e ss, l. n. 197 del 2022, sia quanto dovuto a titoloomesso versamento di ritenute . Ilcomma 198 della citata disposizione prevede che «nelle controversie pendentiin ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizionee del versamento degli importi dovuti o della prima rata», comeaccaduto nel caso di specie, «il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consigliose è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restanoa carico della parte che le ha anticipate». Devequindi disporsi l’estinzione del giudizio. Ladeclaratoria di estinzione così resa esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n