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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 31541/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso 1281-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro l'[OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 949/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 521/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini con la quale era stata totalmente respinta l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza ingiunzione n. 6241/2015 nei suoi confronti emessa in data 23.7.2015 dalla Direzione territoriale del lavoro di Rimini, rideterminava la sanzione amministrativa applicata all'allora appellante Pippo in € 12.176,40, e, ferma nel resto l'impugnata sentenza di primo grado, dichiarava compensate per 1/10 le spese di entrambi i gradi e condannava la Pippo a rimborsare all'[OSCURATO:PERSONA] del lavoro le parti rimanenti di tali spese, come ivi liquidate.

2. Avverso tale decisione, la soccombente ha proposto ricorso, affidato a unico motivo.

3. L'intimato non ha svolto alcuna difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 legge 689/1981 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".

Sostiene che: "Il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto gli atti ispettivi compiuti dalla DTL successivamente al 24/07/2011 come idonei a differire il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge 689/1981; è emerso per tabulas nel corso di entrambi i gradi di giudizio, dalla stessa documentazione prodotta da controparte, che tali atti si sono concretizzati in una mera duplicazione di atti precedentemente acquisiti e venivano deliberatamente predisposti al solo fine di dilatare i tempi dell'indagine; quindi la notifica dell'atto di accertamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è avvenuta ben oltre il termine perentorio dei novanta giorni dal primo atto d'indagine del 23/03/2011".

2. Ritiene il Collegio che tale motivo sia inammissibile per difetto di specificità in termini di pertinenza rispetto a quanto considerato e deciso dal giudice di secondo grado a riguardo.3.

Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, anche di recente confermato, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, comma 2, legge n. 689 del 1981 -, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui sia stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato, tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di procedere a tale acquisizione e valutazione.

Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, e da cui deve decorrere il termine per la contestazione, spetta al giudice del merito (così, tra le altre, Cass. civ., sez.

II, 19.2.2021, n. 4523; id., sez.

II, 12.2.2021, n. 3693, la quale specifica che la valutazione di giudice di merito a riguardo non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata).

4. Ebbene, la Corte territoriale aveva considerato "infondato il motivo di appello sub 3), con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza impugnata, per insufficiente e contraddittoria motivazione sull'eccezione di mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 della legge 689/1981, sollevata, in primo grado, da essa appellante".

In particolare, aveva diffusamente dato conto di quanto considerato dal primo giudice, sia sulla scorta di giurisprudenza di legittimità sul tema, che sulla base di una serie di emergenze in dettaglio indicate (cfr. pagg. 6-7 della sua sentenza).

Indi aveva ulteriormente osservato: "Orbene, a fronte della puntuale ricostruzione delle indagini effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], operata dal Giudice di prime cure, l'appellante si è limitata a generiche affermazioni sulla individuazione della data di decorrenza del termine per la contestazione di cui all'art. 14 comma 2 della Legge 689/1981, senza esplicitare specifiche ragioni per le quali il termine di completamento delle indagini dovesse essere fissato nelle diverse ed alternative date indicate nell'atto di impugnazione.

Non sfugge alla Corte che la PIPPO ha allegato che doveva considerarsi inutile l'acquisizione delle dichiarazioni supplementari di [OSCURATO:PERSONA], in data 23 settembre 2011, e di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in data 13 ottobre 2011.

Tale allegazione è, però, palesemente generica, essendo del tutto priva di motivazione, mancando di qualsiasi specifico riferimento ad emergenze istruttorie idonee a giustificare una valutazione di inutilità dell'indagine suppletiva disposta.

Va, in proposito, sottolineato, infatti, che il giudizio di utilità o inutilità di un determinato atto istruttorio deve essere effettuato ex ante, vale a dire tenendo presenti le risultanze degli accertamenti già compiuti prima del suo espletamento, e non ex post.

In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non si è preoccupata di contestare l'utilità di acquisizione documentale operata successivamente all'assunzione delle dichiarazioni predette.

Non si ravvisano, pertanto, ragioni per disattendere la motivata conclusione alla quale è giunto il Giudice di primo grado, tanto più che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 L. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (vedi Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2014, n. 22837)" (così alle pagg. 7-8 della sua sentenza).

5. Ora, dev'essere sottolineato che la ricorrente non censura ammissibilmente in parte qua la riferita motivazione del giudice di secondo grado, bensì, nello sviluppo dell'unica censura in esame, formulata esclusivamente in chiave di violazione di una sola norma di legge, pone in dubbio nel merito le valutazioni delle emergenze processuali dallo stesso giudice senz'altro compiute, e a lui riservate.

Più in particolare, e in sintesi, torna a sostenere che l'acquisizione delle ulteriori dichiarazioni delle persone risentite dagli ispettori sarebbe stata inutile perché quelle persone avevano confermato quanto dichiarato in precedenza (cfr. pagg. 16-18 del ricorso), non tenendo conto peraltro che la Corte distrettuale, come si è visto, aveva rimarcato che il giudizio di utilità o inutilità di un determinato atto istruttorio doveva essere effettuato ex ante, e non ex post; sostiene che la documentazione inviata dalla stessa in data 20.10.2011 era stata già trasmessa in precedenza, laddove già il Tribunale aveva ritenuto diversamente (cfr. pag. 7 dell'impugnata sentenza) e la Corte, poi, alludendo appunto a quella documentazione, aveva evidenziato che l'allora appellante non si era "preoccupata di contestare l'utilità di acquisizione documentale operata successivamente all'assunzione delle dichiarazioni predette".

Assume, più in generale, che "dalla stessa documentazione prodotta da controparte emerge che gli atti di indagine compiuti successivamente al 24/07/2011 erano dilatori, pretestuosi e finalizzati a prendere tempo, puntualmente contestati dall'appellante; pertanto, era da quella data che doveva decorrere il termine perentorio dei novanta giorni di cui all'art. 14 legge 689/1981" (cfr. pagg. 19-20 del ricorso).

Ma trattasi di asserzione che non trova nessun riscontro nei dati di fatto come valutati dai giudici di merito, non vedendosi d'altronde perché l'amministrazione, ove avesse avuto a disposizione, e già ponderato, sin dal 24.7.2011 tutti gli elementi per accertare le plurime violazioni contestate (si noti che è la stessa ricorrente a dedurre che taluni documenti li aveva trasmessi, non ad ottobre 2011, ma comunque ad agosto 2011, quindi dopo l'indicata data), dovesse deliberatamente indurre nuovi adempimenti istruttori asseritamente inutili e dilatori, per rimettersi "in termini" (cfr. pag. 18 del ricorso), quando di tale tempo ulteriore non aveva alcun bisogno.6.

Il ricorso dev'essere perciò dichiarato inammissibile.

7. Nulla va disposto quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva dell'intimato, ma la ricorrente è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 1281-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro l'[OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 949/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 521/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini con la quale era stata totalmente respinta l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza ingiunzione n. 6241/2015 nei suoi confronti emessa in data 23.7.2015 dalla Direzione territoriale del lavoro di Rimini, rideterminava la sanzione amministrativa applicata all'allora appellante Pippo in € 12.176,40, e, ferma nel resto l'impugnata sentenza di primo grado, dichiarava compensate per 1/10 le spese di entrambi i gradi e condannava la Pippo a rimborsare all'[OSCURATO:PERSONA] del lavoro le parti rimanenti di tali spese, come ivi liquidate. 2. Avverso tale decisione, la soccombente ha proposto ricorso, affidato a unico motivo. 3. L'intimato non ha svolto alcuna difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 legge 689/1981 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Sostiene che: "Il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto gli atti ispettivi compiuti dalla DTL successivamente al 24/07/2011 come idonei a differire il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge 689/1981; è emerso per tabulas nel corso di entrambi i gradi di giudizio, dalla stessa documentazione prodotta da controparte, che tali atti si sono concretizzati in una mera duplicazione di atti precedentemente acquisiti e venivano deliberatamente predisposti al solo fine di dilatare i tempi dell'indagine; quindi la notifica dell'atto di accertamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è avvenuta ben oltre il termine perentorio dei novanta giorni dal primo atto d'indagine del 23/03/2011". 2. Ritiene il Collegio che tale motivo sia inammissibile per difetto di specificità in termini di pertinenza rispetto a quanto considerato e deciso dal giudice di secondo grado a riguardo.3. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, anche di recente confermato, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, comma 2, legge n. 689 del 1981 -, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui sia stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato, tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di procedere a tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, e da cui deve decorrere il termine per la contestazione, spetta al giudice del merito (così, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 19.2.2021, n. 4523; id., sez. II, 12.2.2021, n. 3693, la quale specifica che la valutazione di giudice di merito a riguardo non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata). 4. Ebbene, la Corte territoriale aveva considerato "infondato il motivo di appello sub 3), con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza impugnata, per insufficiente e contraddittoria motivazione sull'eccezione di mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 della legge 689/1981, sollevata, in primo grado, da essa appellante". In particolare, aveva diffusamente dato conto di quanto considerato dal primo giudice, sia sulla scorta di giurisprudenza di legittimità sul tema, che sulla base di una serie di emergenze in dettaglio indicate (cfr. pagg. 6-7 della sua sentenza). Indi aveva ulteriormente osservato: "Orbene, a fronte della puntuale ricostruzione delle indagini effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], operata dal Giudice di prime cure, l'appellante si è limitata a generiche affermazioni sulla individuazione della data di decorrenza del termine per la contestazione di cui all'art. 14 comma 2 della Legge 689/1981, senza esplicitare specifiche ragioni per le quali il termine di completamento delle indagini dovesse essere fissato nelle diverse ed alternative date indicate nell'atto di impugnazione. Non sfugge alla Corte che la PIPPO ha allegato che doveva considerarsi inutile l'acquisizione delle dichiarazioni supplementari di [OSCURATO:PERSONA], in data 23 settembre 2011, e di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in data 13 ottobre 2011. Tale allegazione è, però, palesemente generica, essendo del tutto priva di motivazione, mancando di qualsiasi specifico riferimento ad emergenze istruttorie idonee a giustificare una valutazione di inutilità dell'indagine suppletiva disposta. Va, in proposito, sottolineato, infatti, che il giudizio di utilità o inutilità di un determinato atto istruttorio deve essere effettuato ex ante, vale a dire tenendo presenti le risultanze degli accertamenti già compiuti prima del suo espletamento, e non ex post. In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non si è preoccupata di contestare l'utilità di acquisizione documentale operata successivamente all'assunzione delle dichiarazioni predette. Non si ravvisano, pertanto, ragioni per disattendere la motivata conclusione alla quale è giunto il Giudice di primo grado, tanto più che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 L. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (vedi Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2014, n. 22837)" (così alle pagg. 7-8 della sua sentenza). 5. Ora, dev'essere sottolineato che la ricorrente non censura ammissibilmente in parte qua la riferita motivazione del giudice di secondo grado, bensì, nello sviluppo dell'unica censura in esame, formulata esclusivamente in chiave di violazione di una sola norma di legge, pone in dubbio nel merito le valutazioni delle emergenze processuali dallo stesso giudice senz'altro compiute, e a lui riservate. Più in particolare, e in sintesi, torna a sostenere che l'acquisizione delle ulteriori dichiarazioni delle persone risentite dagli ispettori sarebbe stata inutile perché quelle persone avevano confermato quanto dichiarato in precedenza (cfr. pagg. 16-18 del ricorso), non tenendo conto peraltro che la Corte distrettuale, come si è visto, aveva rimarcato che il giudizio di utilità o inutilità di un determinato atto istruttorio doveva essere effettuato ex ante, e non ex post; sostiene che la documentazione inviata dalla stessa in data 20.10.2011 era stata già trasmessa in precedenza, laddove già il Tribunale aveva ritenuto diversamente (cfr. pag. 7 dell'impugnata sentenza) e la Corte, poi, alludendo appunto a quella documentazione, aveva evidenziato che l'allora appellante non si era "preoccupata di contestare l'utilità di acquisizione documentale operata successivamente all'assunzione delle dichiarazioni predette". Assume, più in generale, che "dalla stessa documentazione prodotta da controparte emerge che gli atti di indagine compiuti successivamente al 24/07/2011 erano dilatori, pretestuosi e finalizzati a prendere tempo, puntualmente contestati dall'appellante; pertanto, era da quella data che doveva decorrere il termine perentorio dei novanta giorni di cui all'art. 14 legge 689/1981" (cfr. pagg. 19-20 del ricorso). Ma trattasi di asserzione che non trova nessun riscontro nei dati di fatto come valutati dai giudici di merito, non vedendosi d'altronde perché l'amministrazione, ove avesse avuto a disposizione, e già ponderato, sin dal 24.7.2011 tutti gli elementi per accertare le plurime violazioni contestate (si noti che è la stessa ricorrente a dedurre che taluni documenti li aveva trasmessi, non ad ottobre 2011, ma comunque ad agosto 2011, quindi dopo l'indicata data), dovesse deliberatamente indurre nuovi adempimenti istruttori asseritamente inutili e dilatori, per rimettersi "in termini" (cfr. pag. 18 del ricorso), quando di tale tempo ulteriore non aveva alcun bisogno.6. Il ricorso dev'essere perciò dichiarato inammissibile. 7. Nulla va disposto quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva dell'intimato, ma la ricorrente è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi
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