CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04507/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al nr. 15601/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ANDREA I MASSIMO _ASTOLFI, la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA](I) e FILIPPO) [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; - resistente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'OGLIO; - resistente - e [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti - avverso l'ordinanza r.g.n. 7629/2018 emessa dal [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dl LL'UTRI; Ric. 2022 n. 15601 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- Rilevato che, con provvedimento reso in data 7/4/2020 (r.g.n. 7629/2018), il Tribunale di Palermo ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., della causa introdotta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai fini dell'accoglimento, tra le altre, della domanda di condanna della Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza dell'inadempimento, da parte della Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del contratto preliminare di cessione d'azienda concluso, in data 23/2/2011, tra quest'ultima (in qualità di promittente cedente) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in qualità di promittente cessionaria), per avere la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la medesima azienda precedentemente promessa in vendita alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e per avere la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cooperato, attraverso l'assunzione in affitto e l'acquisto della medesima azienda, a pregiudicare le legittime ragioni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; a fondamento del provvedimento di sospensione, il Tribunale di Palermo ha rilevato la pregiudizialità, ai sensi dell'art. 337 c.p.c. della diversa causa con la quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva invocato l'accertamento della perdurante sussistenza degli obblighi derivanti dal contratto preliminare di cessione di azienda concluso tra la stessa e la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all'epoca della cessione dell'azienda in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., essendo pendente il giudizio di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva accertato detta perdurante obbligatorietà del contratto preliminare tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e dovendo pertanto ritenersi controvertibile il ricorso di un presupposto logico- giuridico essenziale ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria oggetto dell'odierno giudizio;Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 15601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la decisione di sospensione emessa dal Tribunale di Palermo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone regolamento di competenza sulla base di due motivi di impugnazione, illustrati da successiva memoria; Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione da un lato, e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dall'altro, resistono all'impugnazione in forza delle argomentazioni illustrate nelle rispettive memorie difensive depositate; [OSCURATO:SOCIETA]. - chiamata in giudizio a contraddire sulla domanda contestualmente proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli accordi contrattuali conclusi tra Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha depositato controricorso; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, instando per l'accoglimento del ricorso; considerato che, con i due motivi proposti, la società ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 337, co. 2, e 134, co. 1, c.p.c., dell'art. 111, co. 6 e 2, Cost., nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 134 c.p.c. e dell'art. 111, co. 6, Cost., per avere il Tribunale di Palermo erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 337 c.p.c., non avendo espressamente identificato le ragioni della ritenuta plausibile controvertibilità della decisione di merito del Tribunale di Palermo emessa inter partes in ordine alla perdurante efficacia delle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare di cessione di azienda concluso, in data 23/2/2011, tra Case di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; e per avere altresì ritenuto effettivamente sussistente un rapporto di stretta pregiudizialità tra detta perdurante efficacia del contratto preliminare Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 15601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri del 2011 e l'insieme delle domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in questa sede; sotto altro profilo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per aver dettato, a fondamento della decisione di sospensione assunta, una motivazione del tutto illogica e meramente apparente sulle questioni in precedenza specificamente indicate; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono fondati; osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di sospensione facoltativa del processo (disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata), la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, co. 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c., e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020, Rv. 658381 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16142 del 30/07/2015, Rv. 636387 - 01); ferma tale premessa, varrà considerare come, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, co. 2, c.p.c., debba ritenersi indefettibile e indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 15601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020, Rv. 658381 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14738 del 29/05/2019, Rv. 654053 - 01); nel caso di specie, il giudice a quo, lungi dal confrontarsi criticamente con i contenuti della sentenza di merito già pronunciata dal Tribunale di Palermo (con riguardo alla persistente efficacia dei vincoli obbligatori derivati dal contratto preliminare di cessione di azienda dedotto in giudizio dalla società attrice), ha del tutto omesso di evidenziare in modo esplicito le ragioni ritenute tali da disconoscere l'autorità di detta decisione di merito (già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante), limitandosi a rilevare l'obiettiva (astratta) controvertibilità della ridetta questione, senza assumere alcuna specifica ed esplicita posizione circa la plausibilità, nel merito, di detta controvertibilità; una simile giustificazione del provvedimento di sospensione esclude che possa ritenersene effettivamente integrata l'adeguatezza, non avendo il giudice a quo argomentato in maniera sufficiente la sussistenza dei presupposti per la relativa adozione, con il conseguente inevitabile rilievo dell'avvenuto esercizio, da parte del giudice a quo, del potere di sospensione ex art. 337 c.p.c. in modo non conforme alle previsioni di tale norma, vieppiù sulla base di un discorso giustificativo logicamente e giuridicamente incongruo; l'avvenuta sospensione del giudizio in esame al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, impone l'accoglimento del proposto regolamento, con la conseguente rimessione degli atti al Tribunale di Palermo affinché provveda alla prosecuzione del giudizio; le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. Accoglie il regolamento e dispone la prosecuzione del giudizio.Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 15601/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, Karol s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, al rimborso, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 1