CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2821/2021 , pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio pubblicata i l 4 giugno 2021 ; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], dante causa dell’intimata, chiedeva il rimborso IRPEF per le ritenute operate sulla propria pensione integrativa senza l’applicazione dei benefici recati dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005. A fronte del silenzio rifiuto dell’amministrazione Oggetto:pensione inabilità finanziaria la stessa proponeva ricorso che la CTP accoglieva, così pure come la CTR respingeva l’appello proposto dall’Agenzia. Quest’ultima, dunque, propone ricorso in cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata nonostante la regolare notifica del ricorso del 4 gennaio 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 37 e 38, d.p.r. n. 602/1973 e 19, d.lgs. n. 546/1992, non essendo state specificate le somme chieste a rimborso, ed inoltre la stessa istanza aveva ad oggetto non la richiesta di somme, ma la quantificazione di quelle da ripetersi, e ciò sebbene le domande prive di indicazioni inerenti agli estremi del versamento e degli importi relativi all’ammontare delle ritenute e degli importi richiesti a rimborso, non potrebbero considerarsi valide e non sarebbero idonee alla formazione del silenzio-rifiuto (citandosi in proposito Cass. 23/12/2009, n. 27209 e Cass. 24/10/2019, n. 27377). 2. Con il secondo motivo si denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 23, d.lgs. n. 252/2005 e 64, l. n.144/1999, in quanto ai vecchi fondi pensionistici con montanti maturati fino al 31 dicembre 2006, non si applicano i benefici previsti dalla normativa recata appunto dal predetto d.lgs. 3. Il primo motivo è fondato è dev’essere accolto. In effetti, in base a costante insegnamento di questa Corte Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (Cass. 30/11/2012, n. 21400; Cass. 21/02/2020, n. 4565). Nella specie l’istanza, come riprodotta nel ricorso, non solo non contiene gli estremi dei versamenti e tantomeno la quantificazione degli importi chiesti in restituzione, ma non è neppure inequivocabilmente rivolta all’amministrazione delle finanze, costituendo esplicitamente un atto di diffida all’INPS, soggetto che eroga il trattamento previdenziale in esame, con richiesta di rilascio di un certificato in cui si attesti il nuovo calcolo dell’aliquota fiscale alla luce del d.lgs. n. 252/2005. La missiva è altresì indirizzata all’Agenzia, ma appunto senza che vi siano specifiche richieste rivolte alla stessa, anche perché l’ultima frase in essa contenuta “La presente costituisce richiesta formale e messa in mora, con riserva di azione legale a tutela dei propri diritti, in mancanza di riscontro entro 30 giorni dalla ricezione della stessa”, pare anch’essa strettamente correlata alla diffida ed alla richiesta già riportate rivolte all’INPS (come del resto denuncia anche il termine indicato). 4. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, la cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente, con aggravio di spese in capo all’intimata soccombente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge l’originario ricorso proposto dal contribuente. Dichiara le spese dei gradi di merito compensate, e condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, che