CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Eboli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 4.11.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4.11.2021 il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di esame presentata dalla difesa, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria esclusivamente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestatogli al capo 0) dell'imputazione, annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione ai reati-fine. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 274 primo comma lett. c) cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la configurabilità delle esigenze cautelari rilevando la mancanza di attualità del pericolo di reiterazione del reato, non desumibile da circostanze lontane nel tempo né dalla gravità del reato, dovendo invece fondarsi su dati concreti ed oggettivi. Deduce pertanto che, a fronte del dato evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata che gli ultimi fatti commessi dall'indagato risalissero a circa due anni addietro, né la circostanza che il sodalizio avesse continuato ad operare nonostante gli arresti intervenuti e gli eseguiti sequestri delle sostanze stupefacenti, né l'unico, risalente precedente per furto a carico del prevenuto, né il fatto che facesse il boscaiolo valessero a controbilanciare l'assenza di attualità del pericolo emergente dall'ampio lasso temporale intercorso tra i fatti e l'emissione della misura cautelare. Lamenta altresì la contraddittorietà della suddetta motivazione rispetto al contestuale annullamento dell'ordinanza genetica con riferimento a tutti gli altri reati contestati. 3. Con successiva memoria in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'omessa prospettazione di specifici vizi della motivazione inficianti la valutazione dell'attualità e della concretezza del pericolo, la difesa ha controdedotto di avere. muovendo dal rilievo che il fatto contestato sia ampiamente risalente nel tempo, confutato puntualmente l'ordinanza impugnata, ripercorrendo le censure già svolte e concludendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non puo' essere ritenuto ammissibile. Essendo il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ricompreso fra quelli indicati dall'art. 275, terzo comma cod. proc. pen., è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', ivi prevista a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo tale, cioè, da configurare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', superabile solo attraverso la dimostrazione di elementi contrari da parte della difesa, con conseguente inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo. E poichéisecondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterror generalis non derogat priori speciali, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., ne deriva che la "attualità" e la "concretezza" del pericolo per il reato in contestazione deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato preventivamente dal legislatore, con la conseguenza che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione. Nella specie non soltanto la difesa non ha allegato alcuna ragione contraria, essendosi limitata a riprodurre massime giurisprudenziali e ad articolare censure di natura meramente contestativa, ma neppure si è confrontata con gli ulteriori indicatori posti dall'ordinanza impugnata a fondamento della prognosi recidivante, quali le modalità particolarmente allarmanti della condotta in ragione dei consistenti quantitativi di stupefacente forniti al sodalizio,. garantendone la sua stessa operatività, la mancanza di stabile attività lavorativa tale da lasciar presumere, unitamente al precedente penale a suo carico, niente affatto risalente ma successivo ai fatti in contestazione, che il crimine, eretto a sistema di vita, fosse la sua stessa fonte di sostentamento: indicatori questi che sul piano logico argomentativo risultano pienamente idonei a superare lo iato temporale tra i fatti e l'adozione della misura cautelare. Deve infatti considerarsi che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità il lasso temporale tra i fatti e la misura non è di per sé preclusivo alla configurabilità dell'attualità del pericolo, ma richiede una motivazione particolarmente approfondita in ordine alle modalità realizzative della condotta, alla personalità del soggetto e al contesto socio- ambientale, (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2:018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242), di cui il Tribunale salernitano risulta essersi fatto pienamente carico. Del tutto inconferente risulta, in ultimo, l'argomentazione difensiva secondo la quale l'ordinanza genetica è stata annullata dai giudici del riesame con riferimento ai reati-fine, atteso che il suddetto annullamento è strettamente correlato alla mancanza del quadro di gravità indiziaria, non evincibile, così come rileva il Tribunale della cautela, dalla indistinta riproduzione del materiale indiziario raccolto senza mettere in correlazione le singole risultanze con i diversi episodi in contestazione, né procedere alla ricostruzione fattuale dei reati fine e a valutare la loro riconducibilità al prevenuto. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-t