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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 ottobre 2023

Cassazione n. 29171/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25873/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di NUORO n. 503/2016 depositat o il 05/10/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Società generali appalti – So.ge.na. - s .r.l. chiese di essere ammessa al passivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].; sostenne di aver fornito alla fallita merci “ai fini della loro messa in opera nel cantiere SP 78 Bottida/Esporlatu”: segnatamente , 772 m. di barrieredi sicurezza stradale, 14 elementi terminali e 194 pali, tutti indicati in appositi documenti di trasporto; il giudice delegato escluse il credito perché non dimostrato; il tribunale di Nuoro ha respinto l’opposizione allo stato passivo e avverso la relativa decisione è stato proposto ricorso per cassazione in cinquemotivi; la curatela ha replicato con controricorso; le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

I. - i l tribunale ha respinto l’opposizione previamente rilevando che il credito non poteva dirsi provatoin base ai documenti di trasporto, perché codesti avevano avuto a oggetto merce fornita da altra società (la [OSCURATO:SOCIETA].)alla stessa So.ge.na. presso la SP 78 Bottida , e che solo uno di essi aveva fatto riferimento (ma solo nelle annotazioni) a una consegna da fare, sempre a So.ge.na.,presso la [OSCURATO:SOCIETA] di Nuoro ; ha poi aggiunto che pera l tro , anche laddove si fosse ritenuto dimostrato il dato della consegna della merce a [OSCURATO:SOCIETA], in ogni caso la prova del credito non si sarebbe potuta apprezzare, perché era stato dedotto che la merce era stata fornita per l’esecuzione di parte dei lavori di manutenzione stradale “per conto della So.ge.na.”,ma non era stato dimostrato che il materia le fornito a [OSCURATO:SOCIETA] fosse stato da questa in effetti impiegato nell’esecuzione delle opere commissionate; a quest’ultimo riguardo il tribunale ha ritenuto inidonea, per aspecificità e irrilevanza, la prova per testi articolata in sede di opposizione e inammissibile l’istanza di esibizione dell’inventario redatto dalla curatela fallimentare, essendosi trattato di istanza esplorativa e concernente documenti di cui la stessa parte interessata avrebbe potuto acquisire copia;

II. -nel primo motivo di ricorso So.ge.na. denunzia la v iolazione o falsa applicazionedegli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per la sussistenza, erroneamente non rilevata dal giudice del merito, dei requisiti di gravità precisione e concordanza degli elementi di fatto, documentali e istruttori forniti nel giudizio di primo grado; questo motivo è inammissibile in apicibus , perché tradotto in critica di merito a proposito della valutazione degli elementi indiziari.

III. -nei restanti motivi la ricorrente ulteriormente denunzia: - la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1218 cod. civ., essendo stata invertita la regola di riparto dell’onere della prova mediante imposizione al creditore dell’onere di dimostrare fatti negativi, e segnatamente il fatto della mancata posa in opera dei beni forniti; -la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il tribunale posto a fondamento della decisione fatti (quale il mancato utilizzo nelcantiere [OSCURATO:SOCIETA] dei beni consegnati) non eccepiti dal Fallimento, e per avere omesso la pronuncia sull’istanza istruttoria formulata in sede di ricorso in opposizione, tesa a confermare la consegna dei beni stessi; -la violazione o falsa applicazione degli artt. 157 e 244 cod. proc. civ. in relazione al giudizio di inammissibilità ella prova per testi; -la violazione o falsa applicazione degli artt. 210 cod. proc. civ. e 2711 cod. civ. peressere stata e rroneamente ritenut a non rilevante e non ammissibile l’istanza di esibizione dell’inventario;IV. - i l ricorso è inammissibile perché nessuno dei sopra detti ulteriori motivi attinge l’affermazione preliminare del tribunale di Nuoro, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, stando alla quale il credito era da considerare non provato nel presupposto soggettivo, essendo stato affidato a documenti di trasporto aventi a oggetto merce fornita da altra società ([OSCURATO:SOCIETA])alla medesima istante; si tratta per l’appunto di profilo preliminare al quale il giudice del merito ha ancorato la valutazione di inadempimento dell’onere della prova; e giusto o sbagliato che sia, tale profilo non è stato censurato;

V. –le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali,che liquida in 5.200,00 EUR.

Di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25873/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di NUORO n. 503/2016 depositat o il 05/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Società generali appalti – So.ge.na. - s .r.l. chiese di essere ammessa al passivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].; sostenne di aver fornito alla fallita merci “ai fini della loro messa in opera nel cantiere SP 78 Bottida/Esporlatu”: segnatamente , 772 m. di barrieredi sicurezza stradale, 14 elementi terminali e 194 pali, tutti indicati in appositi documenti di trasporto; il giudice delegato escluse il credito perché non dimostrato; il tribunale di Nuoro ha respinto l’opposizione allo stato passivo e avverso la relativa decisione è stato proposto ricorso per cassazione in cinquemotivi; la curatela ha replicato con controricorso; le parti hanno depositato memorie. Considerato che: I. - i l tribunale ha respinto l’opposizione previamente rilevando che il credito non poteva dirsi provatoin base ai documenti di trasporto, perché codesti avevano avuto a oggetto merce fornita da altra società (la [OSCURATO:SOCIETA].)alla stessa So.ge.na. presso la SP 78 Bottida , e che solo uno di essi aveva fatto riferimento (ma solo nelle annotazioni) a una consegna da fare, sempre a So.ge.na.,presso la [OSCURATO:SOCIETA] di Nuoro ; ha poi aggiunto che pera l tro , anche laddove si fosse ritenuto dimostrato il dato della consegna della merce a [OSCURATO:SOCIETA], in ogni caso la prova del credito non si sarebbe potuta apprezzare, perché era stato dedotto che la merce era stata fornita per l’esecuzione di parte dei lavori di manutenzione stradale “per conto della So.ge.na.”,ma non era stato dimostrato che il materia le fornito a [OSCURATO:SOCIETA] fosse stato da questa in effetti impiegato nell’esecuzione delle opere commissionate; a quest’ultimo riguardo il tribunale ha ritenuto inidonea, per aspecificità e irrilevanza, la prova per testi articolata in sede di opposizione e inammissibile l’istanza di esibizione dell’inventario redatto dalla curatela fallimentare, essendosi trattato di istanza esplorativa e concernente documenti di cui la stessa parte interessata avrebbe potuto acquisire copia; II. -nel primo motivo di ricorso So.ge.na. denunzia la v iolazione o falsa applicazionedegli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per la sussistenza, erroneamente non rilevata dal giudice del merito, dei requisiti di gravità precisione e concordanza degli elementi di fatto, documentali e istruttori forniti nel giudizio di primo grado; questo motivo è inammissibile in apicibus , perché tradotto in critica di merito a proposito della valutazione degli elementi indiziari. III. -nei restanti motivi la ricorrente ulteriormente denunzia: - la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1218 cod. civ., essendo stata invertita la regola di riparto dell’onere della prova mediante imposizione al creditore dell’onere di dimostrare fatti negativi, e segnatamente il fatto della mancata posa in opera dei beni forniti; -la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il tribunale posto a fondamento della decisione fatti (quale il mancato utilizzo nelcantiere [OSCURATO:SOCIETA] dei beni consegnati) non eccepiti dal Fallimento, e per avere omesso la pronuncia sull’istanza istruttoria formulata in sede di ricorso in opposizione, tesa a confermare la consegna dei beni stessi; -la violazione o falsa applicazione degli artt. 157 e 244 cod. proc. civ. in relazione al giudizio di inammissibilità ella prova per testi; -la violazione o falsa applicazione degli artt. 210 cod. proc. civ. e 2711 cod. civ. peressere stata e rroneamente ritenut a non rilevante e non ammissibile l’istanza di esibizione dell’inventario;IV. - i l ricorso è inammissibile perché nessuno dei sopra detti ulteriori motivi attinge l’affermazione preliminare del tribunale di Nuoro, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, stando alla quale il credito era da considerare non provato nel presupposto soggettivo, essendo stato affidato a documenti di trasporto aventi a oggetto merce fornita da altra società ([OSCURATO:SOCIETA])alla medesima istante; si tratta per l’appunto di profilo preliminare al quale il giudice del merito ha ancorato la valutazione di inadempimento dell’onere della prova; e giusto o sbagliato che sia, tale profilo non è stato censurato; V. –le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali,che liquida in 5.200,00 EUR. Di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rel
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