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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 24371/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Lucca; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 3 dicembre 2021 il Tribunale di Lucca, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta di proroga del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 26, comma 2, lett. a), legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione alla consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria italiana, disposta dalla Corte di appello di Aix en Provence il 13 luglio 2016 in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

La scadenza di tale termine, quindi, non consentiva l'applicazione al caso di specie del principio di specialità, così come canonizzato dall'art. 721, comma 1, cod. proc. pen., a tenore del quale: «La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, nè assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa».

Il provvedimento censurato veniva adottato dal Tribunale di Lucca sull'assunto che il termine previsto dall'art. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005 era improrogabile e non consentiva la proroga invocata nell'interesse del ricorrente, che era stato consegnato all'autorità giudiziaria italiana in esecuzione di un mandato di arresto europeo attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005 e 666 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la concessione della proroga del termine invocato nell'interesse del ricorrente, pur essendo incontroverso che tale termine non è perentorio, essendo finalizzato a prevenire un'eventuale carcerazione priva di titolo del soggetto consegnato in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di Lucca non aveva considerato che il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005 può essere prorogato in presenza di specifiche condizioni, sulle quali il giudice dell'esecuzione ha il dovere di soffermarsi, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e delle allegazioni difensive, con cui, nel caso di specie, non ci si era confrontati.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre premettere che, nel caso in esame, si controverte della possibilità di applicare il principio di specialità a [OSCURATO:PERSONA], che era stato consegnato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca sulla base di un mandato di arresto europeo concesso dalla Corte di appello di Aix en Provence il 13 luglio 2016, in conseguenza del quale il ricorrente era stato ininterrottamente detenuto fino alla data del 17 settembre 2020.

Si tratta, allora, di verificare se ricorrono le condizioni per applicare a [OSCURATO:PERSONA] la disposizione dell'art. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005, a tenore del quale il principio di specialità non si applica quando «il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno».

Osserva, in proposito, il Collegio che la disposizione dell'art. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005 regolamenta le eccezioni al principio di specialità, previsto dall'art. 721, comma 1, cod. proc. pen., per il caso in cui il soggetto, consegnato all'Italia dall'autorità giudiziaria straniera, nel nostro caso rappresentata dalla Francia, per effetto di un mandato di arresto europeo, non abbia lasciato l'Italia, decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione, avendone la possibilità.

Nel caso in esame, il termine di quarantacinque giorni decorreva dalla data di liberazione di [OSCURATO:PERSONA], individuata nel 17 settembre 2020, che veniva prorogata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca su richiesta del ricorrente, una prima volta, fino al 31 dicembre 2020 e, una seconda volta, fino al 30 giugno 2021, scaduta la quale veniva presentata una terza istanza di proroga, alla quale l'autorità giudiziaria ometteva di rispondere.

Ne consegue che, dagli atti processuali, così come richiamati nel provvedimento impugnato, si evince che il ricorrente, pur avendone la possibilità, non aveva abbondonato il territorio italiano nel termine di quarantacinque giorni prescritto dell'art. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005, rilevante ai fini dell'applicazione del principio di specialità, invocato dal ricorrente in relazione al mandato di arresto europeo controverso.3.

In questa, incontroversa, cornice, deve rilevarsi che la difesa del ricorrente non indicava quali erano le condizioni per l'ulteriore proroga del termine di 45 giorni previsto dall'art. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Né dall'atto di impugnazione sono evincibili aliunde gli elementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto da Affatigato, relativamente alla sussistenza delle condizioni per concedere la proroga del termine invocata, essendosi limitato il ricorrente a richiamare genericamente il mandato di arresto europeo per effetto del quale era stato consegnato dalla Corte di appello di Aix en Provence il 13 luglio 2016.

Ne consegue che, sotto questo profilo, la doglianza risulta prospettata in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che, com'è noto, esplica i suoi effetti preclusivi sia nel procedimento di cognizione sia nel procedimento di esecuzione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601- 01).

Ne discende che, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione lucchese faceva corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità intervenuta sull'applicazione del principio di specialità al mandato di arresto europeo, così come reinterpretato alla luce della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea.

In questo contesto, si è ribadito il principio affermato dalla Convenzione europea di estradizione del 1957, secondo cui il soggetto estradato non può essere sottoposto a un procedimento penale, condannato o altrimenti privato della libertà per fatti di reati anteriori e diversi da quelli per cui è avvenuta la consegna, salvo che per gli stessi non sia intervenuta l'estensione del mandato di arresto europeo per il quale il consegnato risulta ristretto ovvero che il soggetto consegnato si sia trattenuto volontariamente in Italia decorsi quarantacinque giorni dalla sua liberazione (Sez. 1, n. 8349 del 26/11/2013, dep. 2014, Abbinante, Rv. 259164-01; Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo, Rv. 251366-01).

A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi conclusivamente che la difesa del ricorrente si rivolgeva direttamente al Tribunale di Lucca, quale Giudice dell'esecuzione, in assenza di un provvedimento formale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, che, come detto, si era limitata a omettere di rispondere alla terza istanza di proroga del termine di cui all'art. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Lucca; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 3 dicembre 2021 il Tribunale di Lucca, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta di proroga del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 26, comma 2, lett. a), legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione alla consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria italiana, disposta dalla Corte di appello di Aix en Provence il 13 luglio 2016 in esecuzione di un mandato di arresto europeo. La scadenza di tale termine, quindi, non consentiva l'applicazione al caso di specie del principio di specialità, così come canonizzato dall'art. 721, comma 1, cod. proc. pen., a tenore del quale: «La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, nè assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa». Il provvedimento censurato veniva adottato dal Tribunale di Lucca sull'assunto che il termine previsto dall'art. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005 era improrogabile e non consentiva la proroga invocata nell'interesse del ricorrente, che era stato consegnato all'autorità giudiziaria italiana in esecuzione di un mandato di arresto europeo attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005 e 666 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la concessione della proroga del termine invocato nell'interesse del ricorrente, pur essendo incontroverso che tale termine non è perentorio, essendo finalizzato a prevenire un'eventuale carcerazione priva di titolo del soggetto consegnato in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di Lucca non aveva considerato che il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005 può essere prorogato in presenza di specifiche condizioni, sulle quali il giudice dell'esecuzione ha il dovere di soffermarsi, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e delle allegazioni difensive, con cui, nel caso di specie, non ci si era confrontati.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere che, nel caso in esame, si controverte della possibilità di applicare il principio di specialità a [OSCURATO:PERSONA], che era stato consegnato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca sulla base di un mandato di arresto europeo concesso dalla Corte di appello di Aix en Provence il 13 luglio 2016, in conseguenza del quale il ricorrente era stato ininterrottamente detenuto fino alla data del 17 settembre 2020. Si tratta, allora, di verificare se ricorrono le condizioni per applicare a [OSCURATO:PERSONA] la disposizione dell'art. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005, a tenore del quale il principio di specialità non si applica quando «il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno». Osserva, in proposito, il Collegio che la disposizione dell'art. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005 regolamenta le eccezioni al principio di specialità, previsto dall'art. 721, comma 1, cod. proc. pen., per il caso in cui il soggetto, consegnato all'Italia dall'autorità giudiziaria straniera, nel nostro caso rappresentata dalla Francia, per effetto di un mandato di arresto europeo, non abbia lasciato l'Italia, decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione, avendone la possibilità. Nel caso in esame, il termine di quarantacinque giorni decorreva dalla data di liberazione di [OSCURATO:PERSONA], individuata nel 17 settembre 2020, che veniva prorogata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca su richiesta del ricorrente, una prima volta, fino al 31 dicembre 2020 e, una seconda volta, fino al 30 giugno 2021, scaduta la quale veniva presentata una terza istanza di proroga, alla quale l'autorità giudiziaria ometteva di rispondere. Ne consegue che, dagli atti processuali, così come richiamati nel provvedimento impugnato, si evince che il ricorrente, pur avendone la possibilità, non aveva abbondonato il territorio italiano nel termine di quarantacinque giorni prescritto dell'art. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005, rilevante ai fini dell'applicazione del principio di specialità, invocato dal ricorrente in relazione al mandato di arresto europeo controverso.3. In questa, incontroversa, cornice, deve rilevarsi che la difesa del ricorrente non indicava quali erano le condizioni per l'ulteriore proroga del termine di 45 giorni previsto dall'art. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Né dall'atto di impugnazione sono evincibili aliunde gli elementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto da Affatigato, relativamente alla sussistenza delle condizioni per concedere la proroga del termine invocata, essendosi limitato il ricorrente a richiamare genericamente il mandato di arresto europeo per effetto del quale era stato consegnato dalla Corte di appello di Aix en Provence il 13 luglio 2016. Ne consegue che, sotto questo profilo, la doglianza risulta prospettata in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che, com'è noto, esplica i suoi effetti preclusivi sia nel procedimento di cognizione sia nel procedimento di esecuzione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601- 01). Ne discende che, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione lucchese faceva corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità intervenuta sull'applicazione del principio di specialità al mandato di arresto europeo, così come reinterpretato alla luce della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea. In questo contesto, si è ribadito il principio affermato dalla Convenzione europea di estradizione del 1957, secondo cui il soggetto estradato non può essere sottoposto a un procedimento penale, condannato o altrimenti privato della libertà per fatti di reati anteriori e diversi da quelli per cui è avvenuta la consegna, salvo che per gli stessi non sia intervenuta l'estensione del mandato di arresto europeo per il quale il consegnato risulta ristretto ovvero che il soggetto consegnato si sia trattenuto volontariamente in Italia decorsi quarantacinque giorni dalla sua liberazione (Sez. 1, n. 8349 del 26/11/2013, dep. 2014, Abbinante, Rv. 259164-01; Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo, Rv. 251366-01). A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi conclusivamente che la difesa del ricorrente si rivolgeva direttamente al Tribunale di Lucca, quale Giudice dell'esecuzione, in assenza di un provvedimento formale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, che, come detto, si era limitata a omettere di rispondere alla terza istanza di proroga del termine di cui all'art. 26, comma 2, lett. a), legge n. 69 del 2005, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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