CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 1979
Cassazione n. 27223/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1979 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricors.o proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa diretta a ribadire ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti oggettivi del reato contestato (anche con specifico riguardo alla finalizzazione della condotta, si veda da pag. 3 e in particolare pag. 4 primo capoverso), alla indifferenza del rilievo prospettato con riguardo alla condotta del 31 gennaio 2019 ( si veda il secondo capoverso di pag. 4), alla negata compensazione delle spese liquidate in favore della parte civile ( coerentemente fondata sulla sostanziale soccombenza del ricorrente rispetto agli snodi essenziali dell'imputazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.