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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 29448/2026

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Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso (aventirispettivamente ad oggetto la rinnovazione dell'istruttoria in appello,l'affermazione di responsabilità dell'imputato, l'applicazione dell'esimente di cuiall'art. 131bis cod. proc. pen.) difettano della necessaria specificità, in quanto, daun lato, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamentevalutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, non contenenti specifica critica delleargomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] inoltre che il secondo e il quarto motivo non sono consentiti perché,senza indicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tendono ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 4-6),dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che il terzo motivo, con cui si denuncia carenza di motivazione, ègenerico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581,comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dellasentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono allabase della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione diindividuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;Rilevato che il quinto motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione inrelazione al diniego delle attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., della sospensione della pena e della non menzione, èmanifestamente infondato in quanto la sentenza (pag. 6-7) su ciascuno dei puntiindicati è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esamedelle deduzioni difensive;Rilevato che la memoria depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal difensore del ricorrentenon aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilitàdel ricorso;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso (aventirispettivamente ad oggetto la rinnovazione dell'istruttoria in appello,l'affermazione di responsabilità dell'imputato, l'applicazione dell'esimente di cuiall'art. 131bis cod. proc. pen.) difettano della necessaria specificità, in quanto, daun lato, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamentevalutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, non contenenti specifica critica delleargomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] inoltre che il secondo e il quarto motivo non sono consentiti perché,senza indicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tendono ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 4-6),dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che il terzo motivo, con cui si denuncia carenza di motivazione, ègenerico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581,comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dellasentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono allabase della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione diindividuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;Rilevato che il quinto motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione inrelazione al diniego delle attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., della sospensione della pena e della non menzione, èmanifestamente infondato in quanto la sentenza (pag. 6-7) su ciascuno dei puntiindicati è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esamedelle deduzioni difensive;Rilevato che la memoria depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal difensore del ricorrentenon aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilitàdel ricorso;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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