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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02631/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23081/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Tacito, n. 23. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 1001/14/2014, depositata in data 19 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La società contribuente riceveva notifica di tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007, in relazione ad IRES, IVA e IRAP; segnatamente, con gli avvisi n.

TK3033001767, n.

TK3033001774 e n.

TK3033001784, l’ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRES –altro, IVA –altro, IRAP 2005, 2006, 2007 contestava alla contribuente sia la deducibilità delle quote di ammortamento di capannoni industriali, estranee alla prescrizione normativa di cui all’art. 102, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che il recupero di componenti positivi di reddito in ragione della accertata concessione a favore di terzi.

Solo per l’anno 2007, contestava altresì la deducibilità di componenti negativi di reddito poiché trattavasi di costi utilizzati promiscuamente da terzi.

2. Avverso detti avvisi di accertamento, la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p.

Roma; si costituiva l’ufficio deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dei ricorsi.

3. La C.t.p., con sentenza n. 370/5/2012, previa riunione, accoglieva i ricorsi della contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva la contribuente, resistendo ai rilievi di parte e chiedendo il rigetto del gravame. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1001/14/2014, depositata in data 19 febbraio 2014, accoglieva il gravame dell’ufficio e compensava le spese di giudizio, così riformando l’operato del giudice di prime cure.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi.

L’ufficiosi è costituito tardivamente al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370,primo comma, cod. proc. civ ., rimanendo intimato.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

2. Con memoria depositata in data 5 gennaio 2023, la contribuente ha manifestato l’intenzione di aderire al condono di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 esponendo che il procedimento era stato definito in primo grado dalla C.t.p. di Roma con sentenza n.370/5/12 di accoglimento del ricorso proposto per l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e, successivamente riformata, a seguito di appello dell'Agenzia delle Entrate con la sentenza della C.t.r. del Lazio n.1001/14/14.

Pertanto, a seguito del tempestivo deposito dell'istanza di sospensione del processo, ai sensi dell'art.5, comma 10, della legge 31 agosto 2022 n.130, e ricorrendone i requisiti normativi, occorre provvedere in conformità, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il processo ai sensi dell'art.5, commi 7 e 10, della legge 31

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23081/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Tacito, n. 23. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1001/14/2014, depositata in data 19 febbraio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società contribuente riceveva notifica di tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007, in relazione ad IRES, IVA e IRAP; segnatamente, con gli avvisi n. TK3033001767, n. TK3033001774 e n. TK3033001784, l’ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES –altro, IVA –altro, IRAP 2005, 2006, 2007 contestava alla contribuente sia la deducibilità delle quote di ammortamento di capannoni industriali, estranee alla prescrizione normativa di cui all’art. 102, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che il recupero di componenti positivi di reddito in ragione della accertata concessione a favore di terzi. Solo per l’anno 2007, contestava altresì la deducibilità di componenti negativi di reddito poiché trattavasi di costi utilizzati promiscuamente da terzi. 2. Avverso detti avvisi di accertamento, la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. Roma; si costituiva l’ufficio deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dei ricorsi. 3. La C.t.p., con sentenza n. 370/5/2012, previa riunione, accoglieva i ricorsi della contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva la contribuente, resistendo ai rilievi di parte e chiedendo il rigetto del gravame. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1001/14/2014, depositata in data 19 febbraio 2014, accoglieva il gravame dell’ufficio e compensava le spese di giudizio, così riformando l’operato del giudice di prime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. L’ufficiosi è costituito tardivamente al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370,primo comma, cod. proc. civ ., rimanendo intimato. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 2. Con memoria depositata in data 5 gennaio 2023, la contribuente ha manifestato l’intenzione di aderire al condono di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 esponendo che il procedimento era stato definito in primo grado dalla C.t.p. di Roma con sentenza n.370/5/12 di accoglimento del ricorso proposto per l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e, successivamente riformata, a seguito di appello dell'Agenzia delle Entrate con la sentenza della C.t.r. del Lazio n.1001/14/14. Pertanto, a seguito del tempestivo deposito dell'istanza di sospensione del processo, ai sensi dell'art.5, comma 10, della legge 31 agosto 2022 n.130, e ricorrendone i requisiti normativi, occorre provvedere in conformità, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. Sospende il processo ai sensi dell'art.5, commi 7 e 10, della legge 31