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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38381/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale era stata applicata allo stesso la misura della custodia cautelare in carcere perché indagato per i delitti di cui al capo 1) (art. 628, comma primo, terzo, n. 1) e 4), cod. pen.) e 2) (art. 61, n. 2, art. 110 cod. pen., art. 7 della

I. n. 895 del 1967).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente ha dedotto inosservanza e falsa applicazione della legge penale, violazione di norme processuali con riferimento agli art. 273, 274, 275, 275-bis cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli art. 192 cod. proc. pen., artt. 628, comma primo e terzo, n. 1) e 4) e 61 n.2) cod. pen. e art. 4 e 7 della

I. n. 895 del 1967.

I gravi indizi di colpevolezza a carico del Tomasello, quanto alla rapina commessa dall'Hasni, sarebbero da individuare nei quattro passaggi con la macchina intestata alla madre, ripresi da telecamere di sorveglianza, nei pressi del luogo della rapina.

Gli altri elementi richiamati nell'ordinanza applicativa della misura sono semplicemente supposti secondo un criterio di plausibilità, con particolare riferimento all'avvenuta consegna da parte del Tomasello dell'arma con la quale Hasni minacciava la persona offesa. [OSCURATO:PERSONA], a fronte di elementi poco significativi, ha fornito in sede di interrogatorio chiarimenti idonei a contestare l'ipotesi accusatoria quanto al proprio incontro con Hasni e alla consegna di un bidoncino bianco contenente benzina.

Il Tribunale ha dato per assolutamente certo che in quel momento il Tomasello avesse consegnato un'arma, senza alcun elemento di riscontro concreto, attestandosi su di una valutazione ipotetica e di alta probabilità.

Deduce ancora il ricorrente come risulta violato il principio dell'onere della prova quanto all'ipotesi accusatoria, con motivazione del tutto illogica e contraddittoria anche nel fornire giustificazione alla azione del Tomasello (rendere meno pesante la posizione dell'Hasni nel caso venisse fermato considerato che era evaso dagli arresti domiciliari).

Veniva, infine, dedotta la violazione di legge quanto alla contestazione elevata in tema di armi di cui al capo 2); l'arma non è mai stata ritrovata, non può in alcun modo essere ricostruito il tipo di arma ed il suo effettivo possesso, potendo al massimo, attesa la descrizione della condotta da parte della persona offesa, integrare una aggravante del reato principale e non un autonomo titolo di reato.

Quanto alle esigenze cautelari è stata illogicamente negata la misura degli arresti domiciliari, anche ai sensi dell'art. 275-bis cod. proc. pen. tra l'altro equivocando la posizione del Tomasello con quella dell'Hasni, così rendendo di fatto una motivazione apparente

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il provvedimento impugnato venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve dunque essere dichiarato inammissibile.

2. Quanto all'unico motivo di ricorso proposto, con il quale è stata dedotta apparenza della motivazione in ordine all'effettiva ricorrenza di indizi di colpevolezza, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 -01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano).

3. È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità, dunque, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).

4. In sostanza la difesa, anche con il ricorso per cassazione, sebbene in modo articolato e approfondito, si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento: - al contenuto delle video riprese; - ai contatti immortalati tra Tonnasello e Hasni poco prima della rapina; - al passaggio ingiustificato per diverse volte del ricorrente nella zona antistante il bar al cui esterno veniva perpetrata la rapina, immediatamente dopo il contatto intervenuto con Hasni (che aggrediva la persona offesa puntando una pistola alla tempia).

Il Tribunale nel considerare la posizione del Tomasello ha fornito una ricostruzione ampia e logicamente articolata di una serie di elementi caratterizzati da una rilevantissima portata indiziaria, rappresentati: - dalla presenza ingiustificata sui luoghi della rapina in orario notturno; - dal ripetuto passaggio di fronte al luogo dove sarebbe stata posta in essere, poco dopo, la rapina; - dal contatto con l'Hasni proprio nella stessa zona, in assenza di riscontrabili giustificazioni da parte del Tomasello; - dalla considerazione della personalità dei due imputati e dei rapporti costanti non solo tra gli stessi, ma anche con il padre del Tomasello.

Tutti elementi estremamente significativi e rilevanti in relazione alla fase fluida e in progressione delle indagini in corso, con i quali oggettivamente il ricorrente non si confronta, semplicemente proponendo una lettura alternativa, del tutto priva di valide giustificazioni, quanto alla propria presenza sui luoghi e al contatto con Hasni immediatamente prima della rapina dallo stesso inequivocabilmente posta in essere, come emerso sia dalle riprese delle telecamere di sorveglianza poste sui luoghi, che dal riconoscimento effettuato dalla persona offesa.

Le considerazioni in ordine al plausibile passaggio dell'arma, alla volontà di evitare controlli in presenza di armi, al coordinamento per effettuare la rapina da parte dei diversi soggetti coinvolti (due dei quali riconosciuti), si presentano quale logico sviluppo argomentativo nell'ambito di un'ampia considerazione di verosimiglianza rispetto ai fatti indagati sia quanto alla contestata rapina, sia in relazione ai connessi reati di detenzione e porto dell'arma.

In tal senso appare articolata, priva di aporie e chiara la motivazione del Tribunale anche quanto alla considerazione delle giustificazioni allegate dal Tomasello, che sono risultate non solo del tutto indimostrate, ma anche sfornite di qualsiasi principio di prova per poterle ritenere anche minimamente attendibili e rilevanti.

Non è, dunque, riscontrabile alcuna violazione di legge, né l'assenza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il ricorrente, poi, non si confronta con l'ampia motivazione del Tribunale quanto alla descrizione della condotta, dei diversi ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti, dell'evidente abitudine degli stessi ad agire simultaneamente, elemento questo da considerare a valenza esponenziale e significativa quanto al pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie, tanto da escludere la possibile applicazione di diversa misura cautelare.

Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con l'ampia e logica motivazione, semplicemente limitandosi a reiterare il motivo di appello sul punto.

7. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale era stata applicata allo stesso la misura della custodia cautelare in carcere perché indagato per i delitti di cui al capo 1) (art. 628, comma primo, terzo, n. 1) e 4), cod. pen.) e 2) (art. 61, n. 2, art. 110 cod. pen., art. 7 della I. n. 895 del 1967). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto inosservanza e falsa applicazione della legge penale, violazione di norme processuali con riferimento agli art. 273, 274, 275, 275-bis cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli art. 192 cod. proc. pen., artt. 628, comma primo e terzo, n. 1) e 4) e 61 n.2) cod. pen. e art. 4 e 7 della I. n. 895 del 1967. I gravi indizi di colpevolezza a carico del Tomasello, quanto alla rapina commessa dall'Hasni, sarebbero da individuare nei quattro passaggi con la macchina intestata alla madre, ripresi da telecamere di sorveglianza, nei pressi del luogo della rapina. Gli altri elementi richiamati nell'ordinanza applicativa della misura sono semplicemente supposti secondo un criterio di plausibilità, con particolare riferimento all'avvenuta consegna da parte del Tomasello dell'arma con la quale Hasni minacciava la persona offesa. [OSCURATO:PERSONA], a fronte di elementi poco significativi, ha fornito in sede di interrogatorio chiarimenti idonei a contestare l'ipotesi accusatoria quanto al proprio incontro con Hasni e alla consegna di un bidoncino bianco contenente benzina. Il Tribunale ha dato per assolutamente certo che in quel momento il Tomasello avesse consegnato un'arma, senza alcun elemento di riscontro concreto, attestandosi su di una valutazione ipotetica e di alta probabilità. Deduce ancora il ricorrente come risulta violato il principio dell'onere della prova quanto all'ipotesi accusatoria, con motivazione del tutto illogica e contraddittoria anche nel fornire giustificazione alla azione del Tomasello (rendere meno pesante la posizione dell'Hasni nel caso venisse fermato considerato che era evaso dagli arresti domiciliari). Veniva, infine, dedotta la violazione di legge quanto alla contestazione elevata in tema di armi di cui al capo 2); l'arma non è mai stata ritrovata, non può in alcun modo essere ricostruito il tipo di arma ed il suo effettivo possesso, potendo al massimo, attesa la descrizione della condotta da parte della persona offesa, integrare una aggravante del reato principale e non un autonomo titolo di reato. Quanto alle esigenze cautelari è stata illogicamente negata la misura degli arresti domiciliari, anche ai sensi dell'art. 275-bis cod. proc. pen. tra l'altro equivocando la posizione del Tomasello con quella dell'Hasni, così rendendo di fatto una motivazione apparente 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il provvedimento impugnato venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve dunque essere dichiarato inammissibile. 2. Quanto all'unico motivo di ricorso proposto, con il quale è stata dedotta apparenza della motivazione in ordine all'effettiva ricorrenza di indizi di colpevolezza, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 -01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano). 3. È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità, dunque, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). 4. In sostanza la difesa, anche con il ricorso per cassazione, sebbene in modo articolato e approfondito, si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento: - al contenuto delle video riprese; - ai contatti immortalati tra Tonnasello e Hasni poco prima della rapina; - al passaggio ingiustificato per diverse volte del ricorrente nella zona antistante il bar al cui esterno veniva perpetrata la rapina, immediatamente dopo il contatto intervenuto con Hasni (che aggrediva la persona offesa puntando una pistola alla tempia). Il Tribunale nel considerare la posizione del Tomasello ha fornito una ricostruzione ampia e logicamente articolata di una serie di elementi caratterizzati da una rilevantissima portata indiziaria, rappresentati: - dalla presenza ingiustificata sui luoghi della rapina in orario notturno; - dal ripetuto passaggio di fronte al luogo dove sarebbe stata posta in essere, poco dopo, la rapina; - dal contatto con l'Hasni proprio nella stessa zona, in assenza di riscontrabili giustificazioni da parte del Tomasello; - dalla considerazione della personalità dei due imputati e dei rapporti costanti non solo tra gli stessi, ma anche con il padre del Tomasello. Tutti elementi estremamente significativi e rilevanti in relazione alla fase fluida e in progressione delle indagini in corso, con i quali oggettivamente il ricorrente non si confronta, semplicemente proponendo una lettura alternativa, del tutto priva di valide giustificazioni, quanto alla propria presenza sui luoghi e al contatto con Hasni immediatamente prima della rapina dallo stesso inequivocabilmente posta in essere, come emerso sia dalle riprese delle telecamere di sorveglianza poste sui luoghi, che dal riconoscimento effettuato dalla persona offesa. Le considerazioni in ordine al plausibile passaggio dell'arma, alla volontà di evitare controlli in presenza di armi, al coordinamento per effettuare la rapina da parte dei diversi soggetti coinvolti (due dei quali riconosciuti), si presentano quale logico sviluppo argomentativo nell'ambito di un'ampia considerazione di verosimiglianza rispetto ai fatti indagati sia quanto alla contestata rapina, sia in relazione ai connessi reati di detenzione e porto dell'arma. In tal senso appare articolata, priva di aporie e chiara la motivazione del Tribunale anche quanto alla considerazione delle giustificazioni allegate dal Tomasello, che sono risultate non solo del tutto indimostrate, ma anche sfornite di qualsiasi principio di prova per poterle ritenere anche minimamente attendibili e rilevanti. Non è, dunque, riscontrabile alcuna violazione di legge, né l'assenza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente, poi, non si confronta con l'ampia motivazione del Tribunale quanto alla descrizione della condotta, dei diversi ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti, dell'evidente abitudine degli stessi ad agire simultaneamente, elemento questo da considerare a valenza esponenziale e significativa quanto al pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie, tanto da escludere la possibile applicazione di diversa misura cautelare. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con l'ampia e logica motivazione, semplicemente limitandosi a reiterare il motivo di appello sul punto. 7. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per g
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