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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19347/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 12 33 9 /20 1 6 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC : [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’ A vvocatura G enerale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - resistente – avversola sentenza d ella Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5863/01/2015depositata in data 11 / 11 /20 1 5 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: accertamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva contro l'avviso di accertamento notificato perIrpef, Iva ed Irap 2007 con il quale l'Ufficio, sulla base dello scostamentodei ricavi dichiarati rispetto a quelli determinati con lametodologia degli studi di settore, rideterminava i tributi dovuti perl'annualità in parola; - la CTP di Viterbo annullava l’avviso d'accertamento; appellava l'Ufficio; - con la pronuncia qui gravata il giudice dell'impugnazione ha accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria poiché ha ritenutoda un lato motivato l ’ at t o impugnato; dall'altro ha ritenuto che la contribuente non abbia fornito prova adeguate dei propri assuntilimitatosi ad addurre giustificazioni generiche quali la crisi del settore ; le stesse, secondo la sentenza gravata , risultano in concreto recessive di fronte agli elementi dedotti dall'Amministrazione quali la presenza di beni strumentali , l'antieconomicità dell'attività (reddito mensile dichiarato di soli 600,00€), le anomalie nella redazione dello studio di settore come la presenza di rimanenze iniziali per il periodo 2007 senza l'indicazionedi rimanenze finali nel precedente periodo 2006, oltre all'esistenzadella discrasia tra costi e ricavi dichiarati in un periodo incui non era ancora presente la crisi del settore; - ricorre a questa Corte il contribuente con tre motivi di impugnazione; - l’Agenzia delle entrate ha unicamente depositato atto di costituzionein vista della pubblica udienza; Consideratoche: - il primo motivo si incentra sull’ om esso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere il giudice del gravame omesso di esaminare la sussistenza delle graviincongruenze tra ricavi e compensi e corrispettivi dichiarati equelli desumibili dagli studi di settore; - il motivo non può trovare accoglimento; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - la censura prevista dal novellato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia : così Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 14802del 2017); - non possono quindi considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso,comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativogiudizio (Cass. n. 10525 del 2022); - nel presente caso, parte ricorrente deduce com e fatto storico del quale sarebbe stato omesso l'esame la mancata presa in considerazione della sussistenza della grave incongruenza tra ricavicompensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studidi settore; - invero, non può ritenersi mancato esame del fatto storico il non avere la CTR pronunciato sull’eccezione proposta nei gradi di merito relativa alla insussistenza del grave scostamento delle risultanze dichiarative dai dati indicati dagli studi di settore, dovendo tale vizio semmai farsi valere quale mancata pronuncia inordine a una violazione di legge e comunque non rivestendo la sussistenza o meno di tale grave scostamento fatto storico naturalisticonel senso in cui è inteso dall’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; - il riferimento alla mancata valutazione delle gravi incongruenze, checonsistono in condizioni di legittimità legale dell’accertamento fondato su studi di settore, è quindi inappropriato anche dal Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 momentoche tale doglianza andava semmai proposta – e così non èstato - quale violazione di legge; - come è noto, in tema di ricorso per cassazione, è in ogni caso inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo possibile la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto,che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione ai quale si deve decidere, e il mancato esame di un fatto storico decisivoche suppone non esaminato proprio il fatto decisivo; - il secondo motivo di gravame deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice dell'appello posto alla base della propria decisione fatti contrari rispetto a quelliche erano stati espressamente riconosciuti esistenti e quindi non contestati dall' A mministrazione finanziaria vale a dire la situazionedi oggettiv a difficoltà nello svolgimento dell'attività da partedel contribuente sia per ragioni strettamente attinenti alla propriaattività sia per ragioni collegate alla crisi del settore edilizio nelquale egli operava ; - il motivo è inammissibile; - lo stesso infatti ripropone in sostanza censure di puro merito il cui scrutinionon può compiersi in questa sede di legittimità; - comunque, non può qui ragionarsi in termini di violazione degli artt.115 e 116, c .p.c. che, invero, non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 (elementidi prova soggetti invece a valutazione ; in argomento si vedaCass. civ., 29 marzo 2022, n. 10016); - in ultimo, neppure costituisce non contestazione l’avere da parte dell’Ufficio in parte accolto le osservazioni, come scrive la CTR, riducendo la pretesa.

Tale riduzione quantitativa, una volta operata in parte dell’Ufficio, certo non legittimava il giudice del merito a riconoscerla nuovamente – pena la sua illegittima moltiplicazione – come ragione idonea a giungere all’annullamento,stavolta in toto , della pretesa di maggiori tributi ; - i l terzo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione e falsaapplicazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, dell’art. 62 sexies c.3 del d.L. n. 331 del 1993 e dell’art. 39 c. 1 lett.d) del d.P.R.n. 600 del 1973 per avere il giudice del merito mancato di ritenere illegittim o in quanto non correttamente motivat o in maniera puntuale l'avviso di accertamento impugnato, in particolare non valutando correttamente il fatto che l' U fficio non aveva fornito alcuna spiegazione del perché le giustificazioni offerte dal contribuente non erano state ritenute sufficienti ad annullare la pretesa ma unicamente ido ne e a ridurla essendo le motivazioniaddotte nell'invito a comparire esattamente identiche aquelle di cui all'avviso di accertamento; - il motivo è inammissibile; - invero lo stesso è difettoso quanto a specificità e localizzazione dal momento che la trascrizione unicamente di alcune righe sia dell'avviso di accertamento sia dell'invito a comparire operate a pag. 16 del ricorso non consentono a questa Corte di avere contezzadell'intero apparato motivazionale dell'atto impugnato e cometale di valutare o meno la sussistenza del vizio denunciato; - come è noto, i requisiti di contenuto – forma dei motivi di ricorso per cassazione, previsti, a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1, c.p.c., n. 3, n.4 e n. 6, devono essere assolti necessariamentecon ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, "dovendo il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 ricorrentespecificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnataindicando precisamente i fatti processuali alla base del viziodenunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorsoin quale fascicolo esso si trovi ed in quale fase processuale siastato depositato" (Cass. n. 29093 del 2018).

Ne consegue che il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza (ora principio di specificità e localizzazione) ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., all'integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito, che si assumono rilevanti ai fini della decisione, con riferimentoalle singole censure illustrate in ricorso o ad indicare esattamentenel ricorso in quale fascicolo è possibile rinvenire tali atti,ed in quale fase del giudizio di merito siano stati depositati.

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che nel giudiziotributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censurila sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazionedi un atto impositivo (avviso di accertamento, cartella dipagamento ecc.), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti "testualmente" i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica"esclusivamente" in base al ricorso medesimo, essendo il predettoavviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cuilegittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (Cass. n. 8312 del 2013; Cass. n. 9536 del 2013; Cass. n. 3289 del 2014; Cass. n. 16147 del 2017).

A tale onere processuale il ricorrente non risulta avere ottemperato, così impedendoa questo giudice di L egittimità ogni valutazione (Cass.n.2928 del 2015) ; - n ella fattispecie, fermo restando che quanto al fine della valutazionedelle censure, sarebbe stato necessario esaminare il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 contenuto dell'atto impugnato nella sua integralità, in ogni caso dallalettura delle righe di cui si è detto dell’atto in parola si evince come – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - l'AmministrazioneFinanziaria abbia realtà motivato, rispondendo quindialle contestazioni del contribuente formulate in seguito alla notificadell'invito a comparire, in ordine alle ragioni che l'hanno indottaa ridurre la pretesa - s crive infatti l’Ufficio che “dopo aver esaminato la documentazione presentata ritiene di non poter accogliere la richiesta di annullamento totale dell'invito trasmesso ma solo di rimodulare eventualmentela pretesa tributaria” : ebbene, con ciò si dimostra come l'Ufficio abbia tenuto effettivamente conto delle doglianze espressa dal contribuente nella fase endo - procedimentale, accogliendole in parte tant’è che l’originaria pretesa ne è uscita ridimensionata.Nondimeno, tale riduzione quantitativa, una volta operata in parte dell’Ufficio, certo non vincolava lo stesso a riconoscerla ulteriormente come ragione idonea a giungere all’annullamentoin toto della pretesa; - conclusivamente , il ricorso è rigettato; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite stante la mancata costituzionedella parte intimata; p.q.m. riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 12 33 9 /20 1 6 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC : [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’ A vvocatura G enerale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - resistente – avversola sentenza d ella Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5863/01/2015depositata in data 11 / 11 /20 1 5 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: accertamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva contro l'avviso di accertamento notificato perIrpef, Iva ed Irap 2007 con il quale l'Ufficio, sulla base dello scostamentodei ricavi dichiarati rispetto a quelli determinati con lametodologia degli studi di settore, rideterminava i tributi dovuti perl'annualità in parola; - la CTP di Viterbo annullava l’avviso d'accertamento; appellava l'Ufficio; - con la pronuncia qui gravata il giudice dell'impugnazione ha accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria poiché ha ritenutoda un lato motivato l ’ at t o impugnato; dall'altro ha ritenuto che la contribuente non abbia fornito prova adeguate dei propri assuntilimitatosi ad addurre giustificazioni generiche quali la crisi del settore ; le stesse, secondo la sentenza gravata , risultano in concreto recessive di fronte agli elementi dedotti dall'Amministrazione quali la presenza di beni strumentali , l'antieconomicità dell'attività (reddito mensile dichiarato di soli 600,00€), le anomalie nella redazione dello studio di settore come la presenza di rimanenze iniziali per il periodo 2007 senza l'indicazionedi rimanenze finali nel precedente periodo 2006, oltre all'esistenzadella discrasia tra costi e ricavi dichiarati in un periodo incui non era ancora presente la crisi del settore; - ricorre a questa Corte il contribuente con tre motivi di impugnazione; - l’Agenzia delle entrate ha unicamente depositato atto di costituzionein vista della pubblica udienza; Consideratoche: - il primo motivo si incentra sull’ om esso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere il giudice del gravame omesso di esaminare la sussistenza delle graviincongruenze tra ricavi e compensi e corrispettivi dichiarati equelli desumibili dagli studi di settore; - il motivo non può trovare accoglimento; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - la censura prevista dal novellato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia : così Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 14802del 2017); - non possono quindi considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso,comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativogiudizio (Cass. n. 10525 del 2022); - nel presente caso, parte ricorrente deduce com e fatto storico del quale sarebbe stato omesso l'esame la mancata presa in considerazione della sussistenza della grave incongruenza tra ricavicompensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studidi settore; - invero, non può ritenersi mancato esame del fatto storico il non avere la CTR pronunciato sull’eccezione proposta nei gradi di merito relativa alla insussistenza del grave scostamento delle risultanze dichiarative dai dati indicati dagli studi di settore, dovendo tale vizio semmai farsi valere quale mancata pronuncia inordine a una violazione di legge e comunque non rivestendo la sussistenza o meno di tale grave scostamento fatto storico naturalisticonel senso in cui è inteso dall’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; - il riferimento alla mancata valutazione delle gravi incongruenze, checonsistono in condizioni di legittimità legale dell’accertamento fondato su studi di settore, è quindi inappropriato anche dal Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 momentoche tale doglianza andava semmai proposta – e così non èstato - quale violazione di legge; - come è noto, in tema di ricorso per cassazione, è in ogni caso inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo possibile la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto,che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione ai quale si deve decidere, e il mancato esame di un fatto storico decisivoche suppone non esaminato proprio il fatto decisivo; - il secondo motivo di gravame deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice dell'appello posto alla base della propria decisione fatti contrari rispetto a quelliche erano stati espressamente riconosciuti esistenti e quindi non contestati dall' A mministrazione finanziaria vale a dire la situazionedi oggettiv a difficoltà nello svolgimento dell'attività da partedel contribuente sia per ragioni strettamente attinenti alla propriaattività sia per ragioni collegate alla crisi del settore edilizio nelquale egli operava ; - il motivo è inammissibile; - lo stesso infatti ripropone in sostanza censure di puro merito il cui scrutinionon può compiersi in questa sede di legittimità; - comunque, non può qui ragionarsi in termini di violazione degli artt.115 e 116, c .p.c. che, invero, non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 (elementidi prova soggetti invece a valutazione ; in argomento si vedaCass. civ., 29 marzo 2022, n. 10016); - in ultimo, neppure costituisce non contestazione l’avere da parte dell’Ufficio in parte accolto le osservazioni, come scrive la CTR, riducendo la pretesa. Tale riduzione quantitativa, una volta operata in parte dell’Ufficio, certo non legittimava il giudice del merito a riconoscerla nuovamente – pena la sua illegittima moltiplicazione – come ragione idonea a giungere all’annullamento,stavolta in toto , della pretesa di maggiori tributi ; - i l terzo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione e falsaapplicazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, dell’art. 62 sexies c.3 del d.L. n. 331 del 1993 e dell’art. 39 c. 1 lett.d) del d.P.R.n. 600 del 1973 per avere il giudice del merito mancato di ritenere illegittim o in quanto non correttamente motivat o in maniera puntuale l'avviso di accertamento impugnato, in particolare non valutando correttamente il fatto che l' U fficio non aveva fornito alcuna spiegazione del perché le giustificazioni offerte dal contribuente non erano state ritenute sufficienti ad annullare la pretesa ma unicamente ido ne e a ridurla essendo le motivazioniaddotte nell'invito a comparire esattamente identiche aquelle di cui all'avviso di accertamento; - il motivo è inammissibile; - invero lo stesso è difettoso quanto a specificità e localizzazione dal momento che la trascrizione unicamente di alcune righe sia dell'avviso di accertamento sia dell'invito a comparire operate a pag. 16 del ricorso non consentono a questa Corte di avere contezzadell'intero apparato motivazionale dell'atto impugnato e cometale di valutare o meno la sussistenza del vizio denunciato; - come è noto, i requisiti di contenuto – forma dei motivi di ricorso per cassazione, previsti, a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1, c.p.c., n. 3, n.4 e n. 6, devono essere assolti necessariamentecon ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, "dovendo il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 ricorrentespecificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnataindicando precisamente i fatti processuali alla base del viziodenunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorsoin quale fascicolo esso si trovi ed in quale fase processuale siastato depositato" (Cass. n. 29093 del 2018). Ne consegue che il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza (ora principio di specificità e localizzazione) ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., all'integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito, che si assumono rilevanti ai fini della decisione, con riferimentoalle singole censure illustrate in ricorso o ad indicare esattamentenel ricorso in quale fascicolo è possibile rinvenire tali atti,ed in quale fase del giudizio di merito siano stati depositati. Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che nel giudiziotributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censurila sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazionedi un atto impositivo (avviso di accertamento, cartella dipagamento ecc.), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti "testualmente" i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica"esclusivamente" in base al ricorso medesimo, essendo il predettoavviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cuilegittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (Cass. n. 8312 del 2013; Cass. n. 9536 del 2013; Cass. n. 3289 del 2014; Cass. n. 16147 del 2017). A tale onere processuale il ricorrente non risulta avere ottemperato, così impedendoa questo giudice di L egittimità ogni valutazione (Cass.n.2928 del 2015) ; - n ella fattispecie, fermo restando che quanto al fine della valutazionedelle censure, sarebbe stato necessario esaminare il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 contenuto dell'atto impugnato nella sua integralità, in ogni caso dallalettura delle righe di cui si è detto dell’atto in parola si evince come – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - l'AmministrazioneFinanziaria abbia realtà motivato, rispondendo quindialle contestazioni del contribuente formulate in seguito alla notificadell'invito a comparire, in ordine alle ragioni che l'hanno indottaa ridurre la pretesa - s crive infatti l’Ufficio che “dopo aver esaminato la documentazione presentata ritiene di non poter accogliere la richiesta di annullamento totale dell'invito trasmesso ma solo di rimodulare eventualmentela pretesa tributaria” : ebbene, con ciò si dimostra come l'Ufficio abbia tenuto effettivamente conto delle doglianze espressa dal contribuente nella fase endo - procedimentale, accogliendole in parte tant’è che l’originaria pretesa ne è uscita ridimensionata.Nondimeno, tale riduzione quantitativa, una volta operata in parte dell’Ufficio, certo non vincolava lo stesso a riconoscerla ulteriormente come ragione idonea a giungere all’annullamentoin toto della pretesa; - conclusivamente , il ricorso è rigettato; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite stante la mancata costituzionedella parte intimata; p.q.m. riget
Sentenza Cassazione n. 19347/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris