CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 18922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. • Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11/09/2020 la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 1), riqualificata la condotta come bancarotta documentale semplice, nonché in ordine al reato di bancarotta preferenziale di cui al capo 2), per essere tali reati estinti per prescrizione; b) esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall., ha confermato l'affermazione di responsabilità del Manfredini per il reato di bancarotta distrattiva sempre indicata nel capo 2, provvedendo a ridurre, in conseguenza, la pena principale inflitta e a rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari. Per quanto ancora rileva, al Manfredini, amministratore unico della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita in data 05/07/2020, è attribuita la distrazione della somma di 4.000,00 euro, portata da due assegni bancari ricevuti in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento. 2. Nell'interesse del Manfredini è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., rilevando che il giudizio di responsabilità era stato espresso con riferimento ad una fattispecie di reato (bancarotta fraudolenta documentale) diversa da quella oggetto dell'imputazione contestata nel decreto di citazione a giudizio (bancarotta semplice documentale). 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale e aggiungendo che siffatta conclusione era fondata anche sulla condotta collaborativa dell'imputato, che aveva estinto la quasi totalità dei debiti sociali con patrimonio personale e familiare. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 219, ult. co., I. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata nen ha applicato la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che la pronuncia della Corte d'appello è stata fondata proprio su una riqualificazione della condotta come bancarotta semplice, ossia negli esatti termini auspicati dall'imputato. Peraltro, come detto, la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere in relazione a tale reato, perché estinto per prescrizione. 2. Il secondo motivo è inammissibile, per assenza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Le censure del secondo motivo si risolvono infatti: nella menzione di alcune pronunce di questa Corte; nell'affermazione, del tutto assertiva, che è «pacifico che l'imputato non abbia posto in essere alcun atto in frode ai creditori»; nella valorizzazione di comportamenti post-factum, quali la collaborazione prestata al curatore e l'estinzione della quasi totalità dei debiti sociali con patrimonio personale e familiare. 3. Il terzo motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto prospetta una richiesta che non risulta prospettata in termini specifici al giudice d'appello. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il Consigliere esten