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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 20151/2022

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Numero registro generale 18574/2017 Numero sezionale 2100/2022 Numero di raccolta generale 20151/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura su foglio separato allegato al controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa unitamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1197/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicata il 17.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.5.2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’avv.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata il rag.[OSCURATO:PERSONA] e la rag.[OSCURATO:PERSONA], chiedendo la risoluzione per loro inadempimento del contratto inter partes di cui alla scrittura privata del 7.8.1997 e la condanna di ciascuno di essi al pagamento della penale di £ 300.000.000, oltre accessori, nonché al risarcimento dei danni ulteriori per £ 250.000.000 ciascuno.

I due convenuti, costituitisi separatamente in giudizio, chiesero il rigetto della domanda e in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento di £ 175.000.000 a titolo di penale per la mancata cessione a loro favore della quota sociale.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 18574/2017 Numero sezionale 2100/2022 Il Tribunale di Macerata con sentenza del 11.2.20Numero di raccolta generale 20151/202209, ritenuta Data pubblicazione 22/06/2022 la nullità della scrittura privata del 7.8.1997 per violazione del divieto di costituire ed esercitare una società tra professionisti abilitati e accertato il collegamento funzionale fra detta scrittura e l’atto di cessione di quote sottoscritto in pari data, ha rigettato sia le domande principali, sia quelle riconvenzionali.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello l’avv.Martorelli, a cui hanno resistito gli appellati ragionieri [OSCURATO:PERSONA] e Rommozzi.

La Corte di appello di Ancona con sentenza del 17.10.2016 ha respinto il gravame, gravando l’appellante delle spese del grado.

3. Avverso la predetta sentenza - che tutte le parti definiscono «notificata» in data 21.10.2016, riferendosi così, del tutto impropriamente, ad una mera comunicazione di cancelleria - ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], svolgendo tre motivi.

Con atto rispettivamente notificato il 21.9.2017 e il 25.9.2017 hanno proposto separati controricorsi gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Tutte le parti hanno depositato memoria difensiva.

Il ricorrente ha eccepito la tardività del controricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

4. In via preliminare occorre esaminare l’eccezione di tardività del deposito del controricorso di [OSCURATO:PERSONA], sollevata dal ricorrente con la sua memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 18574/2017 Numero sezionale 2100/2022 Il ricorso è stato notificato il 13.7.2017 e doveva essere Numero di raccolta generale 20151/2022Data pubblicazione 22/06/2022 iscritto a ruolo ai sensi dell’art.369, comma 1, cod.proc.civ. entro venti giorni e quindi, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, entro il 2.9.2017 (sabato); tale termine era prorogato ex art.155, commi 4 e 5, al 4.9.2017.

Il controricorso, quindi, ai sensi dell’art.370, comma 1, cod.proc.civ., doveva essere notificato al ricorrente entro i 20 giorni successivi, e cioè entro il 24.9.2017, domenica, termine prorogato ex art.155, comma 4, al 25.9.2017.

In tale data è stato spedito dall’Ufficiale giudiziario attraverso il servizio postale il controricorso della rag.Rommozzi ed il plico è stato consegnato al portiere dello stabile del difensore del ricorrente, avv.Perfetti, in data 29.9.2017.

La notificazione è dunque tempestiva, avuto riguardo al noto principio della scissione degli effetti della notificazione, attualmente sancito dall’art.149, comma 3, cod.proc.civ., in conformità alla sentenza n.477 del 26.11.2002 della Corte Costituzionale, secondo cui «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto»

5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia falsa applicazione di legge e in particolare dell’art.1418, comma 1, cod.civ. con riferimento alla parte della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità della scrittura privata del 7.8.1997 per contrarietà a norme imperative.

5.1. La Corte di appello marchigiana ha dichiarato la nullità del contratto perché rimetteva alla società l’esecuzione di incarichi rientranti nell’ordinaria attività del libero professionista commercialista, in modo tale da rendere imputabili in via diretta F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 18574/2017 Numero sezionale 2100/2022 alla società le prestazioni piuttosto che ai professionisti soci, Numero di raccolta generale 20151/2022Data pubblicazione 22/06/2022 ravvisando violazione dell’art.2 della legge n.1815 del 1939.

5.2. L’art.1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1815 prescriveva alla persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associavano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui erano abilitate o autorizzate, di usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

Il successivo art.2 – vigente all’epoca del contratto inter partes - vietava di costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali avessero lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

Tale articolo è stato abrogato, a decorrere dal 16.12.2009, dall'articolo 2, comma 1, del d.l. 22.12.2008 n. 200.

Successivamente l'efficacia della presente legge è stata poi ripristinata dall'articolo 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9, in sede di conversione.

Da ultimo, l’articolo è stato nuovamente abrogato dall'articolo 10, comma 11, della legge 12.11.2011, n. 183, a decorrere dal 1.1.2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima legge 183/2011.

5.3. Il ricorrente sostiene che con il contratto i soci non hanno né costituito, né pattuito di esercitare e dirigere una società F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 18574/2017 Numero sezionale 2100/2022 con lo scopo di fornire prestazioni di assistenza e consulenza Numero di raccolta generale 20151/2022Data pubblicazione 22/06/2022 riservate a professionisti abilitati.

Aggiunge che la scrittura rappresentava un patto parasociale che avrebbe potuto essere dichiarato nullo solo ex art.1345 cod.civ. se concluso per motivo illecito comune alle parti, cosa questa che avrebbe richiesto una indagine di merito non condotta dalla Corte di appello.

5.4. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

Innanzitutto viene denunciata una violazione di legge, ma in realtà il ricorrente sostiene che il contratto non aveva l’oggetto individuato dalla Corte di appello e quindi manifesta un dissenso circa la ricostruzione del contenuto dell’accordo negoziale.

5.5. In secondo luogo, il ricorrente non si confronta in modo puntuale e specifico con la specifica indicazione delle parti dell’accordo che cristallizzavano il contenuto illecito, indicate alla pagina 5 (ultimo paragrafo) della sentenza impugnata e in particolare con l’impegno dei due ragionieri commercialisti di rendere la loro opera professionale in via esclusiva e continuativa in favore dei clienti della società e in guisa tale che, indipendentemente dalle formalità di fatturazione, le prestazioni si intendessero rese nell’interesse e per conto della società a nome della quale maturerà il diritto ai compensi.

4.6. V’è poi da aggiungere che il ricorrente, che aspira a una diversa ricostruzione del contenuto dell’accordo negoziale, in ciò scivolando evidentemente nel merito, neppure soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso perché non trascrive il testo del contratto che vorrebbe veder diversamente interpretato e qualificato.

4.7. Lo stesso vale per l’aspirazione alla riconfigurazione della scrittura come accordo parasociale, che è priva di qualsiasi F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 18574/2017 Numero sezionale 2100/2022 base argomentativa e non appare del tutto perspicua neppNumero di raccolta generale 20151/2022Data pubblicazione 22/06/2022ure nelle conseguenze prospettate applicazione dell’art.1345 piuttosto che dell’art.1418 cod.civ.).

6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ., con riferimento alla ritenuta propagazione della nullità all’intero contratto.

6.1. La sentenza impugnata nei paragrafi 9-11 ha analizzato il tema delle conseguenze della nullità della clausola contrattuale e valutato la sua ripercussione sull’intero contratto, ponendosi correttamente il problema della valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione al contratto privo della clausola nulla.

In questa prospettiva la Corte di appello ha ritenuto che la prestazione principale fosse quella relativa all’opera professionale, costituendo l’aspetto essenziale, determinante ed ineliminabile, e che la prestazione di gestione di procedure e archivi, pure prevista dal contratto, avesse un carattere strumentale.

Ne ha quindi tratto la conclusione che le parti non avrebbero voluto il contratto, una volta espunta la previsione invalida che ne costituiva il nucleo principale ed essenziale.

6.2. La predetta motivazione non può ritenersi meramente apparente.

Come è noto, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. solo quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 18574/2017 all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipoteNumero sezionale 2100/2022Numero di raccolta generale 20151/2022tiche, congetture. (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022, Rv. 664061 Data pubblicazione 22/06/2022- 01) Il ricorrente tenta solamente di ribaltare la valutazione espressa ai giudici di merito, chiamando questa Corte di legittimità a una indebita riformulazione dell’accertamento del fatto.

7. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ., con riferimento all’assunto apodittico del carattere di prestazione principale dello svolgimento di attività professionale, proposto in funzione servente rispetto alla ritenuta propagazione della nullità all’intero contratto.

7.1. Il motivo incorre nel vizio di carenza di specificità e autosufficienza perché invoca una diversa considerazione dei vari obblighi delle parti, senza una trascrizione integrale del testo contrattuale, affidandosi a isolate citazioni di brani decontestualizzati.

Non si scorge poi come possa risultare decisivo il fatto che l’attività professionale fosse svolta anche in favore della società e non solo in favore dei clienti di quest’ultima, visto che costoro erano evidentemente il beneficiario finale della prestazione resa attraverso lo schermo societario.

7.2. Né infine la valutazione della Corte territoriale può essere inficiata dal riferimento al parametro del «contraente medio», evidentemente riferibile alla tipologia di contraente medio coinvolto in quel tipo di rapporti negoziali, ossia il contraente professionale medio.

8. Il ricorso deve quindi complessivamente rigettato.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 18574/2017 Numero sezionale 2100/2022 Numero di raccolta generale 20151/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura su foglio separato allegato al controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa unitamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1197/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicata il 17.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.5.2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’avv.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata il rag.[OSCURATO:PERSONA] e la rag.[OSCURATO:PERSONA], chiedendo la risoluzione per loro inadempimento del contratto inter partes di cui alla scrittura privata del 7.8.1997 e la condanna di ciascuno di essi al pagamento della penale di £ 300.000.000, oltre accessori, nonché al risarcimento dei danni ulteriori per £ 250.000.000 ciascuno. I due convenuti, costituitisi separatamente in giudizio, chiesero il rigetto della domanda e in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento di £ 175.000.000 a titolo di penale per la mancata cessione a loro favore della quota sociale.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 18574/2017 Numero sezionale 2100/2022 Il Tribunale di Macerata con sentenza del 11.2.20Numero di raccolta generale 20151/202209, ritenuta Data pubblicazione 22/06/2022 la nullità della scrittura privata del 7.8.1997 per violazione del divieto di costituire ed esercitare una società tra professionisti abilitati e accertato il collegamento funzionale fra detta scrittura e l’atto di cessione di quote sottoscritto in pari data, ha rigettato sia le domande principali, sia quelle riconvenzionali. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello l’avv.Martorelli, a cui hanno resistito gli appellati ragionieri [OSCURATO:PERSONA] e Rommozzi. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 17.10.2016 ha respinto il gravame, gravando l’appellante delle spese del grado. 3. Avverso la predetta sentenza - che tutte le parti definiscono «notificata» in data 21.10.2016, riferendosi così, del tutto impropriamente, ad una mera comunicazione di cancelleria - ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], svolgendo tre motivi. Con atto rispettivamente notificato il 21.9.2017 e il 25.9.2017 hanno proposto separati controricorsi gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Tutte le parti hanno depositato memoria difensiva. Il ricorrente ha eccepito la tardività del controricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 4. In via preliminare occorre esaminare l’eccezione di tardività del deposito del controricorso di [OSCURATO:PERSONA], sollevata dal ricorrente con la sua memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 18574/2017 Numero sezionale 2100/2022 Il ricorso è stato notificato il 13.7.2017 e doveva essere Numero di raccolta generale 20151/2022Data pubblicazione 22/06/2022 iscritto a ruolo ai sensi dell’art.369, comma 1, cod.proc.civ. entro venti giorni e quindi, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, entro il 2.9.2017 (sabato); tale termine era prorogato ex art.155, commi 4 e 5, al 4.9.2017. Il controricorso, quindi, ai sensi dell’art.370, comma 1, cod.proc.civ., doveva essere notificato al ricorrente entro i 20 giorni successivi, e cioè entro il 24.9.2017, domenica, termine prorogato ex art.155, comma 4, al 25.9.2017. In tale data è stato spedito dall’Ufficiale giudiziario attraverso il servizio postale il controricorso della rag.Rommozzi ed il plico è stato consegnato al portiere dello stabile del difensore del ricorrente, avv.Perfetti, in data 29.9.2017. La notificazione è dunque tempestiva, avuto riguardo al noto principio della scissione degli effetti della notificazione, attualmente sancito dall’art.149, comma 3, cod.proc.civ., in conformità alla sentenza n.477 del 26.11.2002 della Corte Costituzionale, secondo cui «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto» 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia falsa applicazione di legge e in particolare dell’art.1418, comma 1, cod.civ. con riferimento alla parte della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità della scrittura privata del 7.8.1997 per contrarietà a norme imperative. 5.1. La Corte di appello marchigiana ha dichiarato la nullità del contratto perché rimetteva alla società l’esecuzione di incarichi rientranti nell’ordinaria attività del libero professionista commercialista, in modo tale da rendere imputabili in via diretta F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 18574/2017 Numero sezionale 2100/2022 alla società le prestazioni piuttosto che ai professionisti soci, Numero di raccolta generale 20151/2022Data pubblicazione 22/06/2022 ravvisando violazione dell’art.2 della legge n.1815 del 1939. 5.2. L’art.1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1815 prescriveva alla persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associavano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui erano abilitate o autorizzate, di usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. Il successivo art.2 – vigente all’epoca del contratto inter partes - vietava di costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali avessero lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria. Tale articolo è stato abrogato, a decorrere dal 16.12.2009, dall'articolo 2, comma 1, del d.l. 22.12.2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata poi ripristinata dall'articolo 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9, in sede di conversione. Da ultimo, l’articolo è stato nuovamente abrogato dall'articolo 10, comma 11, della legge 12.11.2011, n. 183, a decorrere dal 1.1.2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima legge 183/2011. 5.3. Il ricorrente sostiene che con il contratto i soci non hanno né costituito, né pattuito di esercitare e dirigere una società F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 18574/2017 Numero sezionale 2100/2022 con lo scopo di fornire prestazioni di assistenza e consulenza Numero di raccolta generale 20151/2022Data pubblicazione 22/06/2022 riservate a professionisti abilitati. Aggiunge che la scrittura rappresentava un patto parasociale che avrebbe potuto essere dichiarato nullo solo ex art.1345 cod.civ. se concluso per motivo illecito comune alle parti, cosa questa che avrebbe richiesto una indagine di merito non condotta dalla Corte di appello. 5.4. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità. Innanzitutto viene denunciata una violazione di legge, ma in realtà il ricorrente sostiene che il contratto non aveva l’oggetto individuato dalla Corte di appello e quindi manifesta un dissenso circa la ricostruzione del contenuto dell’accordo negoziale. 5.5. In secondo luogo, il ricorrente non si confronta in modo puntuale e specifico con la specifica indicazione delle parti dell’accordo che cristallizzavano il contenuto illecito, indicate alla pagina 5 (ultimo paragrafo) della sentenza impugnata e in particolare con l’impegno dei due ragionieri commercialisti di rendere la loro opera professionale in via esclusiva e continuativa in favore dei clienti della società e in guisa tale che, indipendentemente dalle formalità di fatturazione, le prestazioni si intendessero rese nell’interesse e per conto della società a nome della quale maturerà il diritto ai compensi. 4.6. V’è poi da aggiungere che il ricorrente, che aspira a una diversa ricostruzione del contenuto dell’accordo negoziale, in ciò scivolando evidentemente nel merito, neppure soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso perché non trascrive il testo del contratto che vorrebbe veder diversamente interpretato e qualificato. 4.7. Lo stesso vale per l’aspirazione alla riconfigurazione della scrittura come accordo parasociale, che è priva di qualsiasi F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 18574/2017 Numero sezionale 2100/2022 base argomentativa e non appare del tutto perspicua neppNumero di raccolta generale 20151/2022Data pubblicazione 22/06/2022ure nelle conseguenze prospettate applicazione dell’art.1345 piuttosto che dell’art.1418 cod.civ.). 6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ., con riferimento alla ritenuta propagazione della nullità all’intero contratto. 6.1. La sentenza impugnata nei paragrafi 9-11 ha analizzato il tema delle conseguenze della nullità della clausola contrattuale e valutato la sua ripercussione sull’intero contratto, ponendosi correttamente il problema della valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione al contratto privo della clausola nulla. In questa prospettiva la Corte di appello ha ritenuto che la prestazione principale fosse quella relativa all’opera professionale, costituendo l’aspetto essenziale, determinante ed ineliminabile, e che la prestazione di gestione di procedure e archivi, pure prevista dal contratto, avesse un carattere strumentale. Ne ha quindi tratto la conclusione che le parti non avrebbero voluto il contratto, una volta espunta la previsione invalida che ne costituiva il nucleo principale ed essenziale. 6.2. La predetta motivazione non può ritenersi meramente apparente. Come è noto, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. solo quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 18574/2017 all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipoteNumero sezionale 2100/2022Numero di raccolta generale 20151/2022tiche, congetture. (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022, Rv. 664061 Data pubblicazione 22/06/2022- 01) Il ricorrente tenta solamente di ribaltare la valutazione espressa ai giudici di merito, chiamando questa Corte di legittimità a una indebita riformulazione dell’accertamento del fatto. 7. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ., con riferimento all’assunto apodittico del carattere di prestazione principale dello svolgimento di attività professionale, proposto in funzione servente rispetto alla ritenuta propagazione della nullità all’intero contratto. 7.1. Il motivo incorre nel vizio di carenza di specificità e autosufficienza perché invoca una diversa considerazione dei vari obblighi delle parti, senza una trascrizione integrale del testo contrattuale, affidandosi a isolate citazioni di brani decontestualizzati. Non si scorge poi come possa risultare decisivo il fatto che l’attività professionale fosse svolta anche in favore della società e non solo in favore dei clienti di quest’ultima, visto che costoro erano evidentemente il beneficiario finale della prestazione resa attraverso lo schermo societario. 7.2. Né infine la valutazione della Corte territoriale può essere inficiata dal riferimento al parametro del «contraente medio», evidentemente riferibile alla tipologia di contraente medio coinvolto in quel tipo di rapporti negoziali, ossia il contraente professionale medio. 8. Il ricorso deve quindi complessivamente rigettato. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a
Sentenza Cassazione n. 20151/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris