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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16126/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesso il 12 novembre 2012; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato -, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - che il secondo motivo, con il quale si deduce la maturata prescrizione del reato precedentemente alla pronuncia della sentenza di appello, è manifestamente infondato, perché, considerata la sospensione del corso della prescrizione stessa per giorni 361 (dal 14 marzo al 12 dicembre 2018 e dall'8 maggio al 5 giugno 2019 per adesione del difensore alle astensioni deliberate dall'OUA e dal 5 giugno al 4 agosto 2019, per legittimo impedimento del difensore) il reato si è estinto non prima dell'8 maggio 2021, data conseguentemente successiva alla sentenza di appello (28 aprile 2021); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 aprile 2022 Il ConsiglL estensore [OSCURATO:PERSONA] maglia Stefj17 Pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesso il 12 novembre 2012; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato -, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - che il secondo motivo, con il quale si deduce la maturata prescrizione del reato precedentemente alla pronuncia della sentenza di appello, è manifestamente infondato, perché, considerata la sospensione del corso della prescrizione stessa per giorni 361 (dal 14 marzo al 12 dicembre 2018 e dall'8 maggio al 5 giugno 2019 per adesione del difensore alle astensioni deliberate dall'OUA e dal 5 giugno al 4 agosto 2019, per legittimo impedimento del difensore) il reato si è estinto non prima dell'8 maggio 2021, data conseguentemente successiva alla sentenza di appello (28 aprile 2021); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il ConsiglL estensore [OSCURATO:PERSONA] maglia Stefj17 Pa
Sentenza Cassazione n. 16126/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris