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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 29179/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16297-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 3760/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ic Ric. 2021 n. 16297 sez.

ML - ud. 12-07-2022 -2- RG 16297/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3760/2020, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rilevato la nullità delle cartelle impugnate, la conseguente nullità del preavviso di fermo nonché la prescrizione dei crediti in esse portati, perché: a) alcuni crediti, indicati in due cartelle, al momento della notifica del preavviso di fermo impugnato, erano già coperti da prescrizione; b) con riguardo ad altre due cartelle, era ravvisabile un vizio di notifica per l'omesso invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 co. 1 lett. bis DPR n. 600/73; c) altre due cartelle, infine, erano state oggetto di sgravio.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un solo motivo.

3. [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non hanno svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 co 1 DPR n. 602/1973 e dell'art. 60 co. 1 lett. b) bis) DPR n. 600 del 1973, D.Igs. n. 46 del 1999, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte distrettuale che fosse ravvisabile la nullità delle notifiche delle due cartelle per l'omesso invio della raccomandata informativa, essendo state, invece, le notifiche delle cartelle effettuate nel domicilio del destinatario e a mani del figlio di questi, ex art. 26, commi 1 e 2, d.P.R. n. 602/1973.

2. Il ricorso è fondato.

3. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto invalide le notificazioni delle cartelle n. 07120080167696582000 del 19.9.2008 e n. 07120080140648041000 del 7.10.2008 per omesso invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 co. 1 lett. b) bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della legge n. 890/1992.

4. L'INPS, nell'odierno ricorso, ha però precisato che le notificazioni delle suddette cartelle erano avvenute ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973: norma RG 16297/2021 che consente all'agente di riscossione di provvedere alla notifica diretta dell'atto impositivo, a mezzo del servizio postale, attraverso una procedura semplificata che prevede che, alla spedizione dell'atto, si applichino le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1992 (Cass. n 2229/2020 e Cass. n. 20700/2020), con la conseguenza che, secondo il ricorrente, in caso di notifica al portiere o a persona di famiglia (come avvenuto nel caso di specie), la stessa doveva considerarsi avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento, senza altro adempimento.

5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene condivisibile quanto affermato dall'Istituto, evidenziando che diverso è, invece, il caso in cui la notificazione sia stata eseguita dai messi comunali e dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio ex art. 60 co. 1 lett. a) d.P.R. n. 600 del 1973, che richiede il rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 e ss. cpci ma secondo le modifiche indicate nel medesimo art. 60 lett. b) bis aggiunta dall'art. 37 co. 27 lett. a) d.l. n. 223/2006 e alla luce dei principi statuiti dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 10012/2021.

6. La Corte distrettuale, però, nulla ha detto sulla suddetta questione e non risulta avere svolto la verifica sulle modalità di esecuzione delle notifiche delle due cartelle (se cioè ex art. 26 dpr n. 602/73 -come sostiene l'INPS- oppure ai sensi dell'art. 60 dpr n. 600/73): accertamento che si rendeva necessario, come detto, ai fini di valutare la regolarità delle notificazioni in esame in relazione agli eventuali adempimenti dell'organo notificante.

7. La gravata sentenza deve essere, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie avendo riguardo ai principi sopra esposti e provvederà, altresì, anche alla determinazione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.RG 16297

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16297-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 3760/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ic Ric. 2021 n. 16297 sez. ML - ud. 12-07-2022 -2- RG 16297/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3760/2020, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rilevato la nullità delle cartelle impugnate, la conseguente nullità del preavviso di fermo nonché la prescrizione dei crediti in esse portati, perché: a) alcuni crediti, indicati in due cartelle, al momento della notifica del preavviso di fermo impugnato, erano già coperti da prescrizione; b) con riguardo ad altre due cartelle, era ravvisabile un vizio di notifica per l'omesso invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 co. 1 lett. bis DPR n. 600/73; c) altre due cartelle, infine, erano state oggetto di sgravio. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un solo motivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non hanno svolto attività difensiva. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 co 1 DPR n. 602/1973 e dell'art. 60 co. 1 lett. b) bis) DPR n. 600 del 1973, D.Igs. n. 46 del 1999, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte distrettuale che fosse ravvisabile la nullità delle notifiche delle due cartelle per l'omesso invio della raccomandata informativa, essendo state, invece, le notifiche delle cartelle effettuate nel domicilio del destinatario e a mani del figlio di questi, ex art. 26, commi 1 e 2, d.P.R. n. 602/1973. 2. Il ricorso è fondato. 3. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto invalide le notificazioni delle cartelle n. 07120080167696582000 del 19.9.2008 e n. 07120080140648041000 del 7.10.2008 per omesso invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 co. 1 lett. b) bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della legge n. 890/1992. 4. L'INPS, nell'odierno ricorso, ha però precisato che le notificazioni delle suddette cartelle erano avvenute ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973: norma RG 16297/2021 che consente all'agente di riscossione di provvedere alla notifica diretta dell'atto impositivo, a mezzo del servizio postale, attraverso una procedura semplificata che prevede che, alla spedizione dell'atto, si applichino le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1992 (Cass. n 2229/2020 e Cass. n. 20700/2020), con la conseguenza che, secondo il ricorrente, in caso di notifica al portiere o a persona di famiglia (come avvenuto nel caso di specie), la stessa doveva considerarsi avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento, senza altro adempimento. 5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene condivisibile quanto affermato dall'Istituto, evidenziando che diverso è, invece, il caso in cui la notificazione sia stata eseguita dai messi comunali e dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio ex art. 60 co. 1 lett. a) d.P.R. n. 600 del 1973, che richiede il rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 e ss. cpci ma secondo le modifiche indicate nel medesimo art. 60 lett. b) bis aggiunta dall'art. 37 co. 27 lett. a) d.l. n. 223/2006 e alla luce dei principi statuiti dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 10012/2021. 6. La Corte distrettuale, però, nulla ha detto sulla suddetta questione e non risulta avere svolto la verifica sulle modalità di esecuzione delle notifiche delle due cartelle (se cioè ex art. 26 dpr n. 602/73 -come sostiene l'INPS- oppure ai sensi dell'art. 60 dpr n. 600/73): accertamento che si rendeva necessario, come detto, ai fini di valutare la regolarità delle notificazioni in esame in relazione agli eventuali adempimenti dell'organo notificante. 7. La gravata sentenza deve essere, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie avendo riguardo ai principi sopra esposti e provvederà, altresì, anche alla determinazione sulle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.RG 16297
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