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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44153/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90, non è consentito in sede di legittimità perché solo formalmente deduce l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione, in realtà, propone una lettura alternativa del fatto e del materiale probatorio; rilevato peraltro, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (pag.2- 3 ove si esclude la destinazione all'uso personale della sostanza in ragione del numero di dosi ricavabili, ben 372,12, dalla sostanza trasportata; della mancata documentazione della condizione di assuntore abituale e della mancata dimostrazione di disponibilità economica, essendo invece, già noto alle forze dell'ordine per precedenti in materia di stupefacenti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consiglier stensore I President

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90, non è consentito in sede di legittimità perché solo formalmente deduce l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione, in realtà, propone una lettura alternativa del fatto e del materiale probatorio; rilevato peraltro, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (pag.2- 3 ove si esclude la destinazione all'uso personale della sostanza in ragione del numero di dosi ricavabili, ben 372,12, dalla sostanza trasportata; della mancata documentazione della condizione di assuntore abituale e della mancata dimostrazione di disponibilità economica, essendo invece, già noto alle forze dell'ordine per precedenti in materia di stupefacenti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consiglier stensore I President
Sentenza Cassazione n. 44153/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris