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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05702/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 15433-2020 proposto da: COMUNE di VALLATA , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1 I I, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 6995/12/2019 della COMMJSSIQNE >z2_ 3 re,e,2_04,9- a.tc. [OSCURATO:PERSONA], epositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 15433 sez.

MT - ud. 09-11-2022 -2- Rg. n. 15433/2020 Comune Vallata c/ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: Il Comune di Vallata ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania sez. staccata di Salerno n. 6995/2019 dep. il 19/09/2019 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento IMU n. 2380/2016 riferito all'anno 2013, ha rigettato l'appello presentato dal Comune non riconoscendo in capo a ICCREA la soggettività passiva dell'imposta, in quanto, nonostante la risoluzione del contratto, rimaneva in capo alla società di leasing la materiale detenzione del bene.

Infatti, la CTR afferma che ".. in sostanza, di per sé, la risoluzione anticipata del contratto non può produrre l'effetto di apportare quella modificazione sostanziale minima necessaria alla situazione giuridica dell'utilizzatore che, sola, potrebbe giustificare in diritto il trasferimento della responsabilità del tributo (..).

Per queste ragioni, la sentenza appellata, per quanto succintamente motivata, deve ritenersi sostanzialmente corretta e l'appello deve essere rigettato". [OSCURATO:SOCIETA]. si-cas i ixibLeìcon controricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 D.Igs. 23/2011 per aver la CTR erroneamente ritenuto che soggetto passivo IMU fosse l'utilizzatore anche dopo la risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria e fino alla data della riconsegnata effettiva del bene alla società di leasing.

2. Il motivo è fondato.

3. La fattispecie ha ad oggetto l'individuazione del soggetto passivo IMU nel caso di cessazione del contratto di locazione finanziaria, ove la riconsegna dell'immobile avvenga solo in data successiva.

3.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di IMU l'articolo 9 del D.Lgs. 23/2011 individua, nella locazione finanziaria, il locatario come soggetto passivo dell'imposta, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che la società di leasing — locatrice — ritorna ad essere il soggetto passivo, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore (Cass.n.13793/2019; Cass. n. 25249/2019; Cass. n. 418/2021; Cass. n. 13120/2022).

3.2. In quella circostanza si è specificamente ritenuto che "la cessazione dello status di soggetto passivo IMU viene chiaramente individuate dalla norma primaria di imposta e per l'effetto il locatario finanziario non si apprezza più come soggetto passivo, non tanto dalla riconsegna del bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, che ai fini dell'IMU, come nella disciplina civilistica, si determina nel momento del pagamento dell'ultimo canone in base alla durata stabilita nel contratto oppure, nelle ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella fattispecie, dal momento in cui il contratto è stato risolto."

3.3. Si è parimenti aggiunto, nella medesima circostanza, che "non appare pertinente il richiamo operato dal Giudice del gravame alla normativa della Tasi non potendosi applicare la medesima disposizione, che è riferita a un diverso tributo e che non riveste certo valenza interpretativa." In sintonia con tale precedente si è successivamente affermato che in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. n. 418/2021; 13120/2022).

Pertanto, sulla base dei principi sopra enunciati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Salerno, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 620,-X° ';4t( rg.:,,. ;7!: ' • Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le g spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dk/Salerno.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15433-2020 proposto da: COMUNE di VALLATA , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1 I I, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 6995/12/2019 della COMMJSSIQNE >z2_ 3 re,e,2_04,9- a.tc. [OSCURATO:PERSONA], epositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15433 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Rg. n. 15433/2020 Comune Vallata c/ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: Il Comune di Vallata ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania sez. staccata di Salerno n. 6995/2019 dep. il 19/09/2019 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento IMU n. 2380/2016 riferito all'anno 2013, ha rigettato l'appello presentato dal Comune non riconoscendo in capo a ICCREA la soggettività passiva dell'imposta, in quanto, nonostante la risoluzione del contratto, rimaneva in capo alla società di leasing la materiale detenzione del bene. Infatti, la CTR afferma che ".. in sostanza, di per sé, la risoluzione anticipata del contratto non può produrre l'effetto di apportare quella modificazione sostanziale minima necessaria alla situazione giuridica dell'utilizzatore che, sola, potrebbe giustificare in diritto il trasferimento della responsabilità del tributo (..). Per queste ragioni, la sentenza appellata, per quanto succintamente motivata, deve ritenersi sostanzialmente corretta e l'appello deve essere rigettato". [OSCURATO:SOCIETA]. si-cas i ixibLeìcon controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 D.Igs. 23/2011 per aver la CTR erroneamente ritenuto che soggetto passivo IMU fosse l'utilizzatore anche dopo la risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria e fino alla data della riconsegnata effettiva del bene alla società di leasing. 2. Il motivo è fondato. 3. La fattispecie ha ad oggetto l'individuazione del soggetto passivo IMU nel caso di cessazione del contratto di locazione finanziaria, ove la riconsegna dell'immobile avvenga solo in data successiva. 3.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di IMU l'articolo 9 del D.Lgs. 23/2011 individua, nella locazione finanziaria, il locatario come soggetto passivo dell'imposta, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che la società di leasing — locatrice — ritorna ad essere il soggetto passivo, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore (Cass.n.13793/2019; Cass. n. 25249/2019; Cass. n. 418/2021; Cass. n. 13120/2022). 3.2. In quella circostanza si è specificamente ritenuto che "la cessazione dello status di soggetto passivo IMU viene chiaramente individuate dalla norma primaria di imposta e per l'effetto il locatario finanziario non si apprezza più come soggetto passivo, non tanto dalla riconsegna del bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, che ai fini dell'IMU, come nella disciplina civilistica, si determina nel momento del pagamento dell'ultimo canone in base alla durata stabilita nel contratto oppure, nelle ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella fattispecie, dal momento in cui il contratto è stato risolto." 3.3. Si è parimenti aggiunto, nella medesima circostanza, che "non appare pertinente il richiamo operato dal Giudice del gravame alla normativa della Tasi non potendosi applicare la medesima disposizione, che è riferita a un diverso tributo e che non riveste certo valenza interpretativa." In sintonia con tale precedente si è successivamente affermato che in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. n. 418/2021; 13120/2022). Pertanto, sulla base dei principi sopra enunciati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Salerno, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 620,-X° ';4t( rg.:,,. ;7!: ' • Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le g spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dk/Salerno.
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