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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12883/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo con il quale i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito. rilevato che la doglianza dedotta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è destituita di fondamento in quanto i giudici di appello hanno correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione dei plurimi precedenti penali di cui il Purnò è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che il motivo dedotto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Nappa non è consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello.

Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione; considerato che il terzo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 624 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto, è manifestamente infondato.

La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di ricettazione in considerazione dell'assenza di elementi probatori indicativi del loro coinvolgimento nella commissione del reato presupposto di furto (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata).

I giudici di appello, in tal modo, hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il giudice di merito può contrapporre all'elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l'utilizzazione delle cose sottratte, l'assenza di indicazioni dettagliate ed attendibili da parte dell'imputato, con apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità (vedi Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264 - 01, in motivazione; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01, in motivazione; da ultimo Sez. 2, n. 9818 del 12/01/2024, Gabrieli, non massimata); considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano violazione dell'art.712 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto è manifestamente infondato.

I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione delle modalità della condotta e del fatto che gli imputati non hanno fornito una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella loro disponibilità (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata); considerato il quinto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti contestano la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'assoluta genericità dei motivi di appello e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); considerato il sesto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti contestano la violazione degli artt.546 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. nonché omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena, è generico e non consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).

La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua una pena pari a mesi 6 di reclusione e 1.000,00 di multa in ragione della complessiva gravità del reato (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo con il quale i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito. rilevato che la doglianza dedotta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è destituita di fondamento in quanto i giudici di appello hanno correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione dei plurimi precedenti penali di cui il Purnò è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che il motivo dedotto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Nappa non è consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello. Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione; considerato che il terzo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 624 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto, è manifestamente infondato. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di ricettazione in considerazione dell'assenza di elementi probatori indicativi del loro coinvolgimento nella commissione del reato presupposto di furto (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata). I giudici di appello, in tal modo, hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il giudice di merito può contrapporre all'elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l'utilizzazione delle cose sottratte, l'assenza di indicazioni dettagliate ed attendibili da parte dell'imputato, con apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità (vedi Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264 - 01, in motivazione; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01, in motivazione; da ultimo Sez. 2, n. 9818 del 12/01/2024, Gabrieli, non massimata); considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano violazione dell'art.712 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione delle modalità della condotta e del fatto che gli imputati non hanno fornito una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella loro disponibilità (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata); considerato il quinto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti contestano la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'assoluta genericità dei motivi di appello e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); considerato il sesto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti contestano la violazione degli artt.546 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. nonché omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena, è generico e non consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua una pena pari a mesi 6 di reclusione e 1.000,00 di multa in ragione della complessiva gravità del reato (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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