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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16564/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -letto il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che confermava la decisione del Gup dEil Tribunale di Bergamo in data 14/4/22 sia con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata in concorso che al trattamento sanzionatorio inflitto; -rilevato che l'unico motivo proposto che censura il giudizio d'attendibilità della p.o. e i criteri di valutazione della prova è manifestamente infondato; i giudici d'appello, infatti, (pag. 6-7) hanno dato conto con congrua motivazione delle ragioni alla base del ritenuto concorso dell'imputato nella condotta delittuosa, segnalando che la ricostruzione dell'episodio accreditata dalla vittima è corroborata dalle dichiarazioni dei testi oculari mentre la credibilità della versione difensiva è stata confutata con argomenti logicamente ineccepibili; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -letto il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che confermava la decisione del Gup dEil Tribunale di Bergamo in data 14/4/22 sia con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata in concorso che al trattamento sanzionatorio inflitto; -rilevato che l'unico motivo proposto che censura il giudizio d'attendibilità della p.o. e i criteri di valutazione della prova è manifestamente infondato; i giudici d'appello, infatti, (pag. 6-7) hanno dato conto con congrua motivazione delle ragioni alla base del ritenuto concorso dell'imputato nella condotta delittuosa, segnalando che la ricostruzione dell'episodio accreditata dalla vittima è corroborata dalle dichiarazioni dei testi oculari mentre la credibilità della versione difensiva è stata confutata con argomenti logicamente ineccepibili; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, Così dec
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