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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03516/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natgil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 386 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata che, pur escludendo la falsità della dichiarazione di disponibilità del domicilio, ha posto l'accento sulla rilevanza del contributo causale apportato dalla ricorrente la quale, a dispetto dell'impegno assunto di vigilare affinché il cugino rispettasse tutte le prescrizioni della misura cautelare e di farsi carico del suo mantenimento e delle sue esigenze di vita (in ragione del quale veniva accordata l'invocata sostituzione della misura custodiale), si rendeva irreperibile, favorendo, così, l'evasione di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natgil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 386 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata che, pur escludendo la falsità della dichiarazione di disponibilità del domicilio, ha posto l'accento sulla rilevanza del contributo causale apportato dalla ricorrente la quale, a dispetto dell'impegno assunto di vigilare affinché il cugino rispettasse tutte le prescrizioni della misura cautelare e di farsi carico del suo mantenimento e delle sue esigenze di vita (in ragione del quale veniva accordata l'invocata sostituzione della misura custodiale), si rendeva irreperibile, favorendo, così, l'evasione di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2
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