CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 13772/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16325/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4714/03/21 depositata il 24/12/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 4714/03/21 del 24/12/2021, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 5370/03/19 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’avviso di accertamento per cui è causa veniva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], allora controllata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, successivamente, cessata, e constava di due recuperi a tassazione. 1.2.Un primo recupero (cd. rilievo Trading) riguardava l’illegittima detrazione dell’IVA per l’acquisto, dalla controllante [OSCURATO:PERSONA], di energia elettrica di provenienza estera e derivante da fonte non rinnovabile, così aggirando il divieto di importazione di energia da fonti non rinnovabili oltre un certo massimale quantitativo, superato il quale occorreva l’acquisto dei cd. certificati verdi. Nella prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, [OSCURATO:PERSONA], raggiunto individualmente quel massimale, effettuava le ulteriori importazioni di energia da fonti non rinnovabili cedendo dall’estero l’energia stessa (tra le altre società, anche) alla propria controllata [OSCURATO:PERSONA], società appositamente costituita e partecipata da [OSCURATO:PERSONA] nonché priva di strutture e personale. In tal modo, la cessione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultava essere soggettivamente inesistente e, attraverso la stessa, la prima poteva immettere nel mercato italiano una ulteriore quantità di energia da fonti non rinnovabili pari al massimale. 1.3.Un secondo recupero (cd. rilievo Magnolia), di minore entità, riguardava l’IVA indebitamente detratta su prestazioni di consulenza contabile e fiscale fatturate a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che però era una mera “cartiera”, come emerso dagli accertamenti, divenuti tutti definitivi, emessi a carico della stessa; le prestazioni rese, pertanto, dovevano considerarsi oggettivamente inesistenti. Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] resistevano in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] risulta cancellata dal registro delle imprese in data 04/10/2016 (con istanza depositata il 28/09/2016) e che, come evidenziato anche dalla controricorrente, il giudizio di primo grado e quello di appello si sono legittimamente svolti nei confronti della società cancellata in applicazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175. 1.1.Tuttavia, alla data del deposito della sentenza di appello, avvenuta in data 24/12/2021, e, dunque, ben prima della notifica del ricorso per cassazione, è già ampiamente decorso il quinquennio di proroga degli effetti dell’estinzione della società previsto dalla disposizione più sopra richiamata, sicché occorre valutare se il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia ammissibile e se sia ammissibile, altresì, l’intervento del socio unico [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.In proposito, con due ordinanze interlocutorie nn. 10202 e 10205 del 17/04/2025, questa Corte ha già rimesso in pubblica udienza una questione del tutto analoga, sicché appare opportuna una trattazione unitaria delle controversie. 2.In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo per trattazione congiunta con le cause oggetto delle menzionate ordinanze interlocutorie. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo in pubblica udienza per trattazione congiunta con le qu