CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 agosto 2026
Cassazione n. 24366/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2674/2023depositata il 07/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. La Corte di appello indicata in epigrafe, confermando la pronunciaemessa dal giudice di prime cure, ha accertato la vigenza, ai fini dellaclassificazione del personale e della verifica della corrispondenza traNumero registro generale 1636/2024Numero sezionale 3231/2026Numero di raccolta generale 24366/2026Data pubblicazione 01/08/2026svolgimento di mansioni e attribuzione di qualifica, del CCNL 2003 disettore e l’inapplicabilità del precedente Accordo sindacale del 1991.2. La Corte territoriale, rilevato che i lavoratori (dipendenti della societàcon inquadramento nel livello Quadro-B) non contestavano il loro correttoinquadramento alla luce della classificazione del personale contenuta nelCCNL 2003 bensì sottolineavano l’attuale vigenza dell’Accordo sindacaledel 1991 (che prevedeva una classificazione del personale in partediversa, ove, ad avviso dei lavoratori, le mansioni svolte dovevanoricondursi alla superiore categoria A-Quadro “Professional senior”, ex 9°categoria, profilo “[OSCURATO:PERSONA] macchine”), ha evidenziato che il tenoretestuale dell’art. 21 del CCNL 2003 nonché la esaustività della disciplina inmateria di classificazione del personale dettata dal suddetto CCNL,dimostrano chiaramente che i pregressi accordi sindacali (in specie,Accordo del 1991 e CCNL 1990/1992) non erano più applicabili (dovendosinotare che il vantato diritto al riconoscimento di qualifica superiore erapreteso per un arco temporale successivo al 2003).3. Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorsoaffidato a due motivi; la società ha resisto con controricorso, illustrato damemoria.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazionedell’art. 21 del CCNL 1990/1992, dell’accordo sindacale nazionale26.7.1991, dell’art. 21 del CCNL 2003, degli artt. 13 e dell’allegato“Quadro di equiparazione” del contratto integrativo aziendale del16.4.2003 avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato il CCNL2003 di settore, ove sono presenti – con riguardo al personale dell’AreaQuadri -esclusivamente le declaratorie generali ed astratte (Quadro B,“Professional”; Quadro A, “[OSCURATO:PERSONA]”) e sono state aggiunteNumero registro generale 1636/2024Numero sezionale 3231/2026Numero di raccolta generale 24366/2026Data pubblicazione 01/08/2026alcune, specifiche, descrizioni di nuovi profili professionali (“ProfessionalSanitari”, “[OSCURATO:PERSONA] traghetti”, ecc.), con implicito e inevitabilerinvio, per tutti gli altri (dettagliati) profili professionali, all’Accordo diluglio 1991. La conferma deriva dall’art. 13 del Contratto aziendale diGruppo FS del 16.4.2003 che rinvia all’allegato “Quadro di Equiparazione”,ove il “[OSCURATO:PERSONA] macchine” è equiparato al livello A-Quadri (mentre iprofili professionali della ex 8° categoria, di cui all’Accordo del 1991,vengono inseriti nel livello B-Quadri, tra cui il “Capo DepositoSovraintendente”). Pertanto, la corretta applicazione dell’art. 1363 c.c. e,dunque, la lettura congiunta dell’art. 13 dell’Accordo aziendale, del Quadrodi equiparazione, nonché dell’art. 21 del CCNL 2003 portano adintravedere la volontà delle parti sociali di mantenere vigenti tutti isuddetti strumenti negoziali;2. con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. per non avere igiudici di appello svolto il procedimento trifasico come descritto dallagiurisprudenza di legittimità;3. preliminarmente, deve darsi atto che la parte ricorrente ha depositatonelle forme prescritte dall’art. 390, secondo comma, c.p.c., dal difensoremunito di mandato speciale ed è stata notificata al difensore della società;4. deve essere quindi dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.,recettizio ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione dellacontroparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina ilpassaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. fra le più recentiCass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);5. l’accettazione rileva solo, ex art. 391, secondo e quarto comma, c.p.c.ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, che nellaNumero registro generale 1636/2024Numero sezionale 3231/2026Numero di raccolta generale 24366/2026Data pubblicazione 01/08/2026specie, in mancanza di accettazione della rinuncia, devono essere regolatesecondo soccombenza virtuale;6. sotto quest’ultimo profilo si osserva che dal tenore lessicale dell’art. 21del CCNL 2003 e dalle dichiarazioni di disponibilità delle parti sociali ad“incontrarsi per gli opportuni adeguamenti…ove lo sviluppo tecnicoorganizzativo del settore, le esigenze produttive…. evidenziassero lanecessità di individuare nuove figure professionali” emerge la comuneintenzione di racchiudere nella clausola negoziale tutti gli elementinecessari per determinare l’inquadramento dei lavoratori sulla base dellemansioni assegnate, senza far ricorso a documenti più datati ma, semmai- secondo una pragmatica inclinazione proiettata verso il futuro chepersegue lo scopo pratico di un continuo aggiornamento - con la riservadi inserire nuovi profili professionali in considerazione delle continue erapide evoluzioni del settore altamente tecnologico nel quale i lavoratorioperano. La conferma della esaustività della disciplina dettata dal suddettoarticolo 21 emerge, poi, effettivamente, dalla lettura della declaratoria deilivelli e dei profili del personale, secondo un approccio interpretativosistematico (posto che, con riguardo al personale appartenente allacategoria dei Quadri, la disposizione negoziale contiene sia la declaratoriagenerale concernente il livello Quadro B e il livello Quadro A sia ladescrizione dei profili professionali contenuti in ciascun livello e, al lorointerno, la indicazione delle figure professionali) nonché dall’allegato“Quadro di Equiparazione” dell’art. 13 del Contratto aziendale di Gruppoquando un nuovo contratto collettivo effettua una complessiva opera diriclassificazione delle mansioni svolte nel settore, e vi sia la necessità difar confluire le vecchie qualifiche nelle nuove definizioni, in modo che lacancellazione dei vecchi criteri rispetti la storia professionale di ciascunlavoratore).Numero registro generale 1636/2024Numero sezionale 3231/2026Numero di raccolta generale 24366/2026Data pubblicazione 01/08/20267. in conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità e lespese di lite sono liquidate in applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dellasoccombenza virtuale dei ricorrenti.8. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quaterd.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia diestinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n.19560/2015). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e condanna iricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimitàliquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensiprofessionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge.Così deciso nell’adunanza camerale del 3 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]