CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26492/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Otranto, 23 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via CarloPoma, 2 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, n. 2084/2014, depositata il 7 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 7 ottobre 2014, che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, ha dichiarato l’inefficacia ai sensi Oggetto: revocatoria fallimentare dell’art. 67, secondo comma, legge fall., di cinque pagamenti effettuati in suo favore da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in bonis nel cd. periodo sospetto e, conseguentemente, l’ha condannata alla restituzione del relativo importo, pari ad euro 948.430,07, oltre interessi legali; - il giudice di appello ha ritenuto che l’attrice avesse dimostrato la sussistenza della scientia decoctionis della [OSCURATO:SOCIETA]., sia per le modalità di effettuazione dei pagamenti, avvenuti mediante consegna di assegnipostdatati e con significativo ritardo, sia per la situazione di grave crisi economica e finanziaria in cui versava [OSCURATO:PERSONA], emergente dall’esame dei dati di bilancio e dalle notizie diffuse dalla stampa, che doveva presumersi monitorata da parte dell’ accipiens, anche in ragione delle sue dimensioni operative e organizzative e dell’entità dei crediti ; -il ricorso è affidato a cinque motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto non bisognevoli di prova i fatti rappresentati dai mastrini contabili prodotti dalla amministrazione straordinaria in quanto non contestati, benché al giudizio in esame non potesse applicarsi, ratione temporis, il principio di non contestazione così come previsto dalla richiamata disposizione, risultante dalle modifiche introdotte dalla l. 18 giugno 2009, n. 69; - con il secondo motivo la ricorrente deduce l’erronea valutazione delle risultanze probatorie, per avere il giudice d’appello ritenuto dimostrati i fatti rappresentati dai mastrini contabili prodotti in giudizio dalla controparte per effetto della non corretta applicazione del principio di non contestazione; - i motivi, che, ponendo questioni fra loro connesse, sono congiuntamente esaminabili, sono inammissibili; -le doglianze muovono dall’erroneo assunto che la c orte d el merito abbia ritenuto dimostrati fatti allegati dalla attrice a causa della mancata specifica contestazione da parte della convenuta, per effetto dell’operatività del principio di contestazione espresso dall’art. 115 cod. proc. civ., nella vigente formulazione; -in realtà, come rilevabile anche dalla lettura del motivo di ricorso, la sentenza si è limitata a riferire, nella sua parte narrativa, la tesi difensiva dell’amministrazione straordinaria secondo la quale i mastrini della stessa prodotti in giudizio non sarebbero stati contestati dalla controparte, ma non ha posto tale argomentazione – che, peraltro, atterrebbe non già alla prova di un fatto, ma all’attendibilità della prova medesima – a fondamento della decisione, non ricorrendo, dunque, all’applicazione del principio di non contestazione; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per aver la sentenza impugnata desunto la sua consapevolezza in ordine allo stato di insolvenza del solvens dalla circostanza che i pagamenti fossero avvenuti mediante consegna di assegni bancari postdatati; - evidenzia, in proposito, che tale modalità era stata espressamente convenuta tra le parti ed era stata praticata sin dall’inizio dei rapporti commerciali e, dunque, in un’epoca in cui il solvensnon era in stato di difficoltà finanziaria; -il motivo è inammissibile; - l'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito (cfr. Cass.19 aprile 2021, n. 10253; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234); - la concretizzazione dei parametri di grav ità, precisione e concordanza, ossia la loro traduzione instrumenti operativi per la soluzione delle concrete controversie costituisce, dunque, oggetto di un giudizio di fatto, il cui sindacato da parte del giudice di legittimità è circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; - sotto quest’ultimo diverso profilo, la doglianza è priva dell’indicazione del fatto che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare e che, laddove sussistente, avrebbe condotto ad un diverso esito del procedimento inferenziale utilizzato dal giudice; - con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che, all’esito dell’acquisizione della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte del solvens , la ricorrente medesima avrebbe condizionato l’esecuzione di nuove forniture al pagamento anticipato di esse; - evidenzia, sul punto, che l’accertamento del giu dice di merito muove da un’omessa o erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio; - il motivo è inammissibile, atteso che la sentenza impugnata non ha proceduto ad un siffatto accertamento, benché la relativa deduzione sia stata articolatada parte del solvens; -in ogni caso, la doglianza si risolve in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di merito, che, per le ragioni suindicate, non è sindacabile dal giudice di legittimità; - con l’ultimo motiv o la ricorrente censura la sentenza impugnata per erronea valutazione della rilevanza dei bilanci e delle notizie di stampa; - quanto al primo aspetto, dopo aver premesso che non aveva una capacità di monitorare la situazione economica del solvens e di interpretare tutte le informazioni disponibili, sottolinea che dai bilanci approvati dal solvens non era desumibile che lo stesso si trovasse o si potesse venire a trovare in una situazione di insolvenza; - quanto al secondo aspetto, contesta che dalle infor mazioni divulgate dalla stampa emergesse la criticità della situazione finanziaria in cui versava il solvens; -il motivo è inammissibile, in quanto si risolve, sostanzialmente, in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Corte di appello che non può trovare ingresso in questa sede e in una sollecitazione ad un riesame e una nuova valutazione del merito della causa; - inoltre, può osservarsi che i fatti asseritamente non esaminati – ossia, le caratteristiche dimensionali e professionali dell’accipiens, tali da non rendere possibile un monitoraggio costante della situazione economica dei suoi maggiori clienti, e il contenuto delle informazioni desumibili dai bilanci approvati e degli altri documenti contabili pubblici del solvens, nonché dalle notizie diffuse dalla stampa, asseritamente non rivelatrici della sussistenza di una grave situazione finanziaria in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA]. – , contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, sono stati esaminati dalla Cortedi appello e da questa ritenuti privi di valenza probatoria ai fini della dimostrazione di quanto dalla parte allegato; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccom benza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 15.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a